×
HOME

/

PMI

/

LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI

/

FATTURE A CAVALLO D'ANNO 2025/2026

Fatture a cavallo d'anno 2025/2026

Come provvedere in caso di sfafature tra invio e ricezione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presente contributo va ad aggiornare quanto già pubblicato un anno fa circa le regole comportamentali da tenere per la contabilizzazione delle fatture di costo ricevute a cavallo del 2025

Inanzitutto si rileva che, ad oggi,  non sono stati ancora pubblicati i decreti che dovrebbero porre fine ai “grattacapi” relativi alla gestione delle fatture di che trattasi.

Sul punto si ricorda infatti che la Legge delega fiscale ( legge 111 del 9 agosto 2023, articolo 7 , lettera d, comma 3) sancisce : “…..Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)…. prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta

Mancando quindi i decreti attuativi (le tempistiche di pubblicazione possono arrivare a 24 mesi dall’emanazione della Legge)  per le fatture a cavallo d’anno 2024/2025 tutto resta esattamente invariato rispetto alle regole tuttora valide.

Analizziamo quindi il dettato normativo attualmente in vigore.

Ai sensi dell’ articolo 1 D.P.R. 100/1998, così come modificato dal D.L. 119/2018, infatti, : “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.

Vediamo quindi alcuni esempi per chiarire le varie casistiche possibili considerando anche il regime fiscale adottato dal Contribuente per quanto concerne la deduzione del costo documentato in fattura.

1) Fatture a cavallo d'anno: lato IVA

Con l’obbligo di fatturazione elettronica, la data di ricezione del documento coincide con la data in cui il SdI consegna il documento al destinatario.

Fattura messa a disposizione

Un contribuente,  il 17.01.2026, visualizza nella propria area riservata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia Entrate fatture datate 29.12.2025

In questo caso l’Agenzia Entrate con Provvedimento n. 89757 del 30.04.2018 ha chiarito che nel caso di messa a disposizione della fattura nell’area riservata ,il diritto alla detrazione da parte del contribuente nasce solo a decorrere dalla data di presa visione della stessa (e pertanto, nel caso di specie, solo a decorrere dal 17.01.2026! )

Fattura datata il 30.12.2025 , inviata a SDI il 02.01.2026 e annotata nei registri Iva con medesima data.

In questo caso il contribuente dovrà inserire la fattura nella liquidazione Iva di Gennaio 2026

Fattura datata il 30.12.2025 , inviata a SDI il 31.12.2025 e ricevuta nella stessa data ma annotata nei registri Iva nel 2026.

La fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2025 e, di conseguenza,  la detrazione dell'IVA non potrà avvenire nel mese di Dicembre ma non potrà nemmeno avvenire nel mese di Gennaio 2026 stante la specifica preclusione valevole per le fatture a cavallo d’anno di cui alla normativa sopra richiamata.  

Al contribuente non rimane altra scelta che esercitare  il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2025.

2) Fatture a cavallo d'anno: lato deduzione del costo

Per quanto concerne il peso che tali fatture possono avere sull’utile del contribuente, verifichiamo caso per caso considerando il regime fiscale adottato

REGIME DI CASSA EFFETTIVO (art. 66 DPR 917/1986) : utile determinato dalla differenza tra ricavi e spese sostenute nell’esercizio secondo il criterio di cassa (cioè nel momento in cui le spese sono effettivamente sostenute)

REGIME DI CASSA VIRTUALE  (art. 18 comma 5 DPR 600/1973) : la data di pagamento si presume coincidente con la data di registrazione delle fatture ai fini Iva

REGIME ORDINARIO : si guarda al criterio di competenza economica .Tale casistica non verrà affrontata vista la non problematicità di imputazione delle operazioni a cavallo d’anno considerando, appunto, il criterio di competenza economica già citato.

1 ) fattura emessa e ricevuta entro il 31.12.2025 : in questo caso per i soggetti di cui al regime fiscale a) il costo risulterà deducibile solo se la fattura sia stata effettivamente saldata entro il 2025. In caso contrario il costo sarà spostato al 2026.

Per i soggetti invece che adottano il regime fiscale b) la fattura annotata entro il 31.12.2025 si presume pagata entro l’anno e pertanto il costo verrà dedotto sempre nel 2025.

2) Fattura emessa il 31.12.2025 ma ricevuta il 03.01.2026 : in questo caso per i soggetti di cui al regime fiscale a) il costo ai fini della deducibilità seguirà sempre il criterio dell’effettivo sostenimento del pagamento e, pertanto, se pagata nel 2025 potrà essere dedotta in tale periodo d’imposta, altrimenti  verrà spostata nel 2026

Per i soggetti invece che adottano il regime fiscale b) la fattura ricevuta l’anno successivo dovrà per forza essere imputata al nuovo anno stante gli effetti derivanti dal principio  di annotazione – sostenimento della spesa che , certamente, non potranno essere fatti retroagire ad un periodo precedente a quello di ricevimento della fattura.

NB. Il chiarimento di Telefisco 2025

Un’importante novità riguarda le imprese in contabilità semplificata che applicano il regime del registrato (ex art. 18, comma 5, DPR 600/73).

A seguito dei dubbi sollevati durante Telefisco 2025, l’Agenzia delle Entrate (con la FAQ del 13 febbraio 2025) ha confermato che per questi soggetti la registrazione della fattura può ancora basarsi sulla "Data Documento" indicata nel file XML. Ciò significa che se una fattura è datata 31/12/2025, l'impresa può registrarla entro fine anno ai fini delle imposte dirette per preservare la competenza del costo/ricavo, anche se la trasmissione o la ricezione tramite SdI avviene nei primi giorni d

Fonte immagine: chatgpt
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI · 22/12/2025 Fatture a cavallo d'anno 2025/2026

Come provvedere in caso di sfafature tra invio e ricezione

Fatture a cavallo d'anno 2025/2026

Come provvedere in caso di sfafature tra invio e ricezione

CUP fattura elettronica con incentivi PA: come integrarla

Regole delle Entrate per integrare la fattura elettronica emessa con incentivi della PA: dove specificare il Codice unico di progetto CUP

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.