Il Decreto-legge 116/2025 (Decreto) è stato convertito nella Legge 147/2025 con modifiche (in GU del 7 ottobre 2025). Il Decreto noto come “Terra dei Fuochi”, è entrato in vigore il 9 agosto 2025. Ha introdotto importanti innovazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti in campo ambientale, modificando il D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il Codice penale, il Codice di procedura penale e le leggi antimafia. In particolare, amplia i reati presupposto ambientali relativi alla gestione dei rifiuti non pericolosi inasprendo l’apparato sanzionatorio con modifiche dell’art. 25-undieces del D.lgs. 231/2001.
La Legge 147/2025 ha previsto alcune modifiche al testo originale del Decreto :
- distingue tra errori formali e condotte dolose, e
- rafforzando gli strumenti di bonifica e coordinamento.
In questo contributo, l’autrice analizza tutte le novità relative all’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 inerenti alle modifiche del TUA.
Leggi anche la prima parte: Gestione rifiuti, nuovi reati ambientali accrescono la responsabilità degli enti
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1) Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001- reati ambientali
L’art. 6 del DL 116/2025 amplia in modo diretto la responsabilità amministrativa egli enti in relazione ai reati ambientali modificando l’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.
Le modifiche mirano a introdurre nuovi reati con riferimento a:
- Art. 452-quaterdecies c.p., omessa bonifica;
- Art. 452-septies c.p., impedimento di controllo;
- Art. 259-ter D. lgs 152/2006, delitti colposi in materia dei rifiuti;
- Art. 259-bis D. Lgs 152/2006, aggravante dell’attività di imprese;
- Art. 256- bis D. lgs 152/2006, combustione illecita di rifiuti;
- Art. 256- ter D. lgs 152/2006, abbandono di rifiuti pericolosi;
- Art. 255- bis D. lgs 152/2006, abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
e rafforzare il sistema sanzionatorio a carico degli enti per i reati ambientali, ampliando le condotte punibili, innalzando le sanzioni e prevedendo misure interdittive più severe e articolate:
- l’aumento delle sanzioni pecuniarie: sono stati innalzati gli importi minimi e massimi delle sanzioni per numerose fattispecie di reati ambientali, come ad esempio per i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-terdecies e 452-quaterdecies c.p., nonché per le violazioni degli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.lgs. n. 152/2006.
- l’ampliamento delle ipotesi sanzionatorie: sono state inserite nuove lettere (e-bis, e-ter, e-quater, a-bis, a-ter, b-bis) che prevedono ulteriori fattispecie sanzionate, tra cui nuovi reati ambientali come la violazione degli artt. 452-septies, 452-terdecies e 452-quaterdecies c.p. e di diverse disposizioni del D.lgs. n. 152/2006.
- la riformulazione e abrogazione di alcune disposizioni: alcune lettere sono state riscritte (es. lettera e) o abrogate (es. lettera f).
- il coordinamento normativo: modificato il comma 1-bis per includere nuove lettere e semplificare la formulazione, eliminando alcune limitazioni temporali.
- la riduzione delle sanzioni in casi particolari: introdotto il nuovo comma 2-bis che prevede una riduzione delle sanzioni da un terzo a due terzi in presenza delle condizioni di cui all’art. 259-ter del D.lgs. n. 152/2006.
- l’innalzamento delle sanzioni interdittive. Sono state ridefinite le ipotesi e la durata delle sanzioni interdittive, specificando i casi in cui si applicano per sei mesi o fino a un anno, e prevedendo l’interdizione definitiva dall’attività per gli enti che facilitano sistematicamente determinati reati ambientali.
Tabella di sintesi
Ambito di modifica | Descrizione sintetica |
Aumento delle sanzioni pecuniarie | Innalzamento degli importi minimi e massimi delle sanzioni per vari reati ambientali (es. artt. 452-bis, 452-quater e altri c.p.; artt. 255-bis, 256-bis D.lgs. 152/2006). |
Ampliamento delle ipotesi sanzionatorie | Introduzione di nuove lettere (es. e-bis, e-ter, a-bis, b-bis) e nuove fattispecie di reato ambientale (es. artt. 452-septies, nuove disposizioni D.lgs. 152/2006). |
Riformulazione/abrogazione di disposizioni | Riscrittura di alcune lettere (es. lettera e) e abrogazione di altre (es. lettera f). |
Coordinamento normativo | Modifiche al comma 1-bis per inserire nuove lettere e semplificare la formulazione, rimuovendo limitazioni temporali. |
Riduzione delle sanzioni in casi particolari | Nuovo comma 2-bis: riduzione delle sanzioni da un terzo a due terzi in presenza delle condizioni previste dall’art. 259-ter D.lgs. 152/2006. |
Innalzamento delle sanzioni interdittive | Ridefinizione di ipotesi e durata delle sanzioni interdittive (da sei mesi fino a un anno, interdizione definitiva per reati ambientali sistematici). |
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2) Risk assessment e Modello 231
Le modifiche dell’art. 25 -undecies, D. Lgs 231/2001, sotto il profilo operativo dell’ente e dell’attività di vigilanza dell’organismo ODV ha impatto per:
- l’adeguamento dell’assessment 231 per i rischi ambientali;
- l’aggiornamento del Modello organizzativo d. lgs 231/2001, per includere le nuove fattispecie e rafforzare i protocolli e i presidi di controllo ambientale;
- l’Organismo di Vigilanza (OdV) deve monitorare e vigilare sulle attività di aggiornamento dei rischi e la fase di efficientamento del Modello 231 aggiornato.
Alcuni settori come trasporti, edilizia, logistica e trattamento rifiuti sono più esposti ai rischi di reati ambientali di altri.
Esempio.
La tabella a titolo esemplificativo (e non esaustivo) fornisce una panoramica delle principali aree di rischio ambientale e delle relative misure di controllo adottate da un ente che opera nel settore del riutilizzo dei rifiuti organici. Si evidenzia l'importanza di una gestione strutturata attraverso audit ambientali e canali di segnalazione, che contribuiscono a mantenere bassa la probabilità di eventi critici e a garantire la conformità normativa. La presenza di responsabilità chiare e la formazione dei soggetti apicali e della forza lavoro rafforzano ulteriormente il sistema di prevenzione, riducendo il rischio di impedimenti al controllo ambientale e favorendo una cultura aziendale orientata alla trasparenza e alla sostenibilità ambientale.
Processo trasformazione | Rischio 231 (art. 25-undecies) | Probabilità | Impatto | Misure di controllo |
Conferimento rifiuti organici | Gestione illecita (art. 256), classificazione errata | Medio | Medio-alto | Registro rifiuti, tracciabilità, formazione operatori |
Stoccaggio e pretrattamento | Stoccaggio non conforme, rischio combustione (art. 256-bis) | Medio | Alto | Procedure HSE, ventilazione, monitoraggio temperatura |
Processo di compostaggio/digestione | Emissioni odorigene o gas non controllati (art. 452-bis c.p.) | Medio | Alto | Sistemi di captazione biogas, coperture, biofiltri |
Produzione di ammendanti/biogas | Utilizzo non conforme di sottoprodotti | Bassa | Medio | Controlli qualità, certificazioni, tracciabilità |
Smaltimento residui non riutilizzabili | Smaltimento illecito (art. 259) | Bassa | Alto | FIR digitale, selezione impianti autorizzati |
Bonifica e manutenzione impianti | Omessa bonifica (art. 257), impedimento controllo (art. 452-septies) | Bassa | Medio | Piano bonifica, manutenzione programmata, audit ARPA |
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