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PEC AMMINISTRATORI SOCIETÀ: CHIARIMENTI SUL BOLLO

Pec amministratori società: chiarimenti sul bollo

PEC degli amministratori di società: niente imposta di bollo sulla comunicazione al Registro imprese

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Con la risposta a interpello n. 67 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto operativo legato al nuovo obbligo di domicilio digitale per gli amministratori di società: la comunicazione della PEC al Registro delle imprese è esente dall’imposta di bollo, analogamente a quanto già previsto per le imprese.

Il chiarimento riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni introdotte dalla recente normativa che ha esteso l’obbligo di domicilio digitale anche ad alcune figure apicali delle società.

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1) L’obbligo di domicilio digitale per gli amministratori sconta il bollo?

La questione nasce dalle modifiche normative introdotte negli ultimi anni. 

In particolare:

  • l’articolo 1, comma 860, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha modificato l’articolo 5 del decreto-legge n. 179/2012;
  • la norma ha esteso l’obbligo di domicilio digitale (PEC), già previsto per imprese e società, anche agli amministratori di società.

Successivamente, il decreto-legge n. 159/2025 ha circoscritto l’obbligo alle seguenti figure:

  • amministratore unico;
  • amministratore delegato;
  • presidente del consiglio di amministrazione, in assenza dell’amministratore delegato.

Inoltre, la normativa stabilisce che la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella dell’impresa.

Le società già iscritte nel Registro delle imprese devono comunicare l’indirizzo PEC degli amministratori entro il 31 dicembre 2025, oppure al momento del conferimento o rinnovo dell’incarico. 

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguardava il trattamento fiscale della comunicazione della PEC degli amministratori.

In linea generale, infatti, le domande e le denunce presentate al Registro delle imprese sono soggette all’imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642/1972.

La tariffa prevede, per le comunicazioni telematiche al Registro delle imprese:

  • 17,50 euro per le ditte individuali
  • 59 euro per le società di persone
  • 65 euro per le società di capitali 

Tuttavia, per la comunicazione della PEC delle imprese esiste già una specifica esenzione prevista dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 185/2008, che ha introdotto l’obbligo di domicilio digitale per le imprese.

Il dubbio interpretativo riguardava quindi se questa esenzione potesse essere applicata anche alle comunicazioni della PEC degli amministratori.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, ha adottato una interpretazione estensiva della norma, ritenendo applicabile anche in questo caso l’esenzione dall’imposta di bollo, la comunicazione della PEC degli amministratori:

  • risponde alle stesse finalità di tracciabilità e ufficialità delle comunicazioni con la pubblica amministrazione;
  • è sostanzialmente analoga alla comunicazione della PEC delle imprese;
  • si inserisce nello stesso contesto normativo volto alla riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

Pertanto, anche la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori al Registro delle imprese beneficia dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per il domicilio digitale delle imprese.

L’Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che l’esenzione non opera in modo generalizzato, ma solo in specifiche condizioni:

  • riguarda esclusivamente la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori individuati dalla normativa;
  • si applica anche alle successive variazioni della PEC;
  • non si applica se la comunicazione contiene ulteriori atti o informazioni oltre alla semplice indicazione del domicilio digitale.

Allo stesso modo, l’esenzione non vale per soggetti diversi da quelli espressamente indicati nell’articolo 5 del decreto-legge n. 179/2012. 

Allegato

Risposta ADE n 67 del 6.03.2026 Interpello
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