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CONTRATTI A TERMINE E OBBLIGO DI PROROGA NELLA LEGGE RILANCIO

2 minuti, Redazione , 28/07/2020

Contratti a termine e obbligo di proroga nella legge Rilancio

Nella conversione in legge del decreto Rilancio l'obbligo di prolungamento contratti a termine e di apprendistato 1 e 3 livello, se sospesi per Covid . Molti i dubbi applicativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La conversione in legge del decreto Rilancio   ha visto l'introduzione di una nuova  norma in tema di lavoro a tempo determinato e di apprendistato  di 1 e terzo livello (cioè per la qualifica e per l'alta formazione e ricerca (è escluso  quello professionalizzante, che interessa il 98% degli apprendisti) .   (Vedi qualche informazione in piu  in "Il Contratto  di apprendistato: guida 2020")

All'art 93 comma 1 bis   della legge 77 2020 si prevede infatti che il  termine di tali contratti ,  anche quelli stipulati attraverso le agenzie di somministrazione,  sia  prorogato per un periodo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa derivata dall’emergenza da Covid-19.

Quindi la data di scadenza dei contratti a termine  e dei periodi formativi di apprendistato, viene spostata in avanti per il tempo corrispondente alla durata di  eventuali periodi di cassa integrazione che abbiano interessato i lavoratori a causa dell'emergenza Coronavirus . La norma non cita il consueto decreto attuativo da emanarsi in materia e questo rende ancora piu perplessi gli operatori,  dato che nella legge mancano importanti chiarimenti su importanti aspetti:

  • quale è l'applicazione in caso siano intervenuti periodi di  cassa integrazione parziale , a giorni alterni  o  con riduzioni dell'orario giornaliero?
  • come gestire il contratto commerciale tra impresa utilizzatrice e agenzia di somministrazione   che è alla base del contratto di lavoro tra lavoratore e impresa utilizzatrice?
  • sono compresi solo i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge 77/2020, 18 luglio 2020, o anche quelli già cessati?

Inoltre  non è chiaro che per questi rapporti lavoro sono applicabili le norme del decreto dignita sulla durata complessiva e sull'obbligo di causale olte i 12 mesi. O se siano interessati comunque dall'altra previsione dell'art. 93 del  decreto Rilancio,riconfermata,  che consente di rinnovare o prorogare senza causale i rapporti a termine fino alla data del 30 agosto.

Vedi in merito "Contratti a termine senza causale proroga in arrivo".

L'articolo fa anche un riferimento poco chiaro sulla  necessità di utilizzare questi rapporti per agevolare il riavvio delle attività dopo l'emergenza  (che invece è ampiamente ancora in corso).

La norma costituisce di fatto  una ennesima  rigidità imposta alle imprese,   già in difficolta con il blocco dei licenziamenti .Lo ha affermato anche il presidente di Assolavoro (Associazione delle agenzie di somministrazione di lavoro) Ramazza, il quale spera possa essere trasformata in un opportunità da utilizzare in caso di necessita e non un obbligo per le imprese.

L'articolo era presente nella bozza apprrvata dalla Camera ma purtroppo la formulazione non è stata migliorata con il passaggio in Senato ed è quindi già in vigore. 

 Interessa ad oggi  quasi 2, 4 milioni di contratti a termpo determinato , circa 93mila lavoratori in somministrazione a termine e  10mila apprendisti di 1 e 3 livello

Più che mai necessari e urgenti quindi i chiarimenti ministeriali, che tutti attendono.  

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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