Con la prima sentenza resa a seguito della riforma del Protocollo n. 3 dello Statuto della Corte di Giustizia per quanto riguarda i procedimenti di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, entrato in vigore il 1° settembre 2024 (v. il Reg. 2024/2019), il Tribunale UE, in T-534/24, ha interpretato l’art. 7 della Dir. 2008/118 nel senso che osta ad una norma interna che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
Ha escluso, quindi, l’applicabilità dell’art. 7, par. 2, della direttiva citata, il quale elenca le ipotesi tassative di immissione in consumo di un prodotto sottoposto ad accisa, ribadendo che (v. C‑96/22, p. 68), al di fuori di tali ipotesi, non si può ritenere che un determinato prodotto (sottoposto ad accisa) sia stato oggetto di un’immissione in consumo.
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1) La vicenda giuridica
La vicenda ha riguardato il proprietario di un’impresa artigianale di diritto croato avente come attività il taglio del legname e servizi ausiliari nel settore forestale.
A seguito di una verifica fiscale, l’Erario croato emetteva un avviso di accertamento con cui gli si contestava di aver detratto l’IVA sulla base di fatture, per cessioni di prodotti petroliferi, che si erano rivelate false, in quanto le consegne di tali prodotti non avevano mai avuto luogo. Di conseguenza gli veniva negato il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.
Nella domanda di rinvio, il giudice precisava che la normativa interna di riferimento consentiva di stabilire accise sui prodotti energetici indipendentemente dalle norme generali relative all’insorgere dell’esigibilità dell’accisa e, segnatamente, dall’esistenza di movimenti riguardanti prodotti soggetti ad accisa, quindi dal loro effettivo e reale consumo come previsto dalla norma unionale.
Per tali motivi esprimeva dubbi sulla conformità al diritto unionale di una normativa nazionale consistente nel riscuotere accise in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui non vi era stato alcun movimento riguardante prodotti soggetti ad accisa e in cui erano state emesse false fatture allo scopo di esercitare illegittimamente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte (v. ad es. in argomento C-712/17, emesso su rinvio del giudice italiano).
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2) L’esigenza di un “consumo” ai fini dell’esigibilità dell’accisa
Nel giudizio di rinvio il giudice si è chiesto, quindi, se l’art. 7 della Dir. 2008/118 (il cui contenuto si ritrova ora nell’art. 6 del Dir. 262/2020, che ha abrogato e sostituito la Dir. 2008/118 dal 13.2.2023) vada interpretato nel senso che osta ad una normativa interna che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
L’art. 7 citato lega l’esigibilità al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo, la cui nozione va interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, al fine di evitare casi di doppie imposizioni nelle relazioni tra Stati membri (v. C‑590/16, p. 45, C‑509/22, p. 41 e C‑95/19, p. 44).
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3) L’applicazione dell’art. 7 della direttiva 2008/118 al caso concreto
Nel caso affrontato dal Tribunale i giudici osservano, condivisibilmente, che nel procedimento principale l’accisa non è stata applicata a causa di uno svincolo (volontario o accidentale) dei prodotti da un regime di sospensione dall’accisa, né di una detenzione dei prodotti fuori da un regime di sospensione dall’accisa, né di una fabbricazione fuori da un regime di sospensione dall’accisa, né di un’importazione (ipotesi previste dall’art. 7, par. 2, della Dir. 2008/118).
Al contrario, il recupero delle accise è derivato dalla contestazione di un abuso del diritto ai sensi delle normativa interna, ossia per effetto della contabilizzazione di operazioni commerciali sulla base di fatture false, nonostante i prodotti energetici soggetti ad accisa non siano stati né messi in circolazione né ceduti.
L’esigenza di un’interpretazione uniforme della nozione di immissione in consumo, strettamente legata, come ricorda il Tribunale in sentenza (v. p. 28), all’elenco esaustivo (chiuso) di cui all’art. 7, par. 2, della direttiva citata, ha condotto i giudici, condivisibilmente, ad escludere l’ipotesi della false fatturazioni di prodotti mai ceduti da tale elenco suddetto, non potendo essere considerata un’immissione in consumo ai sensi di tale disposizione.