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CCNL E TABELLE RETRIBUTIVE 2024

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RINNOVO CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2024: AUMENTI DA FEBBRAIO

Rinnovo CCNL cooperative sociali 2024: aumenti da febbraio

Le novità del rinnovo CCNL cooperative socio assistenziali sanitarie ed educative 2023-2025: aumenti, quattordicesima, maternità al 100%

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E' stato firmato il 26 gennaio scorso il rinnovo del  Ccnl cooperative sociali da Agci imprese sociali, Confcooperative federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs – il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, in vigore dal 1 gennaio 2023  al 31 dicembre 2025.

L'accordo interessa oltre 400mila lavoratori e giunge  dopo un anno di trattative .

Il precedente contratto risaliva al 28 marzo 2019 (vedi sotto i paragrafo dedicato )

CCNL cooperative sociali 2023-2025 Trattamento economico

Sono previsti i seguenti  aumenti dei  minimi conglobati della retribuzione

  •     60,00 euro con la mensilità di febbraio 2024 al livello C1
  •     30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024 al livello C1
  •     30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025 al livello C1.

Inoltre  gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e gli educatori professionali socio pedagogici avranno diritto a 

  • un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile  di 41,00 euro dal 1° gennaio 2025 e 
  • un ulteriore incremento di 41,00 euro dal 1° settembre 2025 che sara indicato come  “ETDR Educatore”.

Tale elemento avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e sarà riassorbito n ogni caso di passaggio di livello o di mansione. 

Dal 1° gennaio 2026  tutti gli educatori transiteranno al livello D2 

Novità contrattuali

Maternità 

 Dal 1° gennaio 2024, l’integrazione per l'astensione obbligatoria per maternità passa dall'80 al l 100% della normale retribuzione.

Quattordicesima mensilità

Viene riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2025  la quattordicesima mensilità  pari alla metà della retribuzione in vigore nel mese di corresponsione. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno versati i dodicesimi dell’importo  corrispondenti ai mesi di servizio prestati 

La quattordicesima:

  • non maturerà a fronte di periodi trascorsi in aspettativa non retribuita
  • andrà computata  ai fini del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Le parti si sono impegnate a raggiungere prioritariamente la retribuzione piena nel prossimo rinnovo”.

Vengono previsti inoltre:

  •  l' introduzione dei tempi di vestizione e svestizione pari a 15 minuti riconosciuti nell’orario di lavoro; 
  • il superamento dell’articolo sull’obbligo di residenza in struttura e introduzione della reperibilità con vincolo di permanenza in struttura, con il riconoscimento di una corresponsione economica; 
  •  l’istituzione di una commissione paritetica per la revisione dei profili professionali e la riclassificazione del personale.
  • l’incremento al 25% legato alla clausola di stabilizzazione per il personale a tempo determinato”.

Assistenza sanitaria integrativa

Il contributo di finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa  a partire dal 1° gennaio 2025 passa da 5 a 10  euro mensili.

CCNL Cooperative sociali 2019 novità contrattuali

In tema di contratti a termine  la durata massima complessiva è fissata in 36 mesi  e 40 mesi per il lavoratori particolarmente svantaggiati. Viene però introdotta la clausola che la stipula di contratti a termine oltre i 24 mesi è possibile solo per i datori di lavoro che abbiano stabilizzato ,  con contratti a tempo indeterminato,  almeno il 20%  dei rapporti a tempo determinato  utilizzati nei 12 mesi precedenti (restano esclusi dal computo i lavoratori dimissionari o licenziati per giusta causa o che non abbiano accettato la trasformazione del contratto e le aziende che hanno utilizzato un solo contratto a tempo determinato).

Il numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato non deve superare il 30% del personale complessivamente assunto alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Tabella retributiva  2019-2022

La tabella retributiva  in vigore  fino al 31.12.2022 è la seguente 

Livello inquadramentominimo retributivoindennità di funzione
livello A1

1.254,62 euro
Livello A2 1.266,21 euro
Livello B11.325,20 euro
Livello C11.425,21 euro
Livello C21.425,21 euro
Livello C31.511,24 euro
Livello D11.511,24 euro
Livello D2

 1.594,15 euro


Livello D31.697,06 euro
Livello E11.697,06 euro
Livello E21.831,71 euro+  77,47 indennità di funzione
Livello F12.023,07 euro+ 154,94 indennità di funzione
Livello F22310,42 euro+ 232,41 indennità di funzione




CCNL Cooperative sociali: Maggiorazioni straordinari, lavoro notturno, reperibilità

Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 100 ore annue per dipendente. Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e  fino a 150 ore sarà utilizzato, d'intesa con la RSA e le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.

STRAORDINARI 

  • - 15%, straordinario diurno e lavoro festivo e domenicale;
  • - 30%, straordinario notturno e straordinario diurno festivo;
  • - 50%, straordinario notturno festivo
  • - per lavoro notturno: € 12,39 per le prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte; € 6,20 per prestazioni
  • oltre le 2 ore e fino alle 4 ore per notte. 

Per gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una  maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta;

ALTRE MAGGIORAZIONI

  • di turno: ai lavoratori inseriti in servizi funzionati su turni ruotanti con continuità nell'arco di 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per il singolo lavoratore, viene corrisposta una indennità di turno per le  ore effettivamente svolte;
  • di reperibilità: € 77,47 lorde mensili se oltre alla reperibilità è richiesto l'obbligo di residenza nella struttura; se non vi è l'obbligo di residenza, o per periodi non superiori a 10 giorni tale indennità è di € 5,16 giornaliere;
  • di pronta disponibilità: € 1,55/ora (non possono essere previsti più di 8 turni al mese per ciascun dipendente
  • ed ha durata minima di 4 ore e massima di 12 ore);
  • - di funzione, per l’affiancamento all’inserimento lavorativo di colleghi svantaggiati: € 50,00, mensili,  riconosciuti al lavoratore che svolge tale funzione, limitatamente al tempo concordato e riferito ai progetti  individuali dei colleghi svantaggiati;

Allegato

CCNL coop sociali 28-03-2019

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Commenti

angela - 16/10/2019

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