Speciale Pubblicato il 31/05/2016

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CCNL Restauro Beni Culturali: nuovo contratto

di Dott. Paolo Casini

Il nuovo CCNL per le imprese del restauro dei beni culturali entra in vigore il 1. giugno 2016



In data 05/04/2016 è stato sottoscritto, tra l’ARI (Associazione Restauratori Italiani), Federterziario, Confimea e UGL, il nuovo CCNL per i dipendenti delle imprese di Restauro dei Beni Culturali, il quale decorre dal 01/06/2016 e ha scadenza il 31/05/2019.
Le principali novità riguardano:

RETRIBUZIONE TABELLARE
E’ stato deciso di conglobare, all’interno della voce “Retribuzione Tabellare“, i seguenti elementi retributivi: Paga Base, ex Indennità di Contingenza e l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR).
I nuovi importi della Retribuzione Tabellare, pertanto, sono:

LIVELLI

DALL’1/1/2017

DALL’1/1/2018

DALL’1/1/2019

A Super

2.128,00

2.272,00

2.328,00

A

1.988,00

2.101,60

2.153,40

B

1.764,00

1.803,40

1.847,85

C

1.596,00

1.633,00

1.673,25

D

1.400,00

1.420,00

1.455,00

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CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI DEL RESTAURO

Nel nuovo CCNL sono previsti solamente 5 livelli professionali da utilizzare per l’inquadramento dei lavoratori dipendenti, con la seguente definizione:

LIVELLI

PROFILI PROFESSIONALI

PARAMETRI AL 1/1/2017

PARAMETRI AL 1/1/2018

A Super

Quadro

152

160

A

Direttore Tecnico – Responsabile Gestionale

142

148

B

Restauratore di Beni Culturali

126

127

C

Tecnico del restauro – Tecnico del restauro con competenza settoriale Amministrativo

114

115

D

Operatore generico – Amministrativo

100

100

CONTRATTO A TERMINE

Viene prevista la possibilità di ricorrere al contratto a tempo determinato, entro il limite del 50% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva al 31/12 dell’anno precedente.
Da tale limite sono esclusi i contratti a tempo determinato sottoscritti per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nelle singole unità produttive fino a 15 dipendenti, in ogni caso è possibile assumere fino a 5 lavoratori con contratto a termine.
Gli intervalli di tempo tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, sono ridotti:
– a 5 giorni, per i contratti di durata fino a 6 mesi;
– a 10 giorni, per i contratti superiori a 6 mesi.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

E’ possibile assumere con contratto di Apprendistato per il raggiungimento dei livelli B, C e D.

L’inquadramento ed il relativo trattamento economico sono così determinati:
– nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: il 70% del trattamento economico del livello di inquadramento finale;
– nel secondo periodo: l’85% di detto trattamento;
– nel terzo ed ultimo periodo: il 100% del trattamento medesimo.
In merito al numero complessivo di Apprendisti, viene previsto che il loro numero non può superare il numero totale dei lavoratori in forza; l’Azienda che non abbia dipendenti in forza, può assumere un solo Apprendista.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Le percentuali per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

PERCENTUALE DI

MAGGIORAZIONE

Lavoro straordinario diurno

25%

Lavoro ordinario notturno

25%

Lavoro straordinario notturno

35%

Lavoro ordinario festivo

30%

Lavoro ordinario festivo notturno

50%

Lavoro straordinario festivo

50%

Lavoro straordinario festivo notturno

60%



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