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ADDIO AL FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE

Addio al frazionamento delle plusvalenze

Disciplina fiscale delle plusvalenze patrimoniali: novità dal 2026

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L’art. 1, commi 42 3 43, della l.30,12,2025, n, 199, rivoluziona la disciplina fiscale delle plusvalenze patrimoniali in quanto, se realizzate dal 1.1.2026, le stesse sono imponibili solo ed esclusivamente nell’esercizio in cui sono realizzate essendo stata eliminata la possibilità di avvalersi del frazionamento della tassazione in cinque periodi di imposta.

ART. 83, COMMA 4, DEL D.P.R. 22.12.1986, N. 917

TESTO IN VIGORE FINO AL 31.12.2025

Le plusvalenze, diverse da quelle di cui al successivo art. 87 (n.d.r.: plusvalenze esenti) concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero,se i bei sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. 

DAL 1.1.2026

Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo art. 87 (n.d.r.: plusvalenze esenti), determinate a norma del comma 2 del presente articolo,    concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.

Le plusvalenze per le cessioni di azienda o di rami di azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo di azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. 

Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

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1) La mappa della tassazione delle plusvalenze


DESCRIZIONE

IMPOSIZIONE

Beni strumentali, beni immobili e beni immateriali, a prescindere dal periodo di possesso

anno del realizzo.

Immobilizzazioni finanziarie (escluse ex art.87)

anno del realizzo.

Aziende o rami di azienda:

  • regola
  • opzione, se possedute da almeno tre anni

 

anno del realizzo;

quote costanti nell’anno del realizzo e nei quattro anni successivi.

Società sportive professionistiche per cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni dell’atleta:

  • regola 
  • opzione, se i diritti sono posseduti per un periodo non inferiore a due anni

 

 

 

anno del realizzo

anno del realizzo e nei quattro anni successivi.


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