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TRADUZIONI GIURATE: POSSIBILI ANCHE IN VIA TELEMATICA

Traduzioni giurate: possibili anche in via telematica

La legge di conversione del Dl Seplificazioni contine novità sulle perizie stragiudiziali: vediamole

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La Legge n 182/2025 di conversione del DDL Semplificazioncontiene una norma sulle perizie giurate.

Vediamo come cambiano

1) Traduzioni giurate: possibili anche in via telematica

Le perizie stragiudiziali sono dei documenti contenenti la descrizione/valutazione di questioni tecniche redatti da professionisti in possesso di determinate cognizioni tecnico-scientifiche. 

Affinché acquistino valore legale tali documenti sono sottoposti ad una procedura di asseverazione che consiste nella prestazione di un giuramento davanti ad un notaio o al cancelliere di un qualsiasi tribunale o ufficio del giudice di pace situato sul territorio nazionale (senza riguardo alla residenza del tecnico o al luogo della perizia o all’eventuale albo di iscrizione). 

La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell’art. 483 c.p., punito con la reclusione fino a due anni.

L’articolo 39 della in commento interviene sull’articolo 5 del regio decreto n. 1366 del 1922 recante “Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie”, sostituendolo integralmente, mantenendo tuttavia ferma la previsione originaria del primo periodo dell’articolo 5 medesimo ai sensi della quale gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere.

Si modifica le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali (con particolare riguardo alle traduzioni giurate), stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica e che, in tal caso, debbano contenere anche la formula di giuramento.

Più in dettaglio, le modifiche alla disciplina vigente sono contenute nei due periodi aggiunti al citato articolo 5 i quali, rispettivamente, prevedono che:

  1. è consentita la formazione, la sottoscrizione e la trasmissione digitali delle perizie stragiudiziali, comprese le traduzioni giurate, secondo le norme, anche di natura regolamentare, che regolano la materia nell’ambito del processo civile telematico;
  2. l’atto formato, sottoscritto e trasmesso digitalmente deve includere la formula del giuramento con cui si attesta di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità nonché, nel caso di traduzione giurata, l’attestazione di conformità del testo tradotto al testo originale.
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