Call off stock UE

In arrivo il decreto legislativo sull'accordo call-off stock che ricorre con venditore passivo che trasferisce uno stock di beni presso un deposito situato in altro stato membro.

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L’accordo di call-off stock ricorre quando il venditore soggetto passivo trasferisce uno stock di beni presso un deposito situato in un altro Stato membro, a disposizione di un acquirente conosciuto, e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all’atto della loro estrazione dal deposito. L’accordo prevede una condizione sospensiva, e cioè rinvia il trasferimento della proprietà al momento del prelievo o allo scadere del termine concordato tra le parti per la restituzione.

In ambito comunitario le regole per gestire in modo unitario l’accordo di call off stock sono contenute in una direttiva e in due regolamenti. Mentre i regolamenti sono immediatamente esecutivi e applicabili in tutti gli Stati membri, la direttiva deve essere recepita in una norma nazionale.

I regolamenti di esecuzione UE sono entrambi del 4 dicembre 2018 ed hanno individuato i dati da indicare negli appositi registri tenuti, in caso di call off stock, dal cedente e dal cessionario (Reg. 2018/1912) e lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime (Reg. 2018/1909).

Lo schema di decreto legislativo (atto del governo n. 283 in approvazione entro l’8 novembre 2021), adottato per recepire la direttiva 2018/1910/UE, in attuazione della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020; articolo 1, comma l e allegato A, n. 4) introduce i nuovi articoli 38-ter e 41-bis del Decreto Legge 30 agosto 1993 n. 331.

Le operazioni in regime di call off stock, nel rispetto di determinate condizioni, danno luogo a una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo da parte dell'acquirente nel momento in cui si realizza la cessione dei beni.

Il nuovo articolo 38-ter D.L. 331/1993 stabilisce che l’acquisto intracomunitario si perfeziona con l’acquisto della proprietà al momento del prelievo dei beni (e comunque entro 12 mesi) se ricorrono tre condizioni congiuntamente:

  • i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
  • il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
  • il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini IVA nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

Sono inoltre individuate le circostanze che, verificandosi entro il periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni in Italia, impediscono il realizzarsi della semplificazione del call off stock e comportano, di conseguenza, l'effettuazione di un acquisto intracomunitario presunto in Italia da parte del cedente, come ad esempio prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito.

Il nuovo articolo 41-bis ha una formulazione simmetrica rispetto al nuovo articolo 38-ter e disciplina le condizioni in base alle quali il cedente che trasferisce i beni della sua impresa dallo Stato ad un altro Stato membro per venderli in tale Stato, successivamente al loro arrivo, ad un soggetto passivo già individuato nel contratto, effettua una cessione intracomunitaria.

Lo schema entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tag: OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE

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