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REGOLAMENTO CROWDFUNDING IN CORSO DI APPROVAZIONE E RICHIESTA CNDCEC

Regolamento crowdfunding in corso di approvazione e richiesta CNDCEC

La Consob chiude le consultazioni sul regolamento crowdfunding con le richieste dei commercialisti di diventare Advisor/Attestatori del rischio

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La Consob in data 6 luglio ha avviato la consultazione per la  revisione del regolamento sul crowdfunding.  Gli interventi con i pareri alla consultazione dovevano pervenire entro il giorno 21 agosto 2017. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha fatto pervenire alla Consob due documenti rivendicando la competenza dei Commercialisti ed Esperti Contabili per diventare Advisor/Attestatori delle PMI e quella dei Consigli dell’Ordine di diventare formatori per la creazione delle nuove figure professionali sotto la Vigilanza del Ministero della Giustizia

Ma vediamo sinteticamente di inquadrare la problematica e il punto della normativa.

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1) Il crowdfunding e il punto sul quadro normativo di riferimento

La Consob ricorda, nel proprio documento di proposta del regolamento pubblicato sul proprio sito per la consultazione,  che  la normativa primaria sul crowdfunding e la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on-line, è stata innovata di recente dalla legge di Bilancio 2017 che ha introdotto importanti novità  estendendo la relativa disciplina contenuta nel TUF, precedentemente limitata alle start-up ed alle PMI innovative, a tutte le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina dell’Unione europea .
In materia di PMI costituite in forma di s.r.l., si segnala, poi, la recente innovazione  contenuta nell’art. 57, c.1, D.L.. 50, che ha esteso a tutte le PMI costituite in forma di s.r.l. la possibilità di offrire al pubblico come prodotti finanziari le relative quote sociali, anche attraverso i portali per la raccolta on line di capitali.

Prima di attuare con regolamento le citate modifiche la Consob ha aperto le consultazioni per raccogliere le considerazioni degli esperti del settore.

Scopo principale del regolamento sarà la tutela degli investitori, ricercando soluzioni normative atte a determinare una minore onerosità per tutti gli operatori coinvolti e massimizzare il rapporto fra benefici e costi, incentivando l’investimento consapevole e favorendo la prestazione di un servizio di qualità da parte dei portali.

Uno schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) è in corso di approvazione per modificare ulteriormente le disposizioni del TUF sulla materia del crowdfunding e la raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.

2) Sintesi delle proposte regolamentari del crowdfunding

Le modifiche proposte con il regolamento in consultazione riguardano:

A) l'iscrizione e la permanenza nella sezione ordinaria del registro dei gestori di portali on-line con la previsione per l’adesione della necessità di garantire un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o, in alternativa, la stipula di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale.

B) la regolamentazione dell’ipotesi di rinuncia volontaria all’autorizzazione, del procedimento per la decadenza e la cancellazione sulla  scorta di quanto previsto dallo stesso Regolamento  crowdfunding per il procedimento di autorizzazione.

C)  la disciplina dei conflitti d’interesse con esplicito divieto per i gestori di portali iscritti nella sezione ordinaria del relativo registro Consob (quindi, diversi dai gestori c.d. “di diritto”, quali SIM, banche, SGR, ecc.) di condurre sui propri portali offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

La regolamentazione per la valutazione di appropriatezza delle operazioni e acquisizione di informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza dei clienti.  I gestori di portali, infatti, in virtù della normativa cui sono sottoposti, possono svolgere unicamente servizi c.d. “esecutivi” (raccolta degli ordini di adesione alle offerte) che, non essendo assistiti anche da un’attività di consulenza, prevedono unicamente lo svolgimento di una valutazione di appropriatezza delle operazioni, la quale, come noto, si traduce nell’acquisizione di informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza dei clienti; restano invece escluse le più ampie indagini che connotano l’effettuazione del test di adeguatezza.
Ne consegue che i gestori di portali, alla luce del tipo normativo cui sono ricondotti, risultano strutturalmente sprovvisti dei presidi e delle cautele in grado assicurare in maniera sostanziale una gestione efficace delle situazioni di conflitto di interesse in caso di “autocollocamento” dei propri titoli. Tali obiettivi potrebbero essere soddisfatti efficacemente e adeguatamente in presenza di un diverso modello di relazione con la clientela che si sostanzi, tra l’altro, in modalità di offerta che prevedano l’abbinamento sistematico con un servizio di consulenza ad alto valore aggiunto

D) Infine, le modifiche regolamentari proposte all’art. 24 del Regolamento Crowdfunding confermano che le garanzie in caso di cambio di controllo (i.e. recesso o co-vendita) si applicano anche alle offerte relative alle piccole e medie imprese. A tal proposito, venuta meno la distinzione tra start-up e PMI, è stata prevista una durata minima del recesso o della co-vendita uguale per tutte le tipologie societarie e pari a 3 anni.
Viene altresì confermata la necessaria sottoscrizione, ai fini del perfezionamento dell’offerta, di una quota pari ad almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori particolarmente qualificati.

3) I Commercialisti consulenti per il crowdfunding

Il Consiglio Nazionale con il documento inviato alla Consob chiede che i commercialisti vengano coinvolti nel ruolo di garanzia per la valutazione del rischio connesso alle offerte di equity crowdfunding per favorire investimenti il più possibile consapevoli.

Le PMI infatti sono entità economiche con una storia fatta di risultati che emergono dai bilanci e atti societari di cui i Commercialisti ed Esperti contabili sono di solito parte attiva nella redazione.
I Commercialisti ed Esperti Contabili rivendicano quindi la loro competenza nell’ambito dell’Equity crowdfunding, e chiedono di essere chiamati come Advisor/Attestatori, figura analoga a quella già esistente nell’ambito dei mercati finanziari (lo Sponsor), che possa “assistere” le PMI nella realizzazione di questo genere di operazioni.

L’intervento dell’Advisor/Attestatore potrebbe tradursi per le start-up nella valutazione di natura prospettica dell’operazione, con un giudizio sulla appropriatezza delle assunzioni alla base del business plan e sulla coerenza tra dette assunzioni e i dati economico-finanziari previsionali come pure nella verifica dell’esistenza delle privative industriali dichiarate. Per l’impresa già operativa, oltre alle valutazioni di natura prospettica, l’Advisor valuterebbe, tra l’altro, anche l’attendibilità dei dati storici dell’offerente, valutando il bilancio, l’esistenza dei presupposti per la continuità aziendale e la presenza di passività potenziali
I commercialisti propongono anche la possibilità di evidenziare sia l’eventuale presenza del collegio sindacale e se ad esso sono attribuite, o meno, le funzioni di controllo contabile, sia quella del revisore legale.

In un secondo documento di osservazioni inviato alla Consob il Consiglio nazionale ha avanzato la richiesta di includere anche “i Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa in materia contabile, fiscale e finanziaria” tra i soggetti terzi di cui l’intermediario potrebbe avvalersi per organizzare corsi di formazione professionale.

Allegati

Consob regolamento crowdfunding
Cndcec consultazione Crowdfunding
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