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PROTEZIONISMO AMERICANO E ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO DELL’UNIONE EUROPEA

Protezionismo americano e accordi di libero scambio dell’Unione europea

Dalla sentenza della Corte Suprema USA sui dazi introdotti dall’amministrazione Trump ai negoziati commerciali UE con Mercosur e India

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Negli ultimi mesi il commercio internazionale sembra muoversi lungo due direttrici opposte. Da un lato, negli Stati Uniti si assiste a una rinnovata centralità degli strumenti tariffari come leva di politica economica e industriale, in un contesto segnato da tensioni commerciali e da un progressivo riassetto degli equilibri economici internazionali. Dall’altro lato, l’Unione europea appare orientata a rafforzare la propria rete di accordi commerciali preferenziali, con l’obiettivo di ampliare l’accesso ai mercati esteri e diversificare le catene di approvvigionamento. In questo scenario si collocano, da un lato, la recente pronuncia della Corte Suprema statunitense sui dazi generalizzati introdotti dall’amministrazione Trump e, dall’altro, i progressi nei negoziati commerciali tra l’Unione europea e alcuni partner strategici, tra cui i Paesi del Mercosur e l’India.

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1) Il contenzioso sui dazi statunitensi e le possibili restituzioni agli importatori

Negli Stati Uniti il dibattito sulle politiche commerciali protezionistiche ha recentemente assunto anche una dimensione giudiziaria. Con la decisione del 20 febbraio 2026 nel caso Learning Resources v. Trump, la Corte Suprema ha stabilito che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non attribuisce al Presidente il potere di imporre dazi generalizzati sulle importazioni, ritenendo che la competenza tariffaria spetti al Congresso. La pronuncia ha aperto la strada a un ampio contenzioso promosso dagli operatori economici che avevano versato tali tariffe.

Gli effetti operativi della decisione sono ora oggetto di esame davanti alla U.S. Court of International Trade, dove sono state avviate numerose azioni da parte degli importatori. In questo contesto, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha depositato il 4 marzo 2026 una dichiarazione nel procedimento Atmus Filtration Inc. v. United States, fornendo chiarimenti sulla gestione delle importazioni interessate. Nel documento l’amministrazione doganale conferma che, allo stato, le operazioni di importazione continuano ad essere liquidate con applicazione dei dazi introdotti ai sensi dell’IEEPA e che non sono ancora stati emessi rimborsi successivamente alla decisione della Corte Suprema. La stessa CBP ha inoltre precisato che eventuali restituzioni dovranno essere precedute da verifiche amministrative sulle singole dichiarazioni doganali e includerebbero, ove spettanti, anche gli interessi. Parallelamente alla vicenda giudiziaria, l’amministrazione statunitense ha tuttavia continuato a fare ricorso allo strumento tariffario. Il 24 febbraio 2026 sono infatti entrate in vigore nuove tariffe globali sulle importazioni, introdotte facendo riferimento alla Section 122 del Trade Act del 1974, con un’aliquota iniziale fissata al 10%. La misura, presentata come strumento volto a riequilibrare le relazioni commerciali internazionali e a sostenere la produzione nazionale, si applica su base generalizzata e si aggiunge al quadro già complesso delle misure commerciali statunitensi.

L’introduzione delle nuove tariffe si inserisce quindi in un contesto di forte incertezza normativa. Da un lato, l’amministrazione ha sospeso la riscossione dei dazi dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema; dall’altro, ha avviato una nuova stagione di misure tariffarie fondate su diverse basi giuridiche. In questo scenario, diverse grandi imprese statunitensi hanno già promosso azioni giudiziarie per ottenere il rimborso dei dazi precedentemente versati, alimentando un contenzioso destinato con ogni probabilità a proseguire nei prossimi mesi.

La vicenda evidenzia come l’utilizzo degli strumenti tariffari, sempre più centrale nel dibattito politico ed economico statunitense, si confronti oggi con i limiti posti dal sistema costituzionale e con le possibili implicazioni finanziarie derivanti dall’eventuale restituzione dei dazi già riscossi.

