Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti viene nominato nell’atto costitutivo riguardante la costituzione della società o successivamente dall’assemblea dei soci. Il D.Lgs. n. 39/2010 dispone che il collegio sindacale (il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo) non esprime più solo un parere, ma formula una proposta motivata all’assemblea circa la nomina del revisore unico o della società di revisione legale. La proposta non è vincolante.
In attesa dell’emanazione dei regolamenti attuativi, il legislatore ha introdotto una serie di misure dirette a “liberalizzare” l’esercizio delle professioni. Ecco una sintesi aggiornata.
Le società tra professionisti potranno svolgere solo attività professionali e non di impresa
La responsabilità della società tra professionisti
Gli elementi dell’atto costitutivo delle societa’ tra professionisti STP
Le società tra i professionisti posso assumere tutte le forme giuridiche previste dal nostro ordinamento
Dal 1 gennaio 2012 è possibile la costituzione di una societa’ tra professionisti
In una circolare del 2 gennaio 2012 il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali fa il punto sulla nuova normativa approvata dalla Legge di Stabilità che prevede la possibilità di costituire Società tra professionisti. Il Comitato conclude che "nessuna società potrà essere iscritta in alcun albo professionale per difetto di regolamentazione" fino a quando appunto non saranno pubblicati i regolamenti previsti dalla legge.
La Legge Comunitaria 2010 estende il regime di detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione agli studenti fuori sede che studiano in uno degli Stati UE o dello Spazio Economico Europeo