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DETRAIBILITÀ SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026

Detraibilità spese scolastiche nella dichiarazione dei redditi 2026

Come detrarre le spese di istruzione nella dichiarazione 730/2026 o Redditi PF 2026, anno d'imposta 2025

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In generale, così come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell’istruzione siano meritevoli di agevolazioni e per tale motivo dall’asilo nido all’università, ogni ciclo scolastico gode di una detrazione, con aliquota sempre pari al 19% ma diverse basi imponibili. 

In particolare, a partire dal 2015 la c.d. legge della buona scuola ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che sono state distinte da quelle universitarie. 

La detrazione spetta:

  • sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado;
  • sia per quelle della scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Il beneficio fiscale riguarda solo le scuole del “sistema nazionale di istruzione”, per questo motivo, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero, non sono agevolabili.  

Nei Modelli 730 2026 e Redditi PF 2026 anno di imposta 2025 è specificato che dall’anno 2025, è innalzato (da 800) a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

1) Detraibilità delle spese scolastiche nel 2026

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: 

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

sia statali, sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. 8.07.2005, n.212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.

Sono invece equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari, le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del DPR n.212 del 2005.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:

  • le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori;
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. 

Si tratta, ad esempio, delle spese per:

  • la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado; 
  • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. 

La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio). 

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

2) Limite di detraibilità spese scolastiche 2026

La detrazione per le spese di frequenza indicate è calcolata su un importo massimo di euro 1000 per l’anno 2026 anno d imposta 2025 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. 

Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000;
  • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. 

3) Detrazione spese scolastiche 2026: documenti da controllare e conservare

È necessario che il contribuente esibisca e conservi le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nell’anno di imposta 2025 dichiarazione 2026 per le spese:

  • di istruzione diverse da quelle universitarie,
  • della mensa scolastica,
  • dei servizi scolastici integrativi
  • del servizio di trasporto scolastico.

La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento (che sia scuola, comune o altro fornitore del servizio), deve riportare nella causale:

  • l’indicazione del servizio erogato,
  • la scuola di frequenza,
  • il nome e cognome dell’adulto.

Ulteriore modo per comprovare la spesa sostenuta è un’attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, certificante:

  • l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno, 
  • i dati dell’alunno/studente e 
  • l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

In merito alla tracciabilità dell’onere, ci si può avvalere anche dell’annotazione in fattura/ricevuta fiscale/documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati. 

Si fa presente che non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola.

4) Indicazione spese scolastiche nel 730/2026

Relativamente alle dichiarazioni 2026 (anno di imposta 2025) quindi, l’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 del Modello 730/2026 va indicato:

  • codice "12" per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 1000 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.
  • codice "13" per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13
  • codice "33" per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
    L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il
    codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore
    di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.
    51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido;

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/e 2016
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Commenti

Gianmario - 08/06/2020

posso portare in detrazione le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (cod. 31) per due figli fiscalmente a carico.

NASATO EMANUELE - 26/05/2020

le spese scolastiche possono essere inserite da entrambi i genitori nel loro 730 nel limite di euro 800 ciascuno, visto che le spese totali sono di circa 1900 euro totali?

Paola - 14/03/2019

buonasera mia figlia non è a carico perchè ha superato il limite svolgendo uno stage però io ho pagato l'intero corso di specializzazione post universitaria tramite bonifico dal mio conto quindi posso portare in detrazione la spesa sostenuta ?

Giuseppe - 20/07/2018

Buongiorno. Le spese per la mensa sono detraibili ma la loro detrazione è incompatibile con la detrazione delle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche. Quanto sopra si applica alle spese del singolo figlio? Nel mio caso ho delle spese mensa per un figlio ed erogazioni liberali per un altro figlio, posso detrarle entrambe? Grazie

Stella - 17/07/2018

Buongiorno, sono detraibili tra le spese scolastiche i campus estivi organizzati da associazioni di genitori e tenuti in locali/aree scolastiche?

Leonardo Bettarello - 13/07/2018

Buongiorno, come posso allegare via web la certificazione delle spese scolastiche al 730 precompilato e da me modificato al Quadro E ?

Gerardo - 09/07/2018

Buongiorno, si possono detrarre le spese per la mensa dei mesi settembre/dicembre 2017 pagati però nel 2018?

Armando - 17/06/2018

Buongiorno, sono andato al CAF e non mi ha accettato la detrazione delle spese scolastiche perché (anche se sul sito di Milano ristorazione fossero a mio Nome) le ha pagate la mia compagna con la sua carta di credito. Mi hanno detto anche che la detrazione potrà farla la mia compagna anche se le bambine le ho a mio carico al 100%. È corretto? Grazie

Sara - 11/06/2018

Buongiorno, quest'anno ho speso poco meno di duemila euro per un corso terapista presso una scuola di Milano. Posso detrarre le spese sostenute? Può eventualmente essere dichiarata come erogazione liberale a favore di un ente che si occupa di formazione? Grazie molte

Giampietri Michela - 16/05/2018

Nella mio 730precompilato non sono state riportate le spese di iscrizione mie alla scuola serale e le spese di erogazione liberale contributo scolastico sia mie che di mio figlio,come procedere? inoltre non sono inserite le spese ottiche.