2) La strategia commerciale dell’Unione europea tra nuove alleanze e standard globali

L’Unione europea se da un lato, come abbiamo visto, non può più fare affidamento sul proprio tradizionale partner atlantico, dall’altro, incalzata dall’espansione commerciale cinese è impegnata in una forte promozione di accordi di libero scambio. Ciò significa che Bruxelles promuove una serie di negoziazioni con diversi paesi terzi e con uno stato di avanzamento diverso. A fronte di due grandi accordi di libero scambio già sottoscritti e cioè quello con il Mercosur e l’altro con l’India, vi sono dei trade talks che coinvolgono Australia, Filippine, Indonesia, Malesia e Tailandia e Messico con cui, però, l’obiettivo è quello di aggiornare l’accordo già esistente.

A prescindere da ragioni politiche le cause di tempi lunghi che caratterizzano le negoziazioni di un accordo sono rappresentate dalla circostanza che l’Unione europea, in questi testi giuridici, negozia anche questioni ambientali, di tutela dei popoli indigeni, di rispetto del divieto di sfruttamento del lavoro minorile, tutela delle comunità locali, sicurezza alimentare e gestione delle materie critiche e cioè le famose terre rare. Si tratta di un approccio diverso rispetto a quello di altri paesi.

3) L’accordo UE-Mercosur: ratifiche, sostenibilità e disciplina dell’origine preferenziale

Ma veniamo alle novità di maggiore rilevanza: l’accordo con il MERCOSUR e quello con l’India.

Il 27 febbraio 2026 la Commissione Europea ha pubblicato il comunicato stampa "Dichiarazione della Presidente von der Leyen sull'accordo UE-Mercosur", in cui la Presidente Von der Leyen ha annunciato in estrema sintesi:

  • Il 26 febbraio 2026 Argentina e Uruguay sono diventati i primi paesi a ratificare l'accordo UE-Mercosur. Al riguardo la segreteria del MERCOSUR ha dichiarato quanto segue: “ Este 26 de febrero, la Cámara de Diputados uruguaya y el Senado argentino avalaron el acuerdo y dieron sanción definitiva al texto, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara Alta de Uruguay y de la Cámara de Diputados de Argentina, rispettivamente. también promulgó la norma. En Brasil, fue aprobado por la Cámara de Diputados y será analizado por el Senado Federal”.
  • si prevede che Brasile e Paraguay seguiranno; la Commissione Europea procederà ora all'applicazione provvisoria a partire dal 27 febbraio; spetta al Parlamento Europeo dare il consenso per la conclusione completa; la Corte di Giustizia deve esaminare la base giuridica dell'Accordo di partenariato UE-Mercosur (APEM) e dell'Accordo commerciale interinale (iTA), in conformità con le linee guida contenute nel testo adottato.
  • Gli accordi sono stati sottoscritti ad Assuncion il 17 gennaio 2026.

A dimostrazione del ruolo giocato dalla tutela ambientale nella sottoscrizione dell’accordo tra UE e MERCOSUR se ne riporta un breve passaggio sul tema dei "cambiamenti climatici" per cui le parti dichiarano che l'accordo di Parigi è un elemento essenziale delle prossime relazioni commerciali. Infatti, dichiarano che: “Le Parti ribadiscono il loro impegno all’attuazione dell’Accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che rifletta l’equità e il principio di responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali”.

Invece, dal punto di vista operativo doganale, il testo del protocollo di origine dell’ITA fornisce i seguenti punti chiave:

Le merci oggetto dell’accordo sono i prodotti interamente ottenuti oppure:

  1. I prodotti ottenuti nell'Unione Europea o nel MERCOSUR esclusivamente da materiali originari;
  2.  prodotti ottenuti nell'Unione Europea o nel MERCOSUR incorporando materiali non originari, a condizione che soddisfino le regole d’origine specifiche stabilite dall’accordo.

Come sempre, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili spediti con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che sono usuali per quel prodotto e inclusi nel suo prezzo o che non sono fatturati separatamente, sono considerati un unico prodotto con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Viene statuito anche il principio di territorialità delle merci il carattere di prodotto originario è valido se le merci si trovano senza interruzioni nei territori dell'Unione Europea o del MERCOSUR. Se le merci escono e poi vi fanno ritorno, perdono il carattere di merci originarie, a meno che non si possa dimostrare in modo soddisfacente alle autorità doganali che le merci reintrodotte:

(a) sono identiche a quelle esportate; e

b) non sono stati sottoposti ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarli in buone condizioni durante la loro permanenza nel paese terzo o durante l'esportazione

Bisogna poi ricordare il principio della segregazione contabile il quale prevede che, se nella fabbricazione di un prodotto vengono utilizzati materiali fungibili originari e non originari, tali materiali siano fisicamente separati, in base alla loro origine, durante lo stoccaggio. Tuttavia, ciò non è richiesto se l'operatore economico ha adottato una gestione contabile delle scorte di merci impiegate nella fabbricazione.

