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REATI AMBIENTALI: NOVITÀ DELLA LEGGE N 147-2025

Reati ambientali: novità della Legge n 147-2025

L. 147/2025 reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti (Parte II) Le modifiche all’art. 25-undecies D. Lgs 231/2001: tabella risk assessment

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Il Decreto-legge 116/2025 (Decreto) è stato convertito nella Legge 147/2025 con modifiche (in GU del 7 ottobre 2025). Il Decreto noto come “Terra dei Fuochi”, è entrato in vigore il 9 agosto 2025. Ha introdotto importanti innovazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti in campo ambientale, modificando il D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il Codice penale, il Codice di procedura penale e le leggi antimafia. In particolare, amplia i reati presupposto ambientali relativi alla gestione dei rifiuti non pericolosi inasprendo l’apparato sanzionatorio con modifiche dell’art. 25-undieces del D.lgs. 231/2001.

La Legge 147/2025 ha previsto alcune modifiche al testo originale del Decreto :

  • distingue tra errori formali e condotte dolose, e 
  • rafforzando gli strumenti di bonifica e coordinamento.

In questo contributo, l’autrice analizza tutte le novità relative all’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 inerenti alle modifiche del TUA.

Leggi anche la prima parte: Gestione rifiuti, nuovi reati ambientali accrescono la responsabilità degli enti      

1) Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001- reati ambientali

L’art. 6 del DL 116/2025 amplia in modo diretto la responsabilità amministrativa egli enti in relazione ai reati ambientali modificando l’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001. 

Le modifiche mirano a introdurre nuovi reati con riferimento a:

  • Art. 452-quaterdecies c.p., omessa bonifica;
  • Art. 452-septies c.p., impedimento di controllo;
  • Art. 259-ter D. lgs 152/2006, delitti colposi in materia dei rifiuti;
  • Art. 259-bis D. Lgs 152/2006, aggravante dell’attività di imprese;
  • Art. 256- bis D. lgs 152/2006, combustione illecita di rifiuti;
  • Art. 256- ter  D. lgs 152/2006, abbandono di rifiuti pericolosi;
  • Art. 255- bis D. lgs 152/2006, abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;

e rafforzare il sistema sanzionatorio a carico degli enti per i reati ambientali, ampliando le condotte punibili, innalzando le sanzioni e prevedendo misure interdittive più severe e articolate:

  • l’aumento delle sanzioni pecuniarie: sono stati innalzati gli importi minimi e massimi delle sanzioni per numerose fattispecie di reati ambientali, come ad esempio per i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-terdecies e 452-quaterdecies c.p., nonché per le violazioni degli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.lgs. n. 152/2006.
  • l’ampliamento delle ipotesi sanzionatorie: sono state inserite nuove lettere (e-bis, e-ter, e-quater, a-bis, a-ter, b-bis) che prevedono ulteriori fattispecie sanzionate, tra cui nuovi reati ambientali come la violazione degli artt. 452-septies, 452-terdecies e 452-quaterdecies c.p. e di diverse disposizioni del D.lgs. n. 152/2006.
  • la riformulazione e abrogazione di alcune disposizioni: alcune lettere sono state riscritte (es. lettera e) o abrogate (es. lettera f).
  • il coordinamento normativo: modificato il comma 1-bis per includere nuove lettere e semplificare la formulazione, eliminando alcune limitazioni temporali.
  • la riduzione delle sanzioni in casi particolari: introdotto il nuovo comma 2-bis che prevede una riduzione delle sanzioni da un terzo a due terzi in presenza delle condizioni di cui all’art. 259-ter del D.lgs. n. 152/2006.
  • l’innalzamento delle sanzioni interdittive. Sono state ridefinite le ipotesi e la durata delle sanzioni interdittive, specificando i casi in cui si applicano per sei mesi o fino a un anno, e prevedendo l’interdizione definitiva dall’attività per gli enti che facilitano sistematicamente determinati reati ambientali.

