Pubblicata la Circolare n 13-2025 delle Entrate con le regole per il regime di franchigia IVA trasnfrontalieri.
Dal 1° gennaio 2025 è in vigore il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, introdotto dal D.Lgs. 180/2024 in attuazione delle Direttive UE 2020/285 e 2022/542.
Con la circolare sono esaminate le novità introdotte dal decreto legislativo in merito a tale regime transfrontaliero di franchigia, fornendo istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione.
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1) Il nuovo regime IVA transfrontaliero: cosa cambia dal 2025
L’obiettivo del nuovo regime è semplificare gli obblighi IVA per le piccole imprese che operano in più Paesi UE, ampliando il concetto di “franchigia” già previsto nei singoli ordinamenti nazionali.
Fino al 2024, infatti, la franchigia era applicabile solo alle imprese stabilite nel Paese di imposizione.
Dal 2025 invece, un’impresa può operare in regime di esenzione anche in altri Stati membri, purché:
- sia stabilita in un altro Paese UE;
- non superi il volume d’affari annuo di 100.000 euro nell’intera Unione;
- rispetti le soglie nazionali nei Paesi in cui intende operare in franchigia.
In Italia il limite di fatturato per aderire al regime è 85.000 euro.
2) A chi si rivolge il regime di franchigia transfrontaliero
Il regime si applica ai soggetti passivi d’imposta stabiliti nell’Unione Europea, siano essi persone fisiche o enti/società, che desiderano operare in esenzione IVA in altri Stati membri.
Non è invece accessibile a:
- imprese stabilite fuori dall’UE (anche se con stabili organizzazioni in UE);
- soggetti già identificati IVA senza stabile organizzazione nello Stato di stabilimento.
Due ruoli fondamentali sono previsti dalla norma:
- Stato di stabilimento: dove ha sede l’impresa. È qui che si presenta la comunicazione preventiva per accedere al regime.
- Stato di esenzione: Paesi UE in cui l’impresa intende applicare la franchigia, previa autorizzazione.
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3) Adempimenti richiesti: comunicazioni e obblighi periodici
L'accesso e il mantenimento del regime prevedono una serie di adempimenti digitali e formali, ben descritti nella circolare.
Comunicazione preventiva e codice EX. Per attivare il regime, l’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva online all’Agenzia delle Entrate, indicando:
- gli Stati UE in cui intende operare in esenzione;
- i volumi d’affari realizzati negli anni precedenti;
- eventuali identificativi IVA già posseduti.
In caso di esito positivo, l’Agenzia assegna il suffisso "EX" al numero di partita IVA, identificando l’impresa come aderente al regime.
Comunicazioni trimestrali. Ogni trimestre, il soggetto deve trasmettere un prospetto riepilogativo delle operazioni attive (beni e servizi) effettuate:
- in Italia;
- negli Stati UE, con distinzione tra esenzione e ordinario.
Sono previste sanzioni da 250 a 2.000 euro in caso di omessa o errata comunicazione.
Casi di cessazione. La cessazione dal regime di franchigia può avvenire in due modalità:
- volontaria: con effetto dal trimestre successivo alla comunicazione;
- obbligatoria: in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nell’UE o se viene meno un requisito nello Stato di esenzione.
In tal caso, l’impresa decade dal regime in tutti gli Stati UE, passando al regime ordinario.
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