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DECRETO CURA-ITALIA: I BENEFICI PER LE START-UP

Decreto Cura-Italia: i benefici per le start-up

Le misure del decreto Cura Italia valide anche per le Start up

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Il Decreto Cura Italia (Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020) emanato per far fronte alla crisi scatenata dall’epidemia di Covid-19 non è rivolto solo alle microimprese e PMI, ma per la maggiore esprime misure adattabili e quindi a favore anche delle start-up sia se siano “innovative” (Decreto-legge 179/2012) sia l’opposto e quindi categorizzabili come microimprese (Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003).

Bisogna assolutamente sottolineare che le start-up non sono obbligate a sospendere la propria attività a seguito del DPCM 22 Marzo 2020! 

Possono infatti lavorare qualora si rispetti il protocollo comportamentale previsto dal DPCM 11 marzo. In caso contrario, la start-up potrà lavorare in “smart working”.

1) L'elenco delle misure del decreto Cura Italia valide per le start up

Ma veniamo al punto elencando tutte LE MISURE DEL DECRETO CURA ITALIA VALIDE ANCHE PER LE START-UP:

  • Gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto possono essere usufruiti dalle Start-up qualora i datori di lavoro possano accedere alla “CIG in deroga”, mentre per quelli alla CIGO e al FIS il Decreto prevede regole e procedure semplificate per la richiesta all’INPS dell’intervento per il trattamento di integrazione salariale. Bisogna ricordare che: i beneficiari sono i lavoratori dipendenti al 23 febbraio 2020 mentre il periodo di utilizzo della misura è di 9 settimane a decorrere dalla medesima data.
  • Tutele per founders e dipendenti:
  • CONGEDO: lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni possono usufruire di un periodo indennizzato dall’Inps al 50% della retribuzione; in alternativa possono accedere al bonus di limite massimo di 600€ per servizi di baby-sitting.
  • ASTENSIONE DAL LAVORO: i lavoratori con figli tra i 12 e 16 anni hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, ovviamente per tutto il periodo in cui le scuole saranno chiuse. Durante il periodo non hanno diritto ad indennità, né a contribuzione figurativa: ovviamente sono tutelati da ogni sorta di licenziamento.
  • ESTENSIONE PER I PERMESSI RETRIBUITI (ex art.33, L.n. 104/1992): sia per i lavoratori che assistono un familiare con handicap che per i lavoratori portatori di handicap, si aumentano di ulteriori 12 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per i mesi di marzo ed aprile.
  • Tutele per i lavoratori autonomi, parasubordinati e collaboratori coordinati e continuativi, professionisti iscritti alla Gestione separata titolari di p.Iva attiva entro il 23 febbraio 2020 e non titolari di pensione:
  • INDENNITA’ di 600€ per il mese di marzo 2020
  • CONGEDI per lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni. In caso riguardi lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, il congedo sarà retribuito con un’indennità del 50% di 1/365 del reddito; quindi, qualora siano lavoratori autonomi iscritti all’Inps, saranno retribuiti con un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.
  • Inoltre è stato reso più raggiungibile l’accesso alle garanzie del Fondo centrale di Garanzia, essendo stato incrementato di 1.200 milioni di euro attraverso una procedura semplificata – oggetto della circolare 80/2020 del 19 marzo p.v. del Consiglio di Gestione del Fondo – con la quale è stato disposto di adottare le misure del Decreto Cura italia:
  • sarà concesso a titolo gratuito
  • sarà erogato ad un importo da 2,5 a 5 mln
  • copre l’80% di ciascun finanziamento
  • concesso anche per operazioni di rinegoziazione del debito
  • avrà una maggiore durata su operazioni per cui le banche hanno sospeso il pagamento delle rate (causa Covid-19)
  • concesso anche a persone fisiche: in questo caso bisogna certificare che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 
  • eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
  • cumulabilità con altre forme di garanzia per operazioni di investimento nel settore turistico-alberghiero
  • incremento della quota coperta dal Fondo ove l’impresa sia particolarmente danneggiata dal Covid-19
  • prorogati di 3 mesi tutti i termini per gli adempimenti amministrativi
  • Un’altra misura a sostegno delle start-up, come per le PMI e Microimprese, secondo l’art.56 del Decreto, è una moratoria degli adempimenti connessi a prestiti, mutui, leasing, e finanziamenti in scadenza, nel caso in cui esclusivamente le start-up rientrino anche nella definizione di microimpresa o di PMI e autocertifichino di aver subito una carenza di liquidità come conseguenza del Covid-19.
  • L’art. 55 del Decreto, come altra misura di sostegno, è la concessione di una sorta di credito d’imposta a determinate condizioni: tutte le start-up che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 crediti pecuniari vantati nei confronti di creditori inadempienti, possono trasformare le attività per le imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse ed eccedenze di A.C.E. (Aiuto alla Crescita Economica) in crediti d’imposta.
  • Acquisizioni di beni e servizi digitali, soprattutto quelli in cloud, che permettano lo smart-working o l’e-learning.
  • Istituzione di nuovi Fondi:
  • Fondo per la promozione integrata: rivolto alle start-up esportatrici del Made in Italy, attive soprattutto nel settore agroalimentare.
  • Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo: rivolto alle start-up attive nel mondo della cultura e spettacolo.
  • Fondo con dotazione di 100 milioni di euro per le start-up agricole, della pesca e dell’acquacoltura al fine di agevolare la continuità aziendale
  • Le società sportive possono differire il pagamento dei canoni di locazione per gli impianti sportivi pubblici fino al 31 maggio
  • Il Progetto “Innova per l’Italia” : sostiene l’innovazione pubblica e privata stanziando 50 milioni di euro
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