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RIVALUTAZIONE 2005 AREE FABBRICABILI: GLI EFFETTI DELLA PROROGA

Rivalutazione 2005 aree fabbricabili: gli effetti della proroga

Chiariti dall’Agenzia delle Entrate gli effetti della proroga da 5 a 10 anni dell’utilizzo edificatorio delle aree fabbricabili non ancora edificate per poter fruire della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2006. Gli effetti dipendono dalla scelta di fruire o no della proroga.

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La Finanziaria 2006 (Legge n. 266/2005) ha dato la possibilità di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, ponendo come condizione l’utilizzo edificatorio dell’area entro i 5 anni successivi alla rivalutazione stessa, cioè entro il 31.12.2010.
Il D.L. n. 216/2011 (Decreto proroghe 2012) ha successivamente portato da 5 a 10 anni il termine per l’utilizzo edificatorio di tali aree oggetto di rivalutazione, con la conseguenza che i contribuenti che non hanno eseguito le costruzioni entro i 5 anni previsti inizialmente possono continuare a beneficiare della rivalutazione a condizione che l’utilizzo edificatorio avvenga entro il 31.12.2015.
La proroga è giunta, però, dopo oltre un anno dalla scadenza del termine originario di 5 anni, con la conseguenza che i contribuenti che non hanno edificato entro il 31.12.2010 sono già decaduti dai benefici della rivalutazione, con conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto a bilancio, sorgere di un credito d’imposta per l’imposta sostitutiva pagata a suo tempo utilizzabile già dal 1° gennaio 2011 in compensazione, e liberazione del saldo attivo di rivalutazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 94/E dell’11.10.2012 ha ritenuto opportuno, quindi, precisare quali sono gli effetti della proroga per i soggetti già decaduti dal beneficio a causa del mancato utilizzo edificatorio dell’area entro il termine originariamente previsto del 31.12.2010.
Tali effetti sono diversi a seconda che il contribuente scelga di fruire o no del nuovo termine decennale.

1) Scelta di NON fruire della proroga

Se il contribuente sceglie di non fruire dell’apertura dei termini per l’utilizzo edificatorio dell’area, confermando quindi la decadenza dei benefici della rivalutazione:

  • non deve  riportare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio;
  • il saldo attivo resta una posta non vincolata;
  • ha diritto al riconoscimento del credito d’imposta per l’imposta sostitutiva pagata a suo tempo.

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2) Scelta di fruire della proroga

Se il contribuente sceglie di fruire della proroga dei termini per l’utilizzo edificatorio dell’area, confermando quindi la rivalutazione:

  • deve riversare il credito d’imposta già fruito in compensazione entro il 30.09.2013 (termine di presentazione di UNICO 2013 – periodo d’imposta 2012); il versamento, senza sanzioni e con interessi al saggio legale deve avvenire mediante F24 indicando il codice tributo “1812” e l’anno di riferimento “2011”;
  • vengono riconosciuti i maggiori valori fiscali delle aree iscritti;
  • viene ricostituito il saldo attivo di rivalutazione.
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