L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 117/E/2009, si è pronunciata in tema di detraibilità degli interessi relativi al mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, pervenendo alla seguente conclusione: gli interessi del mutuo sottoscritto per l’acquisto di due unità immobiliari, contigue e destinate ad essere accorpate, possono essere oggetto di detrazione solamente con riferimento a quella parte di mutuo attribuibile all’acquisto di quello tra i due appartamenti che è destinato ad abitazione principale del mutuatario. La restante parte di interessi non può essere detratta.
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