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PIANO TRANSIZIONE 5.0 E FONTI RINNOVABILI: LE NOVITÀ DELLA LEGGE PUBBLICATA IN GU

Piano Transizione 5.0 e fonti rinnovabili: le novità della legge pubblicata in GU

Crediti d’imposta, nuove regole su aree idonee FER, agrivoltaico e golden power: tutte le novità della legge 15 gennaio 2026, n. 4

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 4 del 15/01/2026
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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Con la legge 15 gennaio 2026, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Scarica il testo della Legge n. 4/2026 e il testo del decreto legge n. 175/2025 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Il provvedimento interviene su tre ambiti principali di rilievo per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni:

  1. credito d’imposta Transizione 5.0;
  2. disciplina delle aree idonee e semplificazioni per gli impianti a fonti rinnovabili (FER);
  3. modifiche alla normativa sul golden power, con particolare riferimento al settore finanziario.

La legge entra in vigore il 21 gennaio 2026. Di seguito una sintesi sistematica delle principali disposizioni.

1) Credito d’imposta Transizione 5.0: chiarimenti e termini definitivi

La legge di conversione del DL n. 175/2025 interviene in modo puntuale sulla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti applicativi che avevano generato incertezze operative, soprattutto in relazione a termini, cumulo delle agevolazioni e controlli.

Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni

È innanzitutto definitivamente fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.

Per le comunicazioni trasmesse dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, la norma consente una fase di integrazione documentale, ma solo in presenza di una specifica richiesta del GSE e entro un termine perentorio, che non può andare oltre il 6 dicembre 2025.

L’integrazione è ammessa esclusivamente nei casi di:

  • errori nel caricamento dei dati;
  • documentazione incompleta o non leggibile.

Resta invece espressamente esclusa qualsiasi sanatoria nel caso in cui manchi o sia irregolare la certificazione tecnica sulla riduzione dei consumi energetici, elemento centrale per l’accesso al beneficio.

Divieto di cumulo con il credito “beni strumentali”: cosa cambia

La legge fornisce un’interpretazione autentica del divieto di cumulo già previsto dalla normativa precedente.

In particolare, viene chiarito che per gli stessi beni agevolabili, l’impresa non può beneficiare contemporaneamente del credito d’imposta Transizione 5.0 e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex legge n. 178/2020).

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano già presentato domanda per entrambe le agevolazioni sono obbligate a:

  • scegliere uno solo dei due crediti;
  • effettuare l’opzione entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.

La norma tutela comunque le imprese prevedendo che, qualora il credito Transizione 5.0 non venga riconosciuto per esaurimento delle risorse disponibili, resti salva la possibilità di accedere al credito per beni strumentali, nei limiti delle risorse ancora disponibili a legislazione vigente.

Rafforzamento dei controlli e nuovo ruolo del GSE

Un ulteriore chiarimento riguarda il sistema dei controlli.

Con la legge di conversione:

  • il GSE diventa il soggetto centrale e diretto per la vigilanza sulle certificazioni tecniche ex ante ed ex post;
  • vengono rafforzati i controlli di merito sulla reale riduzione dei consumi energetici dichiarata dalle imprese.

Se, a seguito delle verifiche, emerge l’assenza dei requisiti per la fruizione del beneficio:

  • il GSE può disporre l’annullamento della prenotazione del credito;
  • l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito indebitamente fruito, con applicazione di interessi e sanzioni.

Nei contenziosi tributari relativi al recupero del credito, il GSE è parte necessaria del giudizio, insieme all’Amministrazione finanziaria.

2) Aree idonee e impianti da fonti rinnovabili: riordino nel Testo Unico FER

L’articolo 2 del decreto, modificato in sede di conversione, realizza un riassetto organico della disciplina sulle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, mediante il coordinamento con il d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER).

Trasposizione delle norme nel TU FER
Vengono abrogati gli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021, le cui disposizioni confluiscono nei nuovi articoli:

  • 11-bis (aree idonee su terraferma),
  • 11-ter (aree idonee marine – off-shore),
  • 11-quater (regimi amministrativi semplificati),
  • 11-quinquies (interventi in siti UNESCO),
  • 12-bis (piattaforma digitale aree idonee).

L’obiettivo dichiarato è rendere il Testo Unico FER l’unico riferimento normativo per i procedimenti autorizzatori in materia di energie rinnovabili.

Impianti agrivoltaici
È introdotta una definizione normativa di impianto agrivoltaico, qualificato come impianto fotovoltaico idoneo a preservare la continuità delle attività agricole e pastorali.

In particolare:

  • deve essere garantita almeno l’80% della produzione lorda vendibile agricola;
  • il comune competente è tenuto a verificare, nei cinque anni successivi, la persistente idoneità agro-pastorale del sito;
  • in caso di violazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dal TU FER, fermo restando il ripristino dei luoghi.

Disciplina transitoria
Le nuove regole non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Per le aree agricole di elevato valore, è previsto il possibile ricorso all’opposizione in conferenza di servizi da parte di regioni e province autonome.

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3) Modifiche alla disciplina del golden power

Con l’introduzione dell’articolo 2-bis, la legge interviene sulla normativa in materia di poteri speciali dello Stato (golden power), in particolare per il settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Le principali novità riguardano:

  • il coordinamento tra golden power e procedimenti autorizzatori europei;
  • la sospensione dei termini di notifica alla Presidenza del Consiglio fino alla conclusione delle valutazioni delle autorità UE competenti;
  • l’estensione del concetto di sicurezza nazionale anche alla sicurezza economica e finanziaria.

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Fonte immagine: ChatGPT

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegati

Legge 4 del 15.01.2026
Decreto legge 175 del 21.11.2025
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