E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2025. la Legge di conversione 147/2025 (del 3 ottobre 2025) del Decreto-legge 116/2025[1] che introduce nuovi reati ambientali inerenti alla gestione dei rifiuti a partire dal 9 agosto 2025.
La Legge 147/2025 ha previsto alcune modifiche al testo del D. L 116/2025 :
- distingue tra errori formali e condotte dolose, e
- rafforzando gli strumenti di bonifica e coordinamento.
Il nuovo quadro normativo accresce la responsabilità amministrativa degli enti in campo ambientale, modificando il D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il Codice penale, il Codice di procedura penale e le leggi antimafia. In particolare, amplia i reati presupposto ambientali relativi alla gestione dei rifiuti non pericolosi inasprendo l’apparato sanzionatorio con modifiche dell’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.
Il presente contributo analizza le modifiche apportate al TUA del D. L 116/2025 e ss. modifiche della L. 147/2025.
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1) Disciplina dei rifiuti: finalità e impatti sistemici
Il DL 116/2025, convertito nella Legge 147/2025, con modifiche, interviene in tema ambientale sulla disciplina dei rifiuti contenuta nel D.lgs. 152/2006, TUA, con la finalità di:
- ri-definire le fattispecie ambientali penalmente rilevanti per la prevenzione degli illeciti,
- introdurre nuove aggravanti relativamente alla responsabilità organizzativa dell’ente.
Tale intervento mira a colmare le lacune normative preesistenti, rafforzando le fattispecie di reato relative alla gestione dei rifiuti ed eliminando le incertezze interpretative del quadro normativo.
Le imprese sono tenute a revisionare il proprio risk assessment e ad aggiornare i modelli organizzativi 231 già implementati, adottando un approccio integrato che consideri anche gli impatti sistemici sulla conformità ad altri sistemi normativi, l’adeguatezza degli assetti societari (art. 2086 c.c.), la rendicontazione di sostenibilità ESG (D.lgs. 125/2024), il Tax Control Framework, TCF, per gli aspetti di competenza.
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2) Le modifiche al TUA e l’ampliamento dei reati ambientali
L’art. 1, del DL 116/2025 e modifiche della L. 147/2025. rivede disposizioni del TUA e ne introduce nuove.
Articolo / Tema | Novità Principali |
Art. 255 Abbandono di rifiuti non pericolosi | Rubrica modificata, sanzioni più severe per imprese ed enti, possibilità di accertamento tramite videosorveglianza |
Art. 255-bis Abbandono in casi particolari | Nuova fattispecie ambientale in caso di pericolo per persone/ambiente o in siti contaminati |
Art. 255-ter Abbandono di rifiuti pericolosi | Nuovo reato, aggravanti per pericolo a persone/ambiente, pene più severe per imprese |
Art. 256 Gestione non autorizzata | Riformulazione, distinzione tra soggetti generici e qualificati, aggravanti introduzione confisca mezzi/aree |
Art. 256-bis Combustione illecita | Pene aumentate, aggravanti in caso di danni a persone/ambiente, revisione sanzioni |
Art. 258, 259 Obblighi documentali e traffico illecito | Pene aggravate per trasporto e spedizione illegale, nuove aggravanti/attenuanti |
- Abbandono di rifiuti non pericolosi, art. 255 TUA, Legge 147/2025
E’ stata riformulata la rubrica della norma incriminatrice da “Abbandono di rifiuti” a “Abbandono di rifiuti non pericolosi” prevedendo sanzioni più severe per titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano o depositano rifiuti in modo incontrollato. In sintesi, chi viola le relative disposizioni è ora punito con un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro, con sospensione della patente da quattro a sei mesi se l’abbandono avviene tramite veicolo. Per titolari di imprese e responsabili di enti, la pena è l’arresto da sei mesi a due anni o un’ammenda da 3.000 a 27.000 euro. Per specifiche tipologie di piccoli rifiuti (ad esempio prodotti da fumo), è prevista una sanzione amministrativa da 80 a 320 euro. L’accertamento può essere effettuato tramite videosorveglianza senza contestazione immediata e la competenza sull’irrogazione della sanzione spetta al Sindaco del Comune, competente per le sanzioni amministrative, in cui è avvenuta la violazione.
