Legge di Bilancio 2026: le principali novità fiscali per famiglie e imprese
Riduzione dell’IRPEF, nuove sanatorie fiscali, incentivi al lavoro stabile e misure per la famiglia nel testo della manovra 2026 proposto dalla 5° Commissione permanente
Forma Giuridica: Normativa - Disegno di Legge
Numero del
21/12/2025
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Sabato 20 dicembre 2025, la Commissione Bilancio del Senato ha proseguito e concluso l’esame del ddl Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689).
Il testo è ora atteso all’esame dell’Assemblea di Palazzo Madama nella seduta di lunedì 22 dicembre, nella medesima giornata, la Commissione Bilancio del Senato è inoltre convocata in sede consultiva per l’espressione del parere all’Assemblea sul disegno di legge recante la Legge di Bilancio 2026.
Scarica qui il testo proposto dalla 5° Commissione permanente Disegno di legge di Bilancio 2026 - A.S. 1689-A
Le disposizioni spaziano dal riordino della tassazione personale e d’impresa al sostegno al reddito delle famiglie, fino agli interventi per la sanità, gli enti territoriali e la revisione della spesa pubblica.
Di seguito una breve sintesi delle novità più rilevanti.
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1) Fisco e potere d'acquisto delle famiglie
Riduzione IRPEF
L’art. 2 prevede la riduzione dell’aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro è introdotta una riduzione di 440,00 euro sulle detrazioni d’imposta, esclusi i costi sanitari.
Carta “Dedicata a te”
Rifinanziata per il 2026-2027 con 500 milioni €/anno (art. 3), la carta consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito.
Premi di produttività e rinnovi contrattuali
L’art. 4 prevede, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 siano assoggettati (salva espressa rinuncia scritta del lavoratore) a una imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile solo ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. Inoltre, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, c. 182, L. 208/2015) corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile entro il limite complessivo di 5.000 euro con aliquota ridotta all’1%.
Buoni pasto elettronici
L’esenzione è elevata da 8 a 10 euro (art. 5).
Locazioni brevi
L’art. 7 interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:
- il riferimento temporale per l’applicazione del regime agevolato viene esteso fino all’anno 2026;
- viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.
Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:
- l’aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
- l’aliquota ridotta del 21% è applicabile solo se il locatore opera al di fuori dell’esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
- il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell’aliquota ridotta.
In sostanza, dal 2026 il regime delle locazioni brevi risulta più selettivo, la cedolare secca al 21% rimane accessibile esclusivamente ai piccoli locatori che operano in forma non imprenditoriale, mentre per gli altri casi trova applicazione l’aliquota ordinaria del 26% o il regime d’impresa, a seconda delle circostanze.
Superbonus ed ecobonus
Confermate le detrazioni al 50% per le spese 2025-2026 e al 36% dal 2027 (art. 9). In sostanza, l’articolo modifica due norme fondamentali del D.L. 63/2013, che regolano i bonus edilizi “ordinari” dopo la progressiva riduzione del Superbonus:
Articolo 14 – Ecobonus
- l’aliquota del 36% (anziché 30%) sarà applicabile anche per le spese sostenute nel 2026,
- la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027,
- per alcuni interventi specifici (quelli con detrazione “rafforzata” fino al 50%), anche tale aliquota più alta sarà prorogata al 2026.
In sostanza, chi effettua interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) potrà beneficiare ancora per tutto il 2026 delle percentuali oggi in vigore (36% o 50%, a seconda dei casi).
Articolo 16 – Bonus ristrutturazioni
- viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
- dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
- inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).
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2) Misure per le imprese
Beni strumentali
L’articolo 94 del disegno di legge di Bilancio, nel testo riformulato dalla 5ª Commissione permanente, ridisegna in modo significativo la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dalle imprese, introducendo un sistema articolato per scaglioni di investimento, aggiornando i riferimenti normativi e rafforzando il collegamento con gli obiettivi di efficientamento energetico. La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante si applica agli investimenti:
- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
- oppure entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro il 31 dicembre 2026:
- l’ordine risulti accettato dal fornitore;
- sia versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti agevolabili, la maggiorazione del costo ai fini dell’ammortamento e dei canoni di leasing è riconosciuta secondo scaglioni progressivi, legati all’ammontare complessivo degli investimenti:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 140% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 120% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;
- 100% per la quota eccedente 20 milioni di euro.
