Speciale Pubblicato il 09/11/2023

Tempo di lettura: 8 minuti

Ravvedimento omessa fatturazione e dichiarazione IVA

di Mogorovich Dott. Sergio

Le sanzioni applicabili in caso di omessa fatturazione e omessa dichiarazione IVA. Interpello Agenzia delle Entrate n.450/2023. Il caso: prestazioni di fornitura servizi d'asta



L’istituto del c.d. “ravvedimento operosonon permette di sanare tutte le omissioni e le irregolarità connesse

Lo afferma, a chiare lettere, la risposta a interpello n. 450 del 20.10.2023 sollevato da una società che dal 2016 cura in Italia aste immobiliari omettendo di considerare che l’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del d.p.r. 26.10.1972, n. 433, qualifica i servizi d’asta assoggettati all’IVA in Italia.

Per le prestazioni di fornitura di servizi d’asta, soggette all’aliquota del 22%, la società intende regolarizzare le omissioni di

Il volano della procedura è la determinazione dell’imponibile cioè se il corrispettivo comprende o meno l’IVA.

La risposta è articolata precisando quale sia l’iter da seguire considerando il fatto che l’omissione della fattura si riverbera a cascata sugli adempimenti conseguenti per i quali sono fornite indicazioni che integrano i contenuti delle circolari 10.7.1998, n. 80/E,  e 12 10.2016, n. 42/E.

Di seguito ulteriori dettagli.

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Aste immobiliari omessa fatturazione e dichiarazione Iva: cumulo giuridico

Il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, non trova applicazione nel ravvedimento operoso ma soltanto a discrezione dell’Agenzia delle entrate nel momento di contestazione della violazione. 

Le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, per l’assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli uffici impositori, in sede di irrogazione delle sanzioni” (circolare n. 180/E citata).

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Aste immobiliari omessa fatturazione e dichiarazione Iva: dichiarazione omessa

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni è considerata omessa e non può essere sanata mediante il ravvedimento operoso che focalizza l’attenzione sugli errori e le omissioni commessi nella dichiarazione.

La nuova deroga è costituita dalla dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la cui irregolarità può essere sanata con la sanzione ridotta a un decimo del minimo.

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Aste immobiliari omessa fatturazione e dichiarazione Iva: Iva da versare

Mediante l’istituto della rivalsa il contribuente addebita l’IVA al cliente.

Secondo al Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1.7.2021, causa C-521/19), se non è stata emessa la fattura gli importi percepiti vanno intesi “come prezzo già comprensivo dell’IVA.

Pertanto, il prezzo incassato, “inizialmente non fatturato, va inteso come comprensivo dell’imposta laddove il cessionario non possa esercitare la relativa detrazione — tipicamente laddove si tratti di un consumatore finale o un soggetto non residente - e al netto della stessa in ipotesi contraria” cioè se la controparte è un soggetto passivo IVA.

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Aste immobiliari omessa fatturazione e dichiarazione Iva: violazione obblighi contabilità

L’art. 9 del d.lgs 18.121997, n. 471, prevede l’irrogazione della sanzione da € 1.000 a € 8.000 per l’omissione o la non conservazione delle scritture contabili obbligatorie secondo le prescrizioni di legge in materia di IVA e di imposte sui redditi.

La sanzione è da considerarsi unica …, altrettanto non può dirsi per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi d’imposta. Ciò sia per la già richiamata impossibilità di fare ricorso all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in sede di ravvedimento, sia perché le violazioni (omessa tenuta e successiva conservazione) si configurano di anno in anno (sarebbe ad esempio impossibile considerare unitamente una fattura che doveva essere emessa, e poi conservata, nel 2017 con altra del 2021)”.

Il ravvedimento operoso è subordinato all’osservanza dei seguenti adempimenti:

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Aste immobiliari omessa fatturazione e dichiarazione Iva: dichiarazione di inizio o variazione di attività

Qualora non sia osservato il dettato dell’art. 35 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, è prevista la sanzione da € 500 a € 2.000, ridotta a un quinto del minimo se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Tuttavia, l’adempimento fatto successivamente non esclude il ravvedimento operoso (interpello 5.3.2020, n. 86).

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6)Aste immobiliari: omessi versamenti e omessa dichiarazione annuale

L’omesso o tardivo versamento periodic

è punito con la sanzione del 30% conteggiata su ogni importo non versato in tutto o in parte, come è disposto dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 citato.

Secondo il successivo art. 11, comma 2-ter, viene irrogata la sanzione da € 500 a € 2.000 per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni trimestrali, ridotta alla metà se il ritardo è fino a 15 giorni.

L’omessa dichiarazione (art. 5, comma 1) è punita con la sanzione dal 120 al 240% dell’Iva dovuta per il periodo d’imposta, computando “in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell’anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite”.

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7)Aste immobiliari omessa fatturazione e dichiarazione Iva: adempimenti per sanare 

Per ciascun periodo d’imposta la regolarizzazione comporta:

  1. l’emissione delle fatture omesse; "la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui si procede (la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite fattura elettronica ex art. 1, comma 3, del d.lgs. 5.8.2015, n. 127), mentre quella dell’operazione il giorno dell’avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso (la “data fattura” di cui alla richiamata fatturazione elettronica via SdI)";
  2. la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche emesse “salvo” la regolarizzazione avvenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione (cfr. la ris. n. 104/E del 28.7.2017). Ipotesi nelle quali, dunque, la presentazione della dichiarazione assorbe il diverso adempimento comunicativo”;
  3. presentare la relativa dichiarazione IVA, considerata formalmente omessa, versando l’imposta dovuta e gli interessi e le sanzioni qui indicate:

Le sanzioni minime

VIOLAZIONE
SANZIONE
omessa fatturazione                                        

90% dell’IVA non fatturata, con il minimo di € 500 per ogni documento (a)

omessa liquidazione periodica                        € 500 per ognuna (b)
omesso versamento                                        30% per ogni importo non versato (a)
omessa dichiarazione                                    

120% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 250 (b)

  1. È ammesso il ravvedimento operoso con la riduzione applicabile in ragione del ritardo.
  2. Se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, la sanzione minima di € 250 è ridotta a € 200 “nell’ipotesi in cui detto versamento sia stato effettuato entro il termine … ovvero entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione”. In altre parole, anche se è riscontrato il versamento del debitore, l’omessa dichiarazione è punita con la sanzione dal 120” al 240% con un minimo di € 250; tuttavia, se la dichiarazione è presentata con ritardo ma entro il termine previsto per la dichiarazione per l’anno successivo la sanzione va dal 60% al 120% dell’imposta dovuta con un minimo di € 200.

A questo punto, è opportuno fare una riflessione sulla convenienza di utilizzare lo strumento del

ravvedimento operoso non solo per l’Iva ma anche per gli eventuali collegamenti ai fini delle imposte sui redditi.

Forse è più conveniente attendere che l’Agenzia delle entrate emetta l’avviso di accertamento applicando la sanzione secondo quanto è previsto dall’art. 12 citato cioè il concorso di violazioni e la continuazione. Tenendo conto che secondo il comma 7 “la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni”.

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