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COMPENSI MANIFESTAZIONI SPORTIVE EQUESTRI: TRATTAMENTO FISCALE

Compensi manifestazioni sportive equestri: trattamento fiscale

Regime fiscale dei premi sportivi equestri: ritenute, esenzioni e IVA secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Consulenza giuridica n 9/2025 le Entrate chiariscono il Trattamento tributario dei premi corrisposti nell'ambito di manifestazioni sportive equestri di livello nazionale ed internazionale.

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1) Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: quesito all'ADE

Con la risposta n. 9/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive equestri, sia a livello nazionale che internazionale, erogati da una Federazione sportiva nazionale, in merito all’interpretazione dell’art. 36, comma 6-quater del D.lgs. 36/2021 e delle altre norme tributarie collegate.

La Federazione istante, nell’ambito della propria attività istituzionale e regolamentare, organizza manifestazioni equestri (nazionali e internazionali) e riconosce premi in denaro a cavalieri, tecnici, proprietari, allevatori, sia residenti sia non residenti

Questi premi possono essere erogati in diverse forme (contanti, assegni, bonifici), e in base alla normativa federale, possono essere destinati anche a soggetti diversi dal cavaliere, previa dichiarazione scritta.

Si domandava il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, da applicare ai premi, distinguendo tra:

  1. premi corrisposti direttamente dalla Federazione,
  2. premi erogati da ASD/SSD affiliate,
  3. premi corrisposti da imprese o enti nell’ambito dell’attività commerciale,
  4. premi percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro sportivo regolati dal D.lgs. 36/2021.

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2) Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: i chiarimenti

L'agenzia ha replicato puntualmente specificando punto per punto le diverse tipologie come di seguito:

  1. se i premi sono erogati direttamente dalla Federazione (es. eventi ippici), si applica una ritenuta del 4%:
    • ai sensi dell’art. 5 del D.L. 417/1991 e art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973,
    • a titolo di acconto per soggetti titolari di reddito d’impresa,
    • a titolo di imposta per altri soggetti (es. persone fisiche),
    • applicabile anche a non residenti, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni;
  2. se i premi provengono da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, e sono corrisposti a tecnici o atleti tesserati, la ritenuta è:
    • del 20% a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021 e art. 30, comma 2, D.P.R. 600/1973,
    • applicabile anche se il soggetto è un professionista o imprenditore, purché agisca come atleta o tecnico tesserato,
    • valida anche per non residenti,
    • esenzione 300 euro: per il solo anno 2024, i premi di importo non superiore a 300 euro godono di esenzione da ritenuta (D.L. 215/2023, art. 14, comma 2-quater);
  3. se i premi sono versati da imprese, società o enti nell’ambito della propria attività commerciale, la ritenuta varia in base al percettore:
    • 20% a titolo di acconto per persone fisiche residenti,
    • 30% a titolo di imposta per soggetti non residenti,
    • nessuna ritenuta se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica;
  4. quando i premi sono riconosciuti nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo o co.co.co.), non si applica il regime dei premi ex art. 30 DPR 600/1973:
    • le somme assumono natura di compenso variabile,
    • concorreranno al reddito da lavoro dipendente/autonomo,
    • esenzione fino a 15.000 euro annui prevista dal D.lgs. 36/2021,
    • l’eventuale eccedenza è assoggettata a ritenuta Irpef ordinaria.

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3) Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: conclusioni

L’Agenzia ha chiarito che i premi in denaro, nei casi sub 1, 2 e 3, non costituiscono corrispettivo di un servizio, e pertanto non rilevano ai fini IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.

Diversamente, se il premio è parte del compenso per un’attività lavorativa autonoma (caso 4), allora è soggetto a IVA.

Questo vale solo se il lavoratore sportivo è titolare di partita IVA e il premio è integrato nel corrispettivo contrattuale.

Per i commercialisti che assistono federazioni, ASD o soggetti sportivi, è fondamentale distinguere:

  • natura dell’erogante: federazione, ASD, impresa, ecc;
  • qualifica del percettore: atleta, tecnico, impresa, non residente;
  • tipologia del rapporto: premio una tantum vs compenso contrattuale.

L'errata classificazione può comportare applicazione di ritenute non dovute o omissione di adempimenti IVA. Si consiglia, inoltre, di valutare l’eventuale applicazione di convenzioni internazionali per soggetti non residenti.

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Fonte immagine: Foto di Erdenebayar Bayansan da Pixabay
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