Vanessa - 14/05/2018

Buongiorno, volevo sapere se le spese sostenute per mia figlia minorenne per corsi di formazione di base al conservatorio, e la tassa governativa di immatricolazione, sono detraibili e in che misura sulla dichiarazione dei redditi. grazie

Barbara - 09/05/2018

Buongiorno, un chiarimento perfavore : Ma le spese mensa e le spese istruzione si sommano in considerazione del tetto massimo detraibile o sono due voci diverse con limiti dei detraibili tra diverse ? Grazie

Antonio - 01/05/2018

E' possibile detrarre i bollettini fatti al dipartimento dei trasporti per prendere la patente di guida?

Martina - 07/08/2017

Buongiorno, mia figlia inizierà la scuola materna a settembre. Io e il mio compagno siamo conviventi e gli assegni e le detrazioni della bambina sono in testa a me. Volevo sapere, se i bollettini da pagare sono in testa al mio compagno è possibile scaricarli nel 730? O devo per forza intestarli a me? Grazie

Marta - 30/06/2017

Buonasera, mio figlio nel 2016 ha compiuto 3 anni a dicembre e ha frequentato l'asilo nido per la prima parte dell'anno e la scuola materna da settembre fino a fine anno. Nella dichiarazione dell'anno 2016 posso inserire come detrazione solo le spese del nido o anche quelle della scuola materna, utilizzando l'altro campo previsto? Grazie

Sabato Pappacena - 26/06/2017

Credo ci sia un errore riguardo al limite per le detrazioni riportato, dalla guida dell'Agenzia risultano 564,00€

redazione Fiscoetasse - 27/06/2017

Grazie per la segnalazione, era un refuso che ho provveduto a correggere.

marianna lambiase - 15/06/2017

Buonasera, ho effettuato un versamento di trecento euro come contributo cambridge aureus al liceo classico statale giulio cesare di roma. Ho anche versato euro 130 per ampliamento offerta formativa. Posso riportarli nel 730? Se si, dove? Grazie infinite Marianna Lambiase

Valeria - 08/06/2017

Salve, mio figlio nel 2016 ha frequentano fino a giugno il nido e da settembre la materna. Devo indicare la retta di entrambi in un unico rigo con il codice 12? Perché ho letto che ci sono 2 massimali diversi per nido e materna, quindi non capisco come applicarli. Grazie.

GIANNI - 09/05/2017

PERCHE LE SPESE DELLA MENSA DELLE SCUOLE SALESIANE(PRIVATA) NON SONO DETRAIBILI NELLA MISURA MAX DI EURO 400,00 ?

Davide - 02/05/2017

La scuola frequentata dai miei figli riceve i bonifici per le gite scolastiche dai rappresentanti di classe e non dai singoli genitori. E' possibile ottenere la detrazione fiscale?

sandra marcato - 23/04/2017

le spese sostenute per viaggio scolastico in Inghilterra pagate con bollettino postale alla scuola media sono detraibili?

Maurizio Di Bella - 17/03/2017

Buongiorno mio figlio frequenta l'università di Padova sita in una provincia diversa rispetto la propria abitazione ed alloggia (con regolare contratto) presso un centro studentesco della città; la distanza dalla propria abitazione è inferiore ai 100 km. Il quesito è: distanza inferiore ai 100 km e comuni e provincia di residenza diverse da quelle della sede universitarie, sono elementi sufficiente per poter detrarre le spese di affitto? Il direttore del centro studentesco mi accennava alla possibilità di poter detrarre il 12% e non il 19 proprio in considerazione dei parametri indicati sopra. Non ho trovato finora alcun riscontro in tal senso. Ringrazio per la risposta. cordiali saluti

Antonio - 18/04/2017

Buonasera, mio figlio frequenta un istituto agrario di secondo grado, alloggia in convitto, chiedo se le spese del convitto sono detraibili in quanto la distanza da casa all'istituto é inferiore si 100 km. Leggendo la legge io ho interpretato che il vincolo dei 100 km di distanza tra casa e Istituto vale solo se sei iscritto all'università, è giusto ?

ggianni - 27/02/2017

mio figlio nel 2016 ha frequentato un corso post universitario presso la DIEFFE di Noventa Padovana Padova con relativo esame con Indetto dalla Regione Veneto Vorrei sapere de è detraibile dal reddito tale spsa abbastanza consistente Grazie

Evelyne - 09/05/2016

Mio figlio frequenta un liceo situato a 70 km da casa e vive nel convitto della scuola 5 giorni a settimana. La retta convittuale include anche i pasti presi alla mensa. Questa retta convittuale è detraibile?

Paola - 15/03/2017

Buonasera, vorrei sapere se le spese sostenute per viaggi d'istruzione scolastica sono detraibili(scuola secondaria di secondo grado) e se il contributo volontario e le tasse scolastiche vanno inserite come l'hanno scorso. Grazie

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