Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, viene disposto il riconoscimento e l’autorizzazione del Fondo paritetico interprofessionale “Fondoformazione”.
L’intervento amplia il perimetro dei soggetti che possono accedere agli strumenti di finanziamento della formazione continua, tramite un Fondo interprofessionale formalmente riconosciuto e autorizzato ad operare. Il decreto richiama l’Accordo interconfederale del 27 aprile 2023 tra Conflavoro PMI (organizzazione dei datori di lavoro) e CONF.S.A.L. (organizzazione dei lavoratori), che ha dato origine al Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle medesime sigle (e relative federazioni di settore).
il Fondo diventa un nuovo canale istituzionale per sostenere piani formativi con risorse dedicate, all’interno delle regole previste dalla normativa sui Fondi interprofessionali.
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1) Il quadro normativo
Il presupposto normativo dell’intero impianto è l’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che disciplina l’istituzione e il funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
Il decreto ministeriale ricostruisce inoltre il percorso amministrativo e documentale che conduce all’autorizzazione: la costituzione formale del Fondo risulta dall’atto costitutivo del 5 maggio 2023, con statuto e regolamento allegati; l’avvio dell’iter è legato all’istanza del 9 ottobre 2023, poi integrata con PEC del 6 novembre 2023, con cui il legale rappresentante ha richiesto al Ministero il riconoscimento della personalità giuridica e l’autorizzazione ad operare ).
Nel preambolo sono inoltre richiamati atti di contesto organizzativo del Ministero (riorganizzazione e attribuzione di compiti alle strutture competenti), a conferma dell’inquadramento procedurale della decisione.
In fase istruttoria, viene evidenziata la verifica di requisiti sostanziali: criteri di gestione e funzionamento, professionalità dei gestori, adozione di criteri improntati alla trasparenza, coerenza rispetto alle finalità dell’art. 118, nonché la verifica del requisito di maggiore rappresentatività sul piano nazionale dei soggetti firmatari dell’Accordo interconfederale, anche tramite accertamenti svolti con il coinvolgimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La legittimazione consente all’ente ad operare come soggetto istituzionale nell’ambito dei Fondi interprofessionali e chiarisce il suo status nei rapporti con aziende, parti sociali e amministrazioni. In secondo luogo, con l’art. 2 il Fondo è autorizzato – ai sensi dell’art. 118 – a finanziare, in tutto o in parte, specifiche tipologie di intervento: piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, purché concordati tra le parti sociali.
La previsione include anche “eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse” ai piani formativi, purché concordate tra le parti, ampliando la possibilità di strutturare attività preparatorie funzionali alla realizzazione dei percorsi.
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