Tabella di sintesi

Ambito di modifica

Descrizione sintetica

Aumento delle sanzioni pecuniarie

Innalzamento degli importi minimi e massimi delle sanzioni per vari reati ambientali (es. artt. 452-bis, 452-quater e altri c.p.; artt. 255-bis, 256-bis D.lgs. 152/2006).

Ampliamento delle ipotesi sanzionatorie

Introduzione di nuove lettere (es. e-bis, e-ter, a-bis, b-bis) e nuove fattispecie di reato ambientale (es. artt. 452-septies, nuove disposizioni D.lgs. 152/2006).

Riformulazione/abrogazione di disposizioni

Riscrittura di alcune lettere (es. lettera e) e abrogazione di altre (es. lettera f).

Coordinamento normativo

Modifiche al comma 1-bis per inserire nuove lettere e semplificare la formulazione, rimuovendo limitazioni temporali.

Riduzione delle sanzioni in casi particolari

Nuovo comma 2-bis: riduzione delle sanzioni da un terzo a due terzi in presenza delle condizioni previste dall’art. 259-ter D.lgs. 152/2006.

Innalzamento delle sanzioni interdittive

Ridefinizione di ipotesi e durata delle sanzioni interdittive (da sei mesi fino a un anno, interdizione definitiva per reati ambientali sistematici).


2) Risk assessment e Modello 231

Le modifiche dell’art. 25 -undecies, D. Lgs 231/2001, sotto il profilo operativo dell’ente e dell’attività di vigilanza dell’organismo ODV ha impatto per:

  • l’adeguamento  dell’assessment 231 per i rischi ambientali;
  • l’aggiornamento del Modello organizzativo d. lgs 231/2001, per includere le nuove fattispecie e rafforzare i protocolli e i presidi di controllo ambientale;
  • l’Organismo di Vigilanza (OdV) deve monitorare e vigilare sulle attività di aggiornamento dei rischi e la fase di efficientamento del Modello 231 aggiornato.

Alcuni settori come trasporti, edilizia, logistica e trattamento rifiuti sono più esposti ai rischi di reati ambientali di altri.

Esempio.

La tabella a titolo esemplificativo (e non esaustivo) fornisce una panoramica delle principali aree di rischio ambientale e delle relative misure di controllo adottate da un ente che opera nel settore del riutilizzo dei rifiuti organici. Si evidenzia l'importanza di una gestione strutturata attraverso audit ambientali e canali di segnalazione, che contribuiscono a mantenere bassa la probabilità di eventi critici e a garantire la conformità normativa. La presenza di responsabilità chiare e la formazione dei soggetti apicali e della forza lavoro rafforzano ulteriormente il sistema di prevenzione, riducendo il rischio di impedimenti al controllo ambientale e favorendo una cultura aziendale orientata alla trasparenza e alla sostenibilità ambientale. 

Processo trasformazione

Rischio 231 (art. 25-undecies)

Probabilità

Impatto

Misure di controllo

Conferimento rifiuti organici

Gestione illecita (art. 256), classificazione errata

Medio

Medio-alto

Registro rifiuti, tracciabilità, formazione operatori

Stoccaggio e pretrattamento

Stoccaggio non conforme, rischio combustione (art. 256-bis)

Medio

Alto

Procedure HSE, ventilazione, monitoraggio temperatura

Processo di compostaggio/digestione

Emissioni odorigene o gas non controllati (art. 452-bis c.p.)

Medio

Alto

Sistemi di captazione biogas, coperture, biofiltri

Produzione di ammendanti/biogas

Utilizzo non conforme di sottoprodotti

Bassa

Medio

Controlli qualità, certificazioni, tracciabilità

Smaltimento residui non riutilizzabili

Smaltimento illecito (art. 259)

Bassa

Alto

FIR digitale, selezione impianti autorizzati

Bonifica e manutenzione impianti

Omessa bonifica (art. 257), impedimento controllo (art. 452-septies)

Bassa

Medio

Piano bonifica, manutenzione programmata, audit ARPA

 

Fonte immagine: Foto di efes da Pixabay
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