Trattamento preferenziale è concesso alle merci conformi alle norme dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il MERCOSUR. Il trattamento preferenziale richiede:

  1. la conformità delle merci alle norme di origine;
  2. la dichiarazione di origine redatta secondo il modulo e le linee guida del protocollo di origine e secondo i regolamenti europei e del MERCOSUR. La dichiarazione di origine può essere verificata dalle autorità doganali competenti. Il testo dovrebbe essere il seguente: "L'esportatore dei prodotti contemplati dal presente documento (numero di riferimento esportatore...1) dichiara che, salvo diversa indicazione, questi prodotti sono di origine preferenziale...".

L'esportatore che compila un'attestazione di origine è tenuto a conservare, per almeno 3 (tre) anni dalla data di compilazione dell'attestazione di origine, una copia di tale attestazione di origine e dei documenti. L'importatore è tenuto a conservare tale attestazione di origine, o una copia della stessa se l'originale è detenuto dall'autorità doganale o dall'autorità governativa competente, per almeno 3 (tre) anni dalla data di importazione dei prodotti a cui si riferisce tale attestazione di origine.

4) Le prospettive dell’accordo UE-India nel nuovo equilibrio commerciale globale

Non dobbiamo dimenticarci che sull’entrata in vigore dell’accordo con il MERCOSUR pende la spada di Damocle del ricorso presentato dal Parlamento dell’UE alla Corte di Giustizia in merito al rispetto del Trattato del funzionamento dell’UE da parte della Commissione nella gestione della negoziazione con la controparte latinoamericana.

Viene poi la madre di tutti gli accordi e cioè l’intesa raggiunta con l’India il 27 gennaio 2026. Nasce allo scopo di

  1.  Reagire alla forte volatilità dell’attuale politica internazionale (si ricordino, ad esempio, le azioni promosse dagli USA di Trump);
  2. Rafforzare il settore industriale con un gigante asiatico alternativo alla Cina;
  3. Confermare politiche commerciali legate associate alla tutela dell’ambiente e alla lotta al cambio climatico.

Il testo pubblicato e già disponibile deve essere sottoposto a revisione giuridica e traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Successivamente, la Commissione presenterà quindi la sua proposta al Consiglio per la firma e la conclusione dell’accordo. Una volta adottati dal Consiglio, l’UE e l’India potranno firmare gli accordi.

Dopo la firma, l’accordo richiederà l’approvazione del Parlamento europeo e la decisione del Consiglio sulla conclusione affinché entri in vigore.

Una volta che anche l’India avrà ratificato l’accordo, questo potrà entrare in vigore.

Per essere preparati a cogliere l’opportunità vale la pena anticipare alcuni aspetti doganali dell’accordo di libero scambio tra UE e India indicati nel  testo attualmente pubblicato e che di seguito si riportano:

  1. I prodotti acquisiscono lo status di beni preferenziali se sono interamente ottenuti in una delle due controparti (materie prime o prodotti agricoli) o realizzati in una delle due controparti con componenti originarie delle stesse oppure ottenuti applicando una delle regole previste dal protocollo d’origine dell’accordo;
  2. Principio della segregazione contabile e cioè la possibilità che i componenti originari e  non originari possano essere conservati senza distinzione a condizione che vi sia un sistema contabile capace di distinguerli.
  3. Principio della territorialità in virtù del quale la qualifica di prodotto originario deve essere ottenuto in uno dei due territori doganali interessati dall’accordo di libero scambio in esame;
  4. Principio di non alterazione in virtù del quale se il bene originario fuoriesce dai territori doganali europeo o indiano è necessario provare che siano stati posti sotto controllo doganale e non siano stati interessati da lavorazioni diverse da quelle non sufficienti;
  5. Lo status di bene originario deve essere provato da un’attestazione d’origine dell’esportatore con l’indicazione del REX per gli operatori economici europei oppure sulla base della conoscenza dell’esportatore. Sono previsti, in alternativa, i certificati d’origine.
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