Speciale Pubblicato il 13/05/2021

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Tax free shopping post Brexit

di Bissacco dott.ssa Barbara

Conseguenze post Brexit nella disciplina del tax free shopping ed il caso dell' Irlanda del Nord



Il 1° gennaio 2021 è divenuta definitiva l’uscita del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea e questo evento ha comportato delle conseguenze sull’IVA e sulle imposte dirette. La c.d. Brexit ha avuto un forte impatto anche nella disciplina del tax free shopping sia nei confronti dei turisti britannici in viaggio in Europa e sia all’interno del Regno Unito stesso.

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Disciplina del tax free shopping

L’art. 38 quater del D.P.R. n. 633/1972 descrive il tax free shopping come una particolare modalità di acquisto che viene applicata ai viaggiatori stranieri extracomunitari che vengono in Italia in qualità di turisti. Ad essi infatti viene riconosciuta la possibilità di recuperare l’IVA sugli acquisti effettuati nel territorio italiano.

La ratio sottostante a questa disciplina è l’incentivo al commercio internazionale dei prodotti locali italiani, però, affinché possa essere attuata, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

Affinché possa essere riconosciuto il rimborso IVA, i beni, una volta acquistati dal viaggiatore extracomunitario, devono uscire entro tre mesi dal loro acquisto dal territorio comunitario, la loro uscita deve essere approvata poi dal visto doganale e il loro trasporto deve avvenire all’interno dei bagagli personali del turista straniero.

Per l’emissione della fattura elettronica da parte del cedente, il programma Otello 2.0 (Online Tax refund at Exit: Light Lane Optimization), messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevede due modalità di esecuzione:

Successivamente, la fattura vistata dalla dogana, deve rientrare nella disponibilità del cedente entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per ottenere il rimborso dell’IVA, in alternativa, esiste una procedura più celere, infatti, nel caso di fattura emessa con addebito IVA, il viaggiatore extracomunitario, può rivolgersi ad una Tax Refund Agency, che è un’agenzia intermediaria dell’Amministrazione finanziaria che si occupa di tutte le procedure rivolte al rimborso dell’imposta versata sull’acquisto.

Effetti della Brexit nel tax free shopping

La Brexit, ossia l’uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea, è divenuta definitiva dal 1° gennaio 2021, dopo un periodo transitorio durato dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020. Tale evento ha portato ad uno stravolgimento nei rapporti commerciali tra i Paesi membri dell’Unione Europea e il Regno Unito, in particolare, per quest’ultimo, dovranno essere applicate le regole previste per le operazioni con i Paesi extracomunitari.

Tra le conseguenze che ha portato la Brexit, c’è stata pure la modifica riguardante la disciplina del tax free shopping.

Innanzitutto, a partire dal 1° gennaio 2021, il cittadino britannico non è più considerato cittadino comunitario, ma bensì extracomunitario, pertanto se si trovasse a viaggiare all’interno di uno Stato membro della Comunità Europea, per gli acquisti effettuati si vedrebbe ora riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA.

Ma cosa accade per le operazioni di tax free shopping effettuate all’interno del Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021?

In seguito alla Brexit, il Regno Unito è ora considerato a tutti gli effetti un Paese extracomunitario, pertanto non potrà più essere applicata la disciplina comunitaria sul tax free shopping.

Di conseguenza ad un soggetto privato extracomunitario non può più essere riconosciuto il rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati in territorio britannico.

Tuttavia però è prevista una deroga per quanto riguarda gli acquisti sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per essi, infatti viene ancora riconosciuto il diritto al rimborso IVA, a condizione che il viaggiatore extracomunitario esca dal territorio comunitario entro tre mesi.

Dopo il 1° gennaio 2021 per giustificare l’uscita della merce acquistata in territorio britannico è necessaria la convalida doganale a prescindere che si stia viaggiando verso un Paese all’interno della Comunità Europea o verso un altro Paese extracomunitario.

Il caso dell’Irlanda del nord

Un particolare regime speciale di circolazione delle merci è stato applicato per l’Irlanda del Nord, che sebbene faccia parte del Regno Unito, per essa è stato previsto un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso del Regno Unito dalla Comunità Europea.

Infatti una delle conseguenze portate dalla Brexit è stata una maggiore criticità nelle transazioni commerciali tra Irlanda EIRE (Paese membro della Comunità Europea) e Irlanda del Nord, quindi il regime speciale è stato introdotto allo scopo di evitare la creazione di una frontiera fisica tra Irlanda EIRE e Irlanda del Nord.

A tal proposito è stata emanata la Direttiva n. 2020/1756/CE del 20/11/2020 che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord.

Nella Direttiva comunitaria è previsto che tutte le movimentazioni dei beni tra Irlanda del Nord e gli altri Stati membri dell’Unione Europea vengano considerate operazioni comunitarie, al contrario tutte le movimentazioni dei beni tra Irlanda del Nord e Regno Unito sono considerate esportazioni/importazioni. In particolare agli operatori nordirlandesi sarà assegnato un numero di partita IVA che inizia per “IX”, in luogo di “GB”.

Per quanto riguarda le operazioni di tax free shopping, nella sola Irlanda del Nord, continuano ancora ad operare le regole previste per i rimborsi IVA nei confronti dei viaggiatori extracomunitari come previsto dalle norme comunitarie.



TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie