Il Sistema INFOIL si inserisce nel percorso avviato dall’Agenzia delle dogane nell’ambito della digitalizzazione delle procedure e dei controlli nel settore dei prodotti energetici ed è stato innestato nel nostro ordinamento, con approccio graduale, con l’obiettivo di monitorare, in tempo reale, ingressi, giacenze ed uscite di prodotti energetici da depositi autorizzati allo stoccaggio in regime sospensivo ed in regime di imposta assolta.
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1) istituzione ed obiettivi del sistema INFOIL
INFOIL, in altri termini, è un sistema informatizzato concepito per il controllo in tempo reale della gestione, produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti energetici e la sua finalità principale è quella di assicurare la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni per semplificare i controlli fiscali, contrastando le frodi nel settore.
Tale modello è stato introdotto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2009, e nasce originariamente per le raffinerie, gli stabilimenti di produzione e gli impianti petrolchimici di cui all’art. 23, comma 1, TU Accise, ma il suo campo di applicazione è stato poi esteso anche ad altri depositi di prodotti energetici, fino ad arrivare a quelli commerciali, oggi superiori a 3.000 mc e domani, forse, probabilmente esteso con formula pia all’intera filiera.
L’obiettivo primario è stato quello di uniformare le procedure di controllo dell’accertamento ai fini accise, assicurando la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi, tenendo conto dell’operatività dell’impianto. In questo contesto, l’obbligo di dotarsi di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione del sistema INFOIL è stato previsto anche per gli esercenti depositi fiscali e depositi commerciali di capacità complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi.
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2) Effetti del controllo real time
Con l’adozione del sistema INFOIL non si rende più obbligatoria la continuativa presenza del personale dell’Amministrazione finanziaria; i dati necessari per la determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti sono rilevati direttamente dal depositario autorizzato qualora disponga di un idoneo sistema informatizzato di controllo dei dati medesimi, che consenta la connessione al sistema stesso da parte dell'Agenzia delle dogane in modo autonomo e diretto tramite apposite postazioni di accesso presso il deposito.
Un sistema informatizzato è ritenuto idoneo se è in grado di:
- rilevare in modo automatico a distanza, attraverso misurazione diretta, i livelli dei serbatoi e le temperature dei prodotti;
- registrare le quantità introdotte ed estratte, e la relativa densità, rilevate anche attraverso misurazione indiretta.
Le disposizioni applicative del sistema INFOIL sono state definite con la Determinazione direttoriale n. 72258/R.U. del 24 maggio 2010 e con la Circolare 14/D del 10 agosto 2010 dell’Agenzia delle dogane che ne hanno delineato le caratteristiche tecniche minime, le funzionalità, i dati elementari di interesse fiscale, l’accertamento quali-quantitativo e la liquidazione dell’imposta, le tolleranze per la riconciliazione tra misure manuali e le telemisure nonché il procedimento autorizzativo per l’adozione.
Per quanto attiene quest’ultimo punto, viene stabilito che il rilascio dell’autorizzazione al depositario autorizzato che presenta la relativa istanza all’adozione di INFOIL, è inderogabilmente condizionato al possesso di:
- un sistema informatizzato di controllo che consenta la consultazione autonoma e diretta dei dati d’interesse fiscale da parte dell’Agenzia delle dogane, intendendo per consultazione autonoma, la disponibilità in sede di terminali opportunamente collegati e, per consultazione diretta, la replica non alterata dei dati di campo e delle relative elaborazioni, impiegate operativamente dalla ditta;
- un parco serbatoi di stoccaggio, per prodotti sottoposti ad accisa, totalmente attrezzato con telemisure di livello e temperatura.
Con l’adozione di INFOIL, il depositario autorizzato assume la piena responsabilità delle operazioni di rilevanza fiscale tanto che, al fine di garantire la totale autonomia operativa, cessa la sistematica movimentazione ai fini fiscali (applicazione e rimozione) dei suggelli.
Il sistema deve essere alimentato in continuo, almeno ogni quindici minuti, dai seguenti dati rilevati da sistemi di telemisure installati su ciascun serbatoio:
- livello raggiunto dal prodotto;
- temperatura media del prodotto.
Il suo aggiornamento, in occasione di specifici eventi, può avvenire anche con i dati derivanti da misurazioni effettuate manualmente, ogni volta e per qualsiasi motivo il Depositario autorizzato ne ritenga necessario l’inserimento. Tali registrazioni vengono però evidenziate opportunamente per distinguerle da quelle automatizzate.
Inoltre, il sistema deve essere dotato di un’anagrafica dei serbatoi utilizzati ai fini fiscali, nella quale trovano registrazione la sigla identificativa del serbatoio, le caratteristiche costruttive del serbatoio, la categoria fiscale del prodotto stoccato e la tabella di taratura.
La lettura delle telemisure installate sui serbatoi è riportata nel sistema informatizzato che ne consente la visualizzazione e la stampa. I dati storicizzati sono conservati, per i controlli successivi dell’Amministrazione finanziaria, per almeno i cinque esercizi finanziari successivi alla data di registrazione.
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3) La contabilità del deposito
L’accertamento quali-quantitativo delle partite in ingresso e uscita nel e dal deposito e la conseguente liquidazione dell’imposta, sono effettuati dal depositario autorizzato attraverso i dati registrati nel sistema informatizzato di controllo.
Infatti, le contabilità del deposito (compresi i programmi giornalieri delle lavorazioni nonché le dichiarazioni di accertamento) sono ricostruite, tramite apposite funzioni del sistema informatizzato di controllo, a partire dai dati elementari di interesse fiscale registrati e storicizzati nel sistema.
In occasione dell’inventario ordinario fisico delle giacenze, effettuato annualmente ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 169/09, nonché durante eventuali inventari straordinari, l’Ufficio delle dogane provvede alla stampa e alla chiusura dei registri secondo le consuete procedure. Per garantire il riallineamento della contabilità con le giacenze fisiche, le eccedenze o le deficienze rilevate per ciascun prodotto inventariato, e opportunamente certificate dall’Ufficio delle dogane, vengono inserite dal depositario autorizzato nel sistema informatizzato di controllo.
Il sistema INFOIL si configura come un elemento centrale nel processo di digitalizzazione e rappresenta uno strumento di certezza fiscale e di semplificazione; da un lato, consente agli operatori di facilitare le procedure operative e garantire una maggiore tracciabilità delle movimentazioni; dall’altro, offre all’Amministrazione finanziaria una maggiore trasparenza e tempestività nei controlli, contribuendo a ridurre il rischio di frodi, rafforzando la tutela fiscale.
Resta il tema, tuttavia, per i piccoli operatori, in effetti oggi esclusi e per i quali si attende un regime semplificato o, per lo meno, compensato, per l’innesto di tecnicismi comunque complessi e infrastrutture estremamente gravose per le imprese.