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CESSIONE CREDITI EDILIZI E SCONTO IN FATTURA: PUBBLICATA IN GU LA LEGGE DI CONVERSIONE

5 minuti, 11/04/2023

Cessione crediti edilizi e sconto in fattura: pubblicata in GU la legge di conversione

Il decreto che pone fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi è stato convertito nella Legge n. 38/2023: tutte le novità dopo la sua pubblicazione in GU

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 38 del 11/04/2023
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023, la Legge dell'11 aprile 2023 n. 38 di conversione del DL del 16 febbraio 2023 n. 11, che pone fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 12 aprile 2023.

Scarica qui il testo del DL del 16 febbraio 2023 n. 11 coordinato con la legge di conversione. 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Il testo inizialmente composto da soli 3 articoli, è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare, sono stati infatti inseriti cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2:

  • Art. 01. Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche.
    L'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari
  • Art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • Art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
  • Art. 2-bis. Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
  • Art. 2-ter. Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
  • Art. 2-quater. Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
  • Art. 2-quinquies. Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del crediti
  • Art. 3. Entrata in vigore

Ricordiamo che il decreto è entrato in vigore il 17 febbraio 2023, data a partire dalla quale non è più stato possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), ovvero in relazione a interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

con alcune esclusioni.

Novità introdotte durante l'iter parlamentare

  • l'articolo 01, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110% per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • a partire dal 17 febbraio 2023 le pubbliche amministrazioni non possono più di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.
  • introdotta, sempre dalla Camera, una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
  • l'articolo 2, modificato dalla Camera, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.
    Tuttavia sono previste delle eccezioni.

Eccezioni per le quali non si applica il divieto di cessione del credito o sconto in fattura

Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, vengono esclusi dal divieto alcuni specifici interventi:

  • gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, 
  • quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato 
  • e quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).

Inoltre, si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del DL n. 34/2020 (interventi del superbonus), ovvero:

  • per gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel superbonus, stabilendo che, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del DL n. 34/2020 (interventi diversi dal superbonus), per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica altresì, secondo una modifica introdotta in sede referente, anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
  • risulti, secondo la modifica introdotta in sede referente che sostituisce interamente la lettera c), presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:
    • alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16- bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi;
    • al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); 
    • a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013).

Tag: LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

Allegati

Decreto Legge 11 del 16.02.2023 - testo coordinato
Legge 38 del 11.04.2023 di conversione del DL 11/2023
Decreto Legge 11 del 16.02.2023
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