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REGOLAMENTO TITOLI SOLIDARIETÀ

6 minuti, 08/06/1999

Regolamento titoli solidarietà

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l'emissione dei titoli da denominarsi "di solidarieta'".

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero 328 del 08/06/1999
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DECRETO 8 giugno 1999, n. 328
Regolamento  recante  norme  di  attuazione  dell'articolo  29  del  decreto legislativo 4 dicembre  1997, n. 460, concernente l'emissione dei titoli da denominarsi "di solidarieta'". - (GU n.224 del 23-9-1999) -    Vigente al: 8-10-1999  
               

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo  3 della legge 23  dicembre 1996, n. 662,  che, ai commi 188  e 189,  delega il  Governo ad emanare  uno o  piu' decreti legislativi al  fine di disciplinare  sotto il profilo  tributario le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
  Visto, altresi', il  medesimo articolo 3 della citata  legge n. 662 del 1996,  che, ai  commi da  190 a  192, prevede  l'istituzione, con decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri, su  proposta dei Ministri delle finanze,  del lavoro e della previdenza  sociale e per la solidarieta'  sociale, di  un organismo  di controllo  avente, tra 
l'altro, "il  compito di assicurare  la tutela  da abusi da  parte di enti che svolgono attivita' di  raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione";
  Visto il decreto  legislativo 4 dicembre 1997,  n. 460, riguardante il "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale";
  Visto l'articolo 29, comma 1, del citato decreto legislativo n. 460 del  1997, che  prevede la  deducibilita' dal  reddito d'impresa,  da parte degli  enti emittenti titoli da  denominarsi "di solidarieta'", della differenza tra il tasso  effettivamente praticato e il tasso di riferimento, da  determinarsi con  apposito decreto del  Ministro del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica,  di concerto con il Ministro delle finanze;
  Visto il successivo  comma 2 dell'articolo 29  del predetto decreto legislativo n.  460 del 1997, il  quale prevede che, con  il medesimo decreto  interministeriale,  sono   stabiliti  i  soggetti  abilitati all'emissione dei predetti titoli,  le condizioni, i limiti, compresi quelli  massimi relativi  ai  tassi effettivamente  praticati e  ogni altra  disposizione  necessaria   per  l'attuazione  del  sopracitato articolo 29;
  Visto il testo unico delle  leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione consultiva  per gli  atti  normativi,  nell'adunanza dell'11  gennaio 1999;
  Vista  la comunicazione  in data  14 aprile  1999 con  la quale  la Presidenza del  Consiglio dei Ministri, verificata  la conformita' al parere del  Consiglio di Stato,  ha espresso, ai  sensi dell'articolo 17, comma  3, della legge  23 agosto 1988,  n. 400, il  proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;
                             A d o t t a  il seguente regolamento: 
                               Art. 1. - 
  1. I titoli  da denominarsi "di solidarieta'",  di cui all'articolo 29  del decreto  legislativo 4  dicembre  1997, n.  460, sono  titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili.
  2.  La  differenza  tra   il  tasso  effettivamente  praticato  per l'emissione dei titoli  "di solidarieta'" e il  tasso di riferimento, costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa.
  3.  Il tasso  di  riferimento, di  cui al  precedente  comma 2,  e' fissato  in  misura pari  al  rendimento  lordo medio  mensile  delle obbligazioni  emesse dalle  banche (Rendiob),  comunicato mensilmente dalla Banca  d'Italia, aumentato  di un  quinto. Per  le obbligazioni emesse  nei primi  quindici giorni  del  mese, si  fa riferimento  al Rendiob comunicato nel mese precedente.
                               Art. 2.
  1. Il limite massimo del  tasso effettivamente praticato al momento dell'emissione dei titoli di solidarieta' e' stabilito in misura pari al  rendimento lordo  medio mensile  delle obbligazioni  emesse dalle banche (Rendiob).
                               Art. 3.
  1. Sono abilitati all'emissione dei titoli di solidarieta':
  le banche come  definite dal decreto legislativo  1 settembre 1993, n. 385;
  gli intermediari  finanziari di cui all'articolo  107, del medesimo decreto legislativo.
  2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di:
  a)  destinare i  fondi  raccolti  con le  emissioni  dei titoli  di solidarieta' esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di  utilita' sociale  (ONLUS) o  di intermediari  bancari e finanziari, nella misura  in cui tali fondi sono  destinati, da parte di questi ultimi, al finanziamento delle ONLUS medesime;
  b)  tenere per  i  fondi raccolti  gestione  separata, dalla  quale devono risultare in  modo chiaro e trasparente tutte le  entrate e le spese  connesse  ai  fondi   medesimi.  Per  la  conservazione  delle scritture contabili  e della relativa documentazione  si osservano le disposizioni contenute  nell'articolo 22  del decreto  del Presidente
della   Repubblica  29   settembre   1973,  n.   600,  e   successive modificazioni.
  3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 valgono anche per gli intermediari bancari e finanziari  di cui alla lettera a) del medesimo comma.
                               Art. 4.
  1. I soggetti di cui all'articolo 3, entro il mese di marzo di ogni anno, devono comunicare all'istituendo  organismo di controllo di cui al  successivo  comma  2,  le emissioni  di  titoli  di  solidarieta' effettuate nell'anno precedente, nonche' le conseguenti operazioni di finanziamento,  le   relative  condizioni  finanziarie  e   le  ONLUS destinatarie.
  2. Le norme  del presente regolamento avranno  efficacia dal giorno della costituzione  dell'organismo di controllo, di  cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
   Roma, 8 giugno 1999
                              

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