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AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUMERE I GIOVANI

Agevolazioni contributive per assumere i giovani

Gli sgravi contributivi per l'assunzione dei giovani diventano strutturali e non a tempo: ma c'è qualche complicazione che ne ostacola il decollo

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Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore, con la legge di Bilancio per l’anno 2018,  lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età per il 2018 e i 30 anni dal 2019  in poi.
Il provvedimento, nato per incentivare le assunzioni dei giovani, ha carattere strutturale e stabile, non più a scadenza come per gli sgravi contributivi previsti per il passato. Questo è sicuramente positivo, ma i vincoli previsti sono talmente stringenti che coloro che potranno beneficiarne saranno veramente esigui.
Non ci riferiamo tanto al limite di età, quanto al fatto che i giovani non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato. 

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1) Le agevolazioni per assumere i giovani nella Legge di Bilancio 2018

La legge di Bilancio 2018 introduce una nuova agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro privati di tutti i settori che dal 1° gennaio 2018 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età limitatamente all’anno 2018 e 30 anni dal 2019.

Condizione essenziale per il diritto allo sgravio è che il giovane non abbia  avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Non sono ostativi al riconoscimento dello sgravio eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro per avere conferma che il giovane non abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato deve richiedere “il percorso lavoratore” rilasciato all’interessato dal Centro Impiego. Tale documento, non  decisivo rispetto ad un successivo accertamento dell’INPS, in quanto, al momento, i Centri Impieghi non sono in possesso di una banca dati nazionale quindi potrebbero sfuggire periodi di lavoro svolti in altre province.  

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2) A quanto ammontano gli sgravi contributivi per i giovani nel 2018

Lo sgravio contributivo si concretizza:

• nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;

• in  un periodo massimo di 36 mesi;

• in un il tetto massimo di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. 

Lo sgravio contributivo spetta anche:

• in caso di mantenimento in servizio di apprendisti professionalizzanti, dopo il 31 dicembre 2017, a condizione che il lavoratore all’atto della trasformazione non abbia non abbia compiuto il 30°anno di età.  L’incentivo  ha la durata di 12 mesi e spetta a partire dal 13° mese successivo alla trasformazione in quanto nei primi dodici mesi il datore di lavoro fruisce già della contribuzione ridotta;
  
• in caso di trasformazione dal 1° gennaio 2018 di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a condizione che abbia l’età anagrafica prevista dalla norma (30 anni o 35 per l’anno 2018)  e non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Lo sgravio contributivo non spetta:

• ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  licenziamenti collettivi;

• ai datori di lavoro che nei 6 mesi successivi all’assunzione licenziano per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con lo sgravio o  altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva  e inquadrato con la medesima qualifica; questo caso comporta la restituzione dello  sgravio usufruito.

Se cessa il rapporto di lavoro agevolato, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro, anche oltre il compimento del 30° anno di età, e il datore di lavoro che instaura il nuovo rapporto a tempo indeterminato può fruire dello sgravio contributivo per i mesi mancanti al compimento del triennio.

Lo sgravio non trova applicazione   per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato.

E’ previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL, fermo restando il limite massimo dei 3.000 euro  e il requisito anagrafico (30 anni o 35 per l’anno 2018) per:

• studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;

• studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato in alta formazione.
 

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3) Cosa fare per avere diritto agli sgravi contributivi per assumere i giovani

Per accedere allo sgravio contributivo il datore di lavoro deve:

• essere in regola col versamento dei contributi;

• non deve aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

• applicare il trattamento economico e normativo previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali nonché da quelli regionali, territoriali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Il datore di lavoro non può accedere allo sgravio contributivo:

• se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

• se è stato violato il diritto di precedenza;

• se l’azienda ha in corso sospensioni  dal lavoro o riduzione di orario connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, fatta salva che l’ipotesi riguardi professionalità diverse da quelle interessate dalla riduzione o dalla sospensione o interessi altra unità produttiva;

• se l’assunzione riguardi lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da altro datore di lavoro collegato o controllato o la cui impresa, anche se per interposta persona, sia riferibile allo stesso proprietario.    

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