La Legge di conversione apporta delle modifiche prevedendo la sanzione amministrativa da €1.000 a €3.000 per abbandono rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis)
Il “nuovo” art. 255-bis, aggiunge una nuova fattispecie di reato ambientale “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” prevedendo la reclusione da sei mesi a cinque anni in presenza di pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, dell’ambiente o degli ecosistemi, o qualora il fatto avvenga in siti contaminati. In particolare, comma 1, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui sopra, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter): nuovo reato
Il DL aggiunge il “nuovo” art. 255-ter, “Abbandono di rifiuti pericolosi”. La disposizione introduce un nuovo reato per l’abbandono di rifiuti pericolosi, punito con la reclusione da uno a cinque anni, con aggravanti specifiche in caso di pericolo per persone o ambiente e pene più severe per le imprese e i loro responsabili. In particolare, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 , abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)
L’ art. 256 regola l’attività di gestioni di rifiuti non autorizzata. Si applica a chiunque svolga attività di gestione dei rifiuti senza le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla normativa. Particolare attenzione deve essere posta alla distinzione tra soggetti generici e soggetti qualificati. In particolare:
- chiunque (persona fisica o giuridica) effettui attività di: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, senza autorizzazione, è punito penalmente;
- titolari di imprese e responsabili di enti che: abbandonano o depositano rifiuti in modo incontrollato; immettono rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, sono soggetti a sanzioni più gravi.
- chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con aggravanti se si tratta di rifiuti pericolosi.
- chi effettua miscelazione non consentita di rifiuti, in violazione dell’art. 187 TUA.
La norma riformulata inasprisce le sanzioni prevedendo: la reclusione da sei mesi a tre anni per rifiuti non pericolosi e da uno a cinque anni per rifiuti pericolosi. In presenza di pericolo per la salute o l’ambiente, le pene aumentano. Si prevede la confisca dei mezzi utilizzati e delle aree coinvolte, e sono introdotte nuove aggravanti e sanzioni accessorie.
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis)
La disciplina dell’art. 256-bis viene rivista con pene da tre a sei anni per la combustione di rifiuti non pericolosi, aumentate in caso di danni a persone, ambiente o ecosistemi. Sono previste aggravanti speciali in caso di incendio e una ridefinizione delle sanzioni in funzione della gravità dell’illecito.
- Violazione degli obblighi documentali e traffico illecito (artt. 258, 259)
Per le violazioni relative agli obblighi di documentazione (art. 258), le pene vengono aggravate, con reclusione da uno a tre anni per il trasporto illecito di rifiuti pericolosi e confisca obbligatoria dei mezzi. L 147/2025 ha rafforzato il sistema delle sanzioni prevedendo: la sospensione patente da 1-4 mesi (rifiuti non pericolosi) e 2-8 mesi (rifiuti pericolosi); : la reclusione da 1 a 3 anni per trasporto rifiuti pericolosi senza formulario.
Sul fronte delle spedizioni illegali (art. 259), la sanzione passa dalla semplice ammenda alla reclusione da uno a cinque anni, con aggravanti per i rifiuti pericolosi. Introduzione di nuove aggravanti e attenuanti, sia per condotte dolose che colpose, legate all’attività d’impresa o organizzata.
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3) Quadro sinottico per punti principali: DL 116/2025 prima e dopo la conversione in Legge 147/2025
Aspetto/Articolo | DL 116/2025 (Testo Originale) | L. 147/2025 (Legge di Conversione) |
Natura Normativa | Decreto-legge dell'8 agosto 2025, n. 116 | Legge di conversione del 3 ottobre 2025, n. 147 pubblicata in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2025 |
Titolo | "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" | IDENTICO ma "con modificazioni" |
Sanzioni Abbandono Rifiuti Urbani | Non previste specifiche sanzioni per rifiuti urbani vicino ai contenitori stradali | NOVITÀ: Introdotto comma 1.2 all'art. 255 - Sanzione amministrativa da €1.000 a €3.000 per abbandono rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali |
Sospensione Patente (art. 255) | Sospensione patente da 1 a 4 mesi per abbandono con veicoli | MODIFICATO: Sospensione patente da 4 a 6 mesi per abbandono con veicoli |
Accertamento Violazioni | Non specificato sistema di accertamento tramite videosorveglianza | NOVITÀ: Comma 1-ter - Accertamento violazioni tramite videosorveglianza senza contestazione immediata |
Competenza Sanzioni | Non specificata competenza per sanzioni amministrative | SPECIFICATO: Sindaco del Comune competente per applicazione sanzioni amministrative |
Fermo Veicolo | Non previsto fermo veicolo | NOVITÀ: Fermo veicolo per 1 mese se violazione commessa con veicoli a motore (per rifiuti urbani) |
Sanzioni Trasporto Rifiuti (art. 258) | Sanzioni non specificamente dettagliate | RAFFORZATO: Sospensione patente da 1-4 mesi (rifiuti non pericolosi) e 2-8 mesi (rifiuti pericolosi) |
Gestione Rifiuti Pericolosi (art. 258) | Sanzione per trasporto senza formulario | INASPRIMENTO: Reclusione da 1 a 3 anni per trasporto rifiuti pericolosi senza |
[1] Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025, è entrato in vigore il 9 agosto 2025. Successivamente è stato convertito in legge, segnando una svolta rilevante nella normativa ambientale nazionale.
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