Speciale Pubblicato il 30/06/2020

Tempo di lettura: 5 minuti

Le start-up innovative al tempo del covid

di Staff di Fiscoetasse

Nuove opportunità per le start-up innovative con il Decreto Rilancio



Il Decreto Rilancio ha introdotto tra le misure anti-covid un articolo specifico per questa categoria di imprese, l’art 38 rubricato appunto Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative.

Ma vediamo prima un breve riferimento normativo specifico per le start-up: con l’entrata in vigore del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, l’Italia si è dotata di una disciplina organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico note come start-up innovative.

Gli artt. 25-32 dello stesso decreto-legge costituiscono un vero e proprio “Startup Act italiano”.

Lo Startup Act, contenente tutte le misure di vantaggio per questa tipologia di imprese ha lo scopo di promuovere un modello di crescita sostenibile.
Esso si riferisce specificamente alle startup innovative per evidenziare che le misure non si rivolgono a qualsiasi impresa di nuova costituzione, bensì soltanto a quelle che presentano una significativa componente di innovazione a carattere tecnologico.

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Che cosa è una start up innovativa

È l’art. 25 del Decreto n 179/2012 che introduce nell’ordinamento giuridico italiano una nozione specifica di “nuova impresa tecnologica” appunta la startup innovativa.
Secondo l’art. 25 comma 2 alle misure agevolative previste dalla normativa specifica possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Registro delle imprese per le start-up

Un’impresa in possesso dei requisiti di start-up innovativa può ottenerne lo status registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Si segnala che l’iscrizione è gratuita e a carattere volontario e può essere effettuata in via telematica con una autocertificazione di possesso dei requisiti di cui al comma 9 dell’art 25.

I benefici di legge si applicano alla startup innovativa a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale, e possono essere mantenuti, in presenza di tutti gli altri requisiti, fino al raggiungimento del quinto anno di attività calcolato dalla data di costituzione della stessa.

Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è stata introdotta per le startup innovative la possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante un modello standard tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale.

Gli utenti possono costituire la propria azienda interamente online, utilizzando l’apposita piattaforma “Atti Startup” creata dal sistema delle Camere di Commercio oppure procedere in modo tradizionale rivolgendosi all’ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) della propria Camera di Commercio.

La suddetta è una importante novità che permette di superare per queste imprese il tradizionale atto notarile. Tale opzione è riservata alle s.r.l.
 

Le agevolazioni introdotte dal Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio ha previsto all'art 38 le seguenti misure:

Per ulteriori dettagli su Smart & Start Italia si legga Startup Innovative: domande per agevolazioni dal 20 gennaio 2020”

Per le agevolazioni introdotte dal Decreto Cura Italia si legga “Decreto Cura-Italia: i benefici per le start-up”

Per il Voucher 3I "Il 15 giugno il via alle domande per Voucher 3I-investire in innovazioni"


3 FILE ALLEGATI:
Scheda di Sintesi MISE GUIDA Startup DECRETO RILANCIO Manuale Investor Visa Italia

TAG: Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese PMI - Start up e Crowdfunding