In data 17 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. L’intesa è stata raggiunta tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese di Pulizia, CNA Costruzioni – CNA Imprese di Pulizia, Casartigiani e Claai e le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti UIL
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028, mantenendo i propri effetti fino alla sottoscrizione del successivo rinnovo. Le modifiche trovano applicazione dalla data di sottoscrizione, salvo specifiche decorrenze differenziate previste per singoli istituti.
La contrattazione di secondo livello viene confermata, di norma, a metà della vigenza contrattuale.
Il campo di applicazione del CCNL resta riferito alle imprese artigiane in possesso dei requisiti di legge che svolgono attività di pulizia e servizi affini in ambienti pubblici e privati, comprese le attività di sanificazione, disinfezione, derattizzazione e manutenzione delle piscine. Dal 1° febbraio 2026 è inoltre prevista l’istituzione di una commissione bilaterale con funzioni di monitoraggio sull’ambito applicativo del contratto.
Vediamo le principali novità normative e retributive.
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1) CCNL imprese pulizie artigiane: novità contrattuali
Sul piano normativo, l’accordo di rinnovo introduce diverse modifiche operative di rilievo per la gestione dei rapporti di lavoro:
VIOLENZA DI GENERE
Viene innanzitutto inserito uno specifico articolo dedicato ai congedi per le lavoratrici vittime di violenza di genere. Oltre a richiamare integralmente la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 80/2015, il CCNL riconosce una condizione di miglior favore, prevedendo, su richiesta della lavoratrice, ulteriori tre mesi di aspettativa retribuita con un’indennità pari al 70% della retribuzione globale mensile, a carico dell’azienda. Il periodo di congedo è computato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali, secondo le modalità indicate nel testo contrattuale. Sono disciplinate anche specifiche tutele organizzative, tra cui la possibilità di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e il diritto al successivo ripristino del full time, nonché la possibilità di richiedere il trasferimento presso altro appalto e l’esonero temporaneo dai turni disagiati al termine del percorso di protezione.
PERIODI DI PROVA
In materia di periodo di prova, vengono ridefinite le durate massime in base al livello di inquadramento, con una specifica previsione per i lavoratori operai, per i quali il periodo di prova è fissato in 40 giorni lavorativi. Le nuove disposizioni si applicano alle assunzioni effettuate a partire dal 1° febbraio 2026, mentre per i rapporti instaurati in precedenza continua a valere la disciplina previgente.
LAVORO SUPPLEMENTARE
Il rinnovo interviene anche sulla disciplina del lavoro supplementare nel rapporto a tempo parziale, fissando il limite massimo al 50% dell’orario pattuito e stabilendo una maggiorazione forfettaria del 25% sulla retribuzione tabellare. Per il contratto a tempo determinato, il CCNL individua ulteriori causali che consentono il ricorso a rapporti oltre i dodici mesi, con riferimento a esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell’organico.
PREAVVISO
Ulteriori novità riguardano i termini di preavviso per licenziamento e dimissioni degli operai, rimodulati in funzione dell’anzianità di servizio, e la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
APPRENDISTATO
Infine: dal 1° gennaio 2026 anche gli apprendisti iniziano a maturare gli scatti di anzianità, con un importo fisso pari a 6 euro per ciascuno scatto .
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2) CCNL imprese pulizie artigiane: le novità economiche
L’accordo di rinnovo prevede un incremento complessivo a regime pari a 215 euro riferito al 5° livello, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.
Gli aumenti sono distribuiti in più tranche con decorrenze comprese tra il 1° gennaio 2026 e il 1° dicembre 2029, come segue:
| Decorrenza tranche | Importo tranche (riferito al 5° livello) € | Cumulato progressivo € |
|---|---|---|
| 1° gennaio 2026 | 40,00 | 40,00 |
| 1° luglio 2026 | 25,00 | 65,00 |
| 1° febbraio 2027 | 25,00 | 90,00 |
| 1° luglio 2027 | 35,00 | 125,00 |
| 1° febbraio 2028 | 40,00 | 165,00 |
| 1° novembre 2028 | 40,00 | 205,00 |
| 1° dicembre 2029 | 10,00 | 215,00 |
È inoltre prevista la cessazione degli eventuali acconti su futuri aumenti contrattuali (Afac) a partire dalla retribuzione di gennaio 2026, con meccanismi di assorbimento nei limiti stabiliti dal contratto.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, è riconosciuto un importo “una tantum” pari a 104 euro, erogato in due soluzioni nel 2026. L’importo spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo ed è ridotto al 70% per gli apprendisti.
ATTENZIONE L’una tantum non concorre alla base di calcolo del TFR.
Di seguito si riportano i principali dati retributivi a regime.
| Livello | Retribuzione tabellare al 31.12.2025 (€) | Incremento a regime (€) | Retribuzione tabellare a regime dal 1.12.2029 (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.611,06 | 273,82 | 1.884,88 |
| 2 | 1.476,82 | 251,01 | 1.727,83 |
| 3S | 1.431,41 | 243,29 | 1.674,70 |
| 3 | 1.382,38 | 234,95 | 1.617,33 |
| 4 | 1.306,78 | 222,11 | 1.528,89 |
| 5 | 1.264,97 | 215,00 | 1.479,97 |
| 6 | 1.218,54 | 207,10 | 1.425,64 |
Le nuove tabelle costituiscono il riferimento operativo per l’adeguamento delle buste paga secondo le singole decorrenze previste, ferma restando la necessità di verificare eventuali superminimi individuali e assorbimenti contrattuali.
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