Speciale Pubblicato il 27/12/2019

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Adempimenti 2020 degli esportatori abituali: la dichiarazione d'intento

di Dott. Sergio Massa

Cosa cambia dal 1 gennaio 2020 per l'esportatore abituale: nuove modalità di comunicazione della dichiarazione di intento



Semplificazioni dal 1 gennaio 2020 per gli esportatori abituali: la dichiarazione di intento è sempre necessaria ma con meno formalità. Mancano pero' ancora i nuovi modelli e le disposizioni attuative.

Le sanzioni previste e l'importanza degli adempimenti consigliano una grande attenzione: nell'articolo una breve guida per non sbagliare e 10 avvertenze a cui prestare attenzione!

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Gli obblighi dell'esportatore sino al 31 dicembre 2019

Fino al 31.12.2019 l'esportatore abituale deve, in ordine cronologico:

- inviare telematicamente all'Ag. Entrate la Dichiarazione d'intento, datata e numerata progressivamente;

- ritirare la ricevuta contenente il n. di protocollo telematico assegnatogli;

- inviare al fornitore/Dogana una copia dei due documenti di cui sopra;

- trascrivere gli estremi nell'apposito Registro delle Dich.ni d'intento emesse.

A sua volta il fornitore deve:

- eseguire il riscontro telematico sul sito dell'Ag. Entrate a conferma dell'avvenuta presentazione della Dich.ne d'intento da parte dell'esportatore abituale, stampandone una copia;

- numerare la Dich.ne d'intento ricevuta e annotarla nell'apposito Registro.

Gli obblighi dell'esportatore dal 1 gennaio 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020 per l'esportatore e il fornitore:

- cade l’obbligo di annotare le dichiarazioni d'intento in apposito registro, sia per l'esportatore abituale che per il suo fornitore;

- non è più necessario consegnare al fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica; al fornitore va comunque fornito, oltre all'importo degli acquisti che si intende effettuare sfruttando il plafond, il protocollo telematico della trasmissione all'Ag. Entrate della Dichiarazione d'intento, affinche' questi possa verificare la corretta trasmissione telematica effettuata dal suo cliente;

-  gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale;

Siamo ancora in attesa che vengano emanate le disposizioni attuative, ma possiamo dire che prudenzialmente gli adempimenti da osservare, in ordine cronologico, sono i seguenti:

1) il cliente esportatore abituale invia telematicamente all'Ag. Entrate il modello di Dichiarazione d'intento; in attesa del nuovo modello va bene presentare il vecchio;

2) riceve la risposta con tanto di n. di protocollo di ricezione e se la stampa;

3) comunica al suo fornitore (a nostro parere utilizzando la PEC per avere data certa, ma in teoria anche con semplice mail) la sua intenzione di voler acquistare senza Iva specificando l'ammontare e il numero di protocollo ricevuto dall'Ag. Entrate.Noi suggeriamo comunque di fare come prima, e cioe' inviare al fornitore sia la Dichiarazione d'intento che la ricevuta telematica contenente il protocollo telematico, soprattutto per quelle Dichiarazioni d'intento emesse nel 2019 e valevoli per il 2020, che andrebbero ancora numerate e protocollate nell'apposito registro.

4) Il fornitore deve effettuare la verifica sulla Banca Dati dell'Ag. Entrate e, se constata la regolarita', da quel giorno (ma non prima) puo' spedire la merce emettendo DDT e fattura Non Imp. Iva art. 8 c. 1 lett. c), citando in fattura la data e il n. di protocollo telematico del cliente; il numero di protocollo può essere indicato in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura come, per esempio il campo “Causale” ovvero, a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”. Infine il fornitore conserva la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo effettuato, anche per avere sempre sottomano sia l'ammontare del plafond di quel cliente che il suo numero di protocollo telematico.

10 Avvertenze per non sbagliare

  1. N.B.: la dichiarazione d'intento non puo' essere utilizzata per l'acquisto di benzina e gasolio da autotrazione, ad eccezione delle imprese di autotrasporto.
  2. Attenzione alle sanzioni: e' previsto che in capo al cedente / prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della D.I. all’Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’Iva.
  3. Fare attenzione alla revoca della D.I.: essa non va trasmessa all'Ag. Entrate ma (via PEC possibilmente) al fornitore.Sul punto e' purtroppo intervenuta la Cassazione la quale ha affermato quel che non ci aspettavamo, e cioe' che, esemplificando, una fornitura di merce con DDT del 10.12.2019 (momento di effettuazione dell'operazione), seguita da una revoca della D.I. datata 15.12.19, fa' si' che la fattura emessa il 20.12.2019 debba essere assoggettata ad Iva.
  4. Al contrario, una fornitura eseguita il 10.12.2019 seguita dalla ricezione di una D.I. in data 15.12.2019, fa' si' che la fattura emessa il 20.12.2019 vada assoggettata ad Iva.
  5. Vi rammentiamo infine che, per poter aumentare il plafond degli acquisti verso un determinato fornitore, occorre presentare una seconda Dichiarazione d'intento con un nuovo importo: esso si sommera' a quello precedentemente comunicato.
  6. Attenzione a non barrare la casella "Dichiarazione Integrativa" perche' cio' significa annullare completamente la precedente Dichiarazione d'intento sostituendo il vecchio plafond comunicato col nuovo.
  7. E' sempre possibile sospendere la Dichiarazione d'intento, anche per una sola operazione, basta comunicarlo al fornitore ad es. tramite Pec.
  8. Ancora e' possibile diminuire il plafond comunicato ad un fornitore, tramite Pec, senza nulla comunicare all'Ag. Entrate.
  9. E' possibile infine revocare la Dichiarazione d'intento, in tal caso lo si comunica al fornitore, sempre via Pec e sempre senza nulla comunicare all'Ag. Entrate.
  10. Sulle fatture elettroniche ad esportatori abituali di importo superiore ad € 77,47 va "flaggato" il campo "Bollo" per il calcolo dell'importo periodico da versare.


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