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PROFESSIONISTI: LA FATTURA EMESSA SI PRESUME INCASSATA AI FINI IRPEF

Professionisti: la fattura emessa si presume incassata ai fini Irpef

La Corte di Cassazione sostiene la tesi della presunzione d’incasso della fattura emessa dal professionista, se questi non è in grado di dimostrare il contrario

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Le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione sono importanti per il contribuente sia perché spiegano il senso attraverso il quale interpretare le norme, sia perché segnalano la direzione verso la quale si orienta il contenzioso.

La recente ordinanza numero 28253 del 28 settembre 2022 è rappresentativa di questo meccanismo perché associa una interpretazione singolare a una contestazione inaspettata, che tra l’altro ha visto il contribuente soccombente.

La situazione contestata è la seguente: un professionista ha emesso una fattura all’espletamento della prestazione ma non l’ha portata a tassazione diretta in quanto non era stata incassata; l’amministrazione finanziaria dello Stato, in considerazione dell’emissione della fattura e dato che il contribuente non è stato in grado di dimostrarne il mancato incasso, ha considerato imponibile il corrispettivo fatturato.

Con altre parole, si asserisce esistere una presunzione di incasso dei corrispettivi fatturati dal professionista, che imporrebbe l’inversione dell’onere della prova. 

Anche se i professionisti determinano il reddito di lavoro autonomo secondo il principio di cassa, ex articolo 54 del TUIR, secondo la Corte di Cassazione la base normativa dal quale discende tale presunzione d’incasso è l’articolo 6 comma 3 del T.U. IVA, in base al quale “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo”.

Secondo la Corte, dato che, in base alla normativa IVA, la generazione dell’imposta avviene con l’espletamento della prestazione, mentre l’esigibilità del tributo coincide con il pagamento del corrispettivo, di conseguenza “la presunzione di pagamento della fattura […] trova piena giustificazione nella disciplina dell’IVA e non risulta che il ricorrente, ai fini delle imposte dirette, abbia fornito la prova della mancata percezione del corrispettivo”. 

Quindi, siccome il contribuente che espleta servizi emette la fattura e diventa debitore dell’IVA nel momento in cui riceve il corrispettivo, se tale contribuente ha emesso la fattura vorrà dire che avrà incassato il corrispettivo, e quindi questo, di conseguenza, sarà imponibile anche ai fini Irpef.

Pur nella sua coerenza logica, il concetto presenta comunque un limite: la disciplina IVA e la disciplina Irpef, per quanto funzionali l’una all’altra, sono strutture normative indipendenti e separate, le cui norme non sono travasabili dall’uno all’altro piano normativo.

Difficile dire già adesso se questo orientamento giurisprudenziale si consoliderà oppure no; in ogni caso il contribuente, se vorrà tenere presente la sensibilità della questione, potrà valutare, in linea prudenziale, se non emettere fatture prima di aver ricevuto il pagamento o, quando questo avviene, se premurarsi di conservare adeguata documentazione comprovante il mancato incasso.

Tag: RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 REDDITI LAVORATORI AUTONOMI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI

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Commenti

giovanni - 17/10/2022

"il contribuente dovrebbe tenere presente la sensibilità della questione e, in linea prudenziale, non emettere fatture prima di aver ricevuto il pagamento (...)". Siamo dunque arrivati alla follia. Ma che diavolo scrivete??!

Salvo Carollo - 26/10/2022

Buonasera, l'obiettivo dell'ultimo periodo dell'articolo era solo quello di fornire al contribuente poco incline al contenzioso delle soluzioni concrete per evitare ipotesi di contestazioni. Distinti saluti.

piermario - 17/10/2022

ma non è stata approvata una riforma del contezioso tributario con la quale l'onere della prova ricade SEMPRE sull'amministrazione fiscale e quindi, nel caso di specie, a dimostrare che la fattura è stata invece pagata?

Salvo Carollo - 26/10/2022

Buonasera, si attende di vedere come il nuovo comma 5-bis si relazionerà in linea interpretativa con il sistema delle presunzioni. Distinti saluti.

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