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COMPENSAZIONE TRA TASSE E CONTRIBUTI: CONFERMA NEL DL 11 2023

Compensazione tra tasse e contributi: conferma nel DL 11 2023

Nella conversione del decreto Superbonus la norma di interpretazione autentica che autorizza la compensazione orizzontale di debiti e crediti di enti diversi. Ecco l'elenco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023  (Decreto cessione crediti o decreto Superbonus) che contiene misure urgenti in  materia di cessione dei crediti legati al Superbonus ed ecobonus,    è stato notevolmente ampliato a  seguito dell'esame parlamentare.  

Vedi i dettagli in Decreto cessione crediti edilizi, il Governo pone la fiducia

Sono stati infatti introdotti nel testo cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi. Particolarmente importante l'articolo 2-quater - "Compensazione crediti fiscali" che  fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto  cosiddetto della "compensazione orizzontale"   previsto dall'articolo 17, comma 1, primo  periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare  debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, e specifica in particolare che sono compresi i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge  n. 34 del 2020.

La disposizione in effetti  era già stata interpretata in questo modo dal punto di vista della dottrina ma ci sono state molte  letture   di segno opposto  da parte  dei tribunali di merito (Trib. Milano n. 625/2022, Trib. Brescia n. 1251/2022 , Trib. Milano n. 7823/2022)

Secondo quanto  illustrato nelle citate pronunce, la compensazione opererebbe solo tramite l'utilizzo di crediti omogenei.  

Leggi anche A rischio la compensazione orizzontale e Come pagare contributi e tasse con i crediti del Superbonus

Compensazione debiti e crediti  di enti diversi: regole ed elenco completo  

Va ricordato nello specifico che  l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che "i  contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore  dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei  confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente  alla data di entrata in vigore del  decreto. 

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva." 

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori  all'anno per IVA,  IRPEF  e  relative addizionali,  imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP  per importi superiori a  5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

  • alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto aisensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al  secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
  • all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33  DPR 633-1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
  • all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di  collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR 
  • ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  TU 1124-1965  
  • agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;
  • al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992,n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario  nazionale 
  • alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
  • al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
  • alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, dl 7 2005
  • alle tasse sulle concessioni governative;
  • alle tasse scolastiche.

Sul punto  le prime istruzioni operative in merito all'istituto della compensazione da parte  dell'Amministrazione finanziaria (circolare 101-E/2000)  dell'Inps (circolare 79/1998)  e  della giurisprudenza di legittimità  (Cass. 21 febbraio 2018 n. 4154) non avevano opposto dubbio alcuno,  se non il fatto che l’Agenzia delle Entrate potesse valutare la validità dei crediti del  Fisco.


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