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ESPORTAZIONE ROTTAMI FERROSI: NUOVE REGOLE DAL 15 DICEMBRE

Esportazione rottami ferrosi: nuove regole dal 15 dicembre

Nuove modalità di notifica delle esportazioni di rottami metallici ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge

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Il MIMIT ha adottato una circolare datata 25 novembre che semplifica la procedura per le notifiche relative all’esportazione di rottami metallici di cui all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tramite l’introduzione di una piattaforma digitale dedicata. La finalità è quella di offrire uno strumento più chiaro, strutturato e di agevole utilizzo per la trasmissione delle informazioni.

1) Esportazione rottami ferrosi: possibile orientarsi sulla piattaforma dal 10.12

Dal 15 dicembre 2025, gli operatori dovranno effettuare le notifiche attraverso la nuova piattaforma, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale. 

La piattaforma sarà resa disponibile il 10 dicembre per consentire agli utenti di familiarizzare con le sue funzionalità. 

L’attivazione per la ricezione delle notifiche avverrà invece a partire dal 15 dicembre.

È previsto un periodo transitorio, dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, durante il quale sarà necessario notificare:

A partire dal 16 marzo 2026, la piattaforma costituirà l’unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche, salvo diverse indicazioni.

2) La piattaforma digitale: accesso e dati da inserire

Pur restando invariati gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, la piattaforma accompagna l’utente lungo la procedura e ne facilita la compilazione e vi accedono:

  • il rappresentante legale dell’impresa;
  • eventuali delegati, previo caricamento della delega firmata digitalmente.

Una volta effettuato l’accesso, l’utente procede all’inserimento dei dati richiesti, tra cui:

  1. partita IVA e la ragione sociale dell’esportatore;
  2. il paese di destinazione finale dell’esportazione;
  3. la ragione sociale del destinatario;
  4. il codice doganale dei rottami esportati (TARIC);
  5. il peso netto complessivo in chilogrammi e non in tonnellate;
  6. il valore in euro dei rottami alla data di notifica;
  7. la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione;
  8. la qualifica del rottame esportato;
  9. l’ufficio doganale presso il quale viene operata l’esportazione;
  10. eventuali note.


3) Aggiornamento delle informazioni inserite: le tempistiche

Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, gli operatori dovranno assicurare la coerenza e completezza dei dati comunicati in sede di notifica rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale:

  • indicando la data di accettazione della dichiarazione, motivando eventuali scostamenti superiori ai 15 giorni rispetto alla data presunta; e
  • rettificando se necessario, i dati relativi alle lettere b), c), e), f) e i).

Per il peso netto resta valido un margine di variazione massimo del 5%.

Al termine delle attività di notifica e delle eventuali rettifiche, la piattaforma consente di scaricare:

  • un documento riepilogativo in formato PDF, firmato digitalmente e protocollato;
  • un file in formato Excel contenente i dati inseriti.

Eventuali discordanze tra i dati comunicati e quelli acquisiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono rendere difficoltose le attività di monitoraggio e portare all’avvio di verifiche da parte degli uffici competenti.

Si invitano pertanto le imprese a prestare massima attenzione alla compilazione dei dati e alle attività di aggiornamento dei medesimi, così da garantire la completezza e precisione delle informazioni fornite.

Eventuali richieste potranno essere indirizzate agli indirizzi PEC:

Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare le FAQ presenti all’interno della piattaforma.

Fonte immagine: chatgpt
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