Franchigia IVA transfrontaliera per piccole imprese: i chiarimenti dell'Agenzia
Dal 1° gennaio 2025 regime IVA “cross border” con suffisso EX: requisiti, soglie 100.000 euro UE e 85.000 euro Italia, comunicazione preventiva, adempimenti trimestrali
Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 13 del
16/12/2025
Fonte: Agenzia delle Entrate
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Con la Circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate illustra le regole operative del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, introdotto dal D.lgs. 180/2024 (recepimento Direttive UE 2020/285 e 2022/542) e applicabile dal 1° gennaio 2025.
Il regime consente, a determinate condizioni, di effettuare operazioni “in esenzione” in uno o più Stati membri UE diversi da quello di stabilimento, tramite identificazione con suffisso “EX”.
1) Come funziona in sintesi il regime transfrontaliero
La logica del regime è “semplice”:
- operazioni attive (output): l’impresa ammessa non addebita l’IVA nelle cessioni/servizi effettuati nello Stato di esenzione;
- operazioni passive (input): l’impresa non detrae l’IVA sugli acquisti riferibili alle operazioni in franchigia;
- il regime riguarda le sole operazioni attive, mentre sugli acquisti possono restare obblighi IVA ordinari (es. reverse charge, acquisti intracomunitari), che possono comportare identificazioni IVA nello Stato interessato.
Un punto operativo importante chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è che in uno stesso Stato membro non si può “spezzare” il comportamento (franchigia su alcune operazioni e regime ordinario su altre), si può però scegliere in quali Paesi applicare la franchigia e in quali operare con regole ordinarie.
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2) Soglie e requisiti per accedere al regime transfrontaliero
Per accedere e restare nel regime transfrontaliero occorre rispettare due soglie:
- soglia UE (complessiva): 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea;
- soglia nazionale dello Stato di esenzione: ogni Paese ha la sua (massimo 85.000 euro), in Italia la soglia massima è 85.000 euro.
La circolare evidenzia che il regime è riservato a soggetti stabiliti nell’Unione europea, non possono aderire soggetti extra-UE (anche se operano tramite stabili organizzazioni in UE) e, ai fini del regime, contano i criteri di “stabilimento” previsti dalla normativa UE.
La circolare dedica un passaggio molto operativo al calcolo del volume d’affari UE e di quello attribuibile ai singoli Stati, perché da qui dipende l’accesso/permanenza.
Cosa concorre (in generale)
Concorre, in modo ampio, il valore annuo (al netto IVA) delle cessioni e prestazioni effettuate nel territorio UE, imputate a ciascuno Stato in base alle regole di territorialità. Esempi richiamati per l’Italia: cessioni e servizi nazionali, esportazioni, cessioni intracomunitarie.
Le vendite a distanza intracomunitarie possono confluire nel volume d’affari “Italia” solo in alcune condizioni (es. soglia 10.000 euro e assenza di opzione per imposizione nello Stato di destinazione), altrimenti confluiscono nello Stato di destinazione.
Cosa NON concorre (esclusioni)
Non concorrono, tra l’altro:
- cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
- alcune operazioni esenti ex art. 10 (con le eccezioni indicate) salvo accessorietà.
3) Soggetti stabiliti in Italia che vogliono la franchigia in altri Paesi UE: la procedura “EX”
Per i soggetti stabiliti in Italia, l’ammissione al regime negli Stati di esenzione richiede:
- invio di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate che entro 15 giorni dalla ricezione, trasmette la richiesta agli Stati di esenzione. Entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione, in caso di esito positivo, assegna il suffisso EX (aggiunto alla partita IVA).
- rispetto soglia 100.000 euro UE (anno precedente e anno in corso fino alla data di invio);
- rispetto delle soglie/condizioni dello Stato di esenzione richiesto.
La circolare chiarisce che, se consentito dallo Stato di esenzione, possono accedere anche soggetti che non applicano il forfetario in Italia (ad es. società/enti o persone fisiche in ordinario).
4) Comunicazioni trimestrali: obbligo anche a “zero”
I soggetti stabiliti in Italia ammessi al regime devono trasmettere una comunicazione trimestrale con il valore delle operazioni (o l’assenza di operazioni):
- in Italia;
- in ciascun altro Stato membro (anche quelli dove operano in regime ordinario).
La comunicazione trimestrale è trasmessa all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando l'apposito modello, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio).
| Trimestre di riferimento | Termine ultimo di trasmissione |
| gennaio – febbraio – marzo | 30 aprile |
| aprile – maggio – giugno | 31 luglio |
| luglio – agosto – settembre | 31 ottobre |
| ottobre – novembre – dicembre | 31 gennaio dell’anno successivo |
Si evidenzia che il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora ricada di sabato o in un giorno festivo
La circolare richiama inoltre, il profilo sanzionatorio per omissioni/irregolarità della comunicazione (richiamo all’art. 11, D.lgs. 471/1997, con nota di trasfusione nel TU sanzioni dal 2026).
L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con nota di trasfusione nel TU sanzioni dal 2026, il quale stabilisce che «sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (…)».
Fonte immagine: ChatGPT
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