Il meccanismo consente una maggiore intensità dell’agevolazione per le imprese di dimensioni medio-piccole, riducendo progressivamente il beneficio per gli investimenti di importo più elevato. Un elemento di rilievo del nuovo testo è il cambio di riferimento agli allegati tecnici che individuano i beni agevolabili:
- non si fa più riferimento agli storici Allegati A e B;
- il rinvio è ora agli Allegati III-bis e III-ter, che recepiscono l’evoluzione tecnologica e normativa degli investimenti ammissibili.
Sono previsti inoltre crediti d’imposta per la ZES unica e per le Zone logistiche semplificate (art. 95), nonché contributi a tasso agevolato per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature (art. 97).
Criptovalute
Il ddl (art. 13) interviene in modo mirato sulla tassazione delle cripto-attività, prevedendo un regime specifico per i token di moneta elettronica ancorati all’euro (euro-token), come definiti dal Regolamento UE 2023/1114. In particolare, per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di tali euro-token viene applicata un’aliquota ridotta al 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%. Il testo chiarisce inoltre che non costituiscono plusvalenze né la mera conversione tra euro e euro-token, né il rimborso in euro del relativo valore nominale, evitando che operazioni “neutre” generino imponibile.
Assegnazione agevolata di beni ai soci
Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).
La misura si estende anche all’estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. (art. 14).
Contributo banche e assicurazioni
L’aliquota IRAP per gli enti creditizi e assicurativi è aumentata di due punti percentuali per il triennio 2026-2028 (art. 21). Rispetto alla versione originaria, la Commissione ha ristretto l’ambito soggettivo della misura, escludendo dall’aumento i soggetti indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del D.Lgs. 446/1997. Inoltre, è stata introdotta una misura di parziale compensazione: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente, spetta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro, riconosciuta fino a concorrenza dell’extra-imposta derivante dall’aumento dell’aliquota.
Definizione agevolata cartelle
Si introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata. (art. 23).
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3) Lavoro e previdenza
Incentivi alle assunzioni
L’art. 37 prevede stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l’occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse finanziano un esonero parziale dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per un massimo di 24 mesi. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa.
Assegno di inclusione (ADI)
L’art. 38 estende il beneficio fino a 18 mesi rinnovabili previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.
Ape Sociale
Prorogata al 31 dicembre 2026 (art. 39).
Ammortizzatori sociali
Rifinanziato il Fondo per l’occupazione (art. 40), prorogati i trattamenti per le aree di crisi industriale complessa e per i call center.
Pensioni minime
Incremento di 20 euro mensili dal 2026 per i soggetti in condizioni disagiate (art. 41).
4) Famiglia, pari opportunità e welfare
Bonus lavoratrici madri
L’art. 46 introduce un’integrazione del reddito per le madri con due o più figli.
ISEE e prima casa
L’art. 47 modifica la franchigia e la scala di equivalenza per rendere più favorevole il calcolo ai nuclei con figli. In breve, viene innalzata la franchigia “prima casa” nell’ISEE, ovvero la soglia di valore dell’abitazione principale che non viene considerata nel patrimonio immobiliare sale a 91.500 euro, con +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia è ulteriormente elevata a 200.000 euro, sempre con l’incremento per figli successivi. Inoltre, l’articolo ritocca la scala di equivalenza aumentando le maggiorazioni per nuclei con 2 o più figli.
Congedi parentali e genitorialità
Rafforzate le tutele per lavoratori e lavoratrici genitori (artt. 50-51).
Fondo caregiver e Fondo minori
Rifinanziati per sostenere l’assistenza familiare e i servizi educativi (artt. 52-53).
Contributo abitativo
Previsto un fondo per genitori separati o divorziati con figli a carico (art. 56).
Reddito di libertà
Rifinanziato il fondo per le donne vittime di violenza (art. 55).
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Legge di Bilancio 2026 | Disegno di legge - AS 1689-A del 21.12.2025