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LE NOVITÀ DELL’IVA PER IL PROFESSIONISTA

Le novità dell’IVA per il professionista

Tutte le novità sulla determinazione del reddito dei professionisti le cui novità ricadono anche sull'IVA degli stessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’art. 5 del d.lgs. 13.12.2024, n. 192, ha operato la revisione delle regole di determinazione del reddito dei professionisti i cui effetti, però, si producono anche in materia di IVA.

1) Le spese anticipate

Le spese che sono sostenute per l’esecuzione di un incarico professionale e che sono addebitate analiticamente al committente, nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, non concorrono a formare il reddito dell’esercente arte o professione.

Pertanto, il riaddebito analitico delle spese sostenute per  l’esecuzione dell’incarico:

  • non concorre a formare il reddito del professionista;
  • non è assoggettato all’IVA ai sensi dell’art. 15, n. 3) del d.p.r. 26.10.1972, n. 633 (ma il committente può esercitare la detrazione dell’IVA se il documento di spesa è intestato a suo nome); se l’importo supera € 77,47 va applicata l’imposta di bollo di € 2,00, onere dal quale sono esenti i diritti, camerali, ecc. (risposta 20.7.2021, n. 91) e i valori bollati e postali (art. 13 dell’Allegato A al d.p.r. 26.10.1972, n. 642);
  • le suddette spese sostenute non sono deducibili per il professionista;
  • l’addebito non è soggetto al contributo previdenziale e alla ritenuta d’acconto.

Le spese devono essere sostenute in nome e per conto del committente e l’onere deve essere documentato correttamente e rimborsato per l’esatto importo e non in eccedenza.

Le spese che sono sostenute dal professionista per l’espletamento dell’incarico, in alternativa, possono essere addebitate al cliente o essere sostenute dal cliente per conto del professionista o possono non essere oggetto di addebito o, da ultimo, possono essere addebitate in maniera forfetaria o senza indicazione analitica.

Se le spese sono sostenute dal committente in relazione all’incarico conferito, il professionista resta estraneo all’obbligo di fatturazione in quanto tali somme non costituiscono compenso in natura.

Se le spese non vengono addebitate al cliente il professionista può dedurre, tale importo nella misura del 75% ma entro il tetto massimo del 2% dei compensi annui:

compensi annuali          
€ 200.000
spese di vitto e alloggio: totale    
€ 5.000
riconosciute 75%  
€ 3.750
deducibili 2% di 200.000    
€ 4.000
non deducibili        
 € 1.000

Se le spese sono addebitate in maniera forfetaria oppure senza l’esposizione analitica, tali somme costituiscono parte integrante del compenso, ma il professionista può dedurre dal reddito tali oneri sostenuti nel rispetto delle limitazioni del riconoscimento dapprima del 75% delle spese sostenute e successivamente del 2% dei compensi annui.

Le spese che sono sostenute per l’esecuzione dell’incarico e che sono addebitate analiticamente al committente non concorrono a formare il reddito del professionista, né possono essere da questi dedotte. Tuttavia, la deduzione è ammessa (art. 54-ter) se le spese non sono state rimborsate nei seguenti casi:

  • se il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato ad uno degli istituti disciplinati dal codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14), a partire dalla data indicata al comma 3 dell'art. 54-ter;
  • se la procedura individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;
  • se il diritto alla riscossione del credito si è prescritto:
  • se le spese, di importo comprensivo del compenso ad esse relative, non superiore a € 2.500 non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione; la deduzione è riconosciuta a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il periodo di un anno.


La fattura emessa dall’anno 2025 è così strutturata

onorario                  
  €   4.000,00 +
cassa di previdenza 4%
  €      160,00 =
imponibile IVA
  €   4.160,00 +
IVA 22%
  €      915,20 +
spese di vitto e alloggio per incarico professionale
Hotel A, fattura 31.1.2025, n. 170      
€   1.000,00 =
totale fattura        
€   6.075,20 -
ritenuta d’acconto 20% su € 4.000,00            
€    800,00 =
netto da pagare            
 €   5.275,20

     

2) L’obbligo di tracciabilità delle spese anticipate

Secondo l’art. 54- septies, comma 6-bis, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, sussiste l’obbligo di tracciabilità per le spese che il professionista sostiene per l'esercizio dell'attività nonché per quelle che sostiene anticipatamente per il cliente disponendone il rimborso nella parcella, nonché per le stesse che gli sono state addebitate da altro professionista cui ha chiesto la prestazione. 

Il trattamento delle spese addebitate (art. 54-septies, comma 6-bis)

La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio,  viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della l. 15.1.1992, n. 21 (cioè il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale), comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241”.

La parcella emessa per tali spese deve contenere l’addebito specifico delle anticipazioni nonché dell’attestato di avvenuto pagamento in forma tracciabile.

La norma complica le procedure amministrative poiché il professionista nell’emettere la parcella deve risolvere il quiz del tipo di spesa da includere o meno tra i compensi ma anche il problema delle modalità di pagamento che sono state osservate.

Ma se l’attestazione manca ovvero non è allegata la prova dl pagamento, la ritenuta d’acconto va applicata sulle spese anticipate che, a causa dell’omissione, costituiscono compenso imponibile, permanendone la deduzione.

Spese addebitate

Rilevanza Irpef e IVA

  • in maniera forfetaria
  • in maniera complessiva

è compenso soggetto a IVA e a ritenuta d’acconto

sostenute per l’incarico e addebitate in via analitica:

  • prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande e spese di viaggio e di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea

 

 

non sono compensi e non sono deducibili e sono escluse da IVA; devono essere pagate con metodi tracciabili poiché, in caso contrario, sono compensi soggetti a ritenuta d’acconto e all’IVA (per cui, per il professionista; le spese di viaggio e trasporto sono interamente deducibili e le spese alberghiere e di vitto sono riconosciute per il 75% entro il 2% dei compensi).

  • altre spese (cancelleria, consulenze, ecc.)

sono compensi se non sono espressamente indicate come anticipazioni e sono deducibili. Se sono addebitate al cliente in modo distinto sono escluse da IVA, non sono compensi ma nella parcella va applicata l’imposta di bollo (che è compresa tra i compensi) se l’importo supera 77,47;

  • imposte, diritti CCIAA, tasse, ecc. dovuti dal cliente

addebito analitico; non sono compensi e sono esclusi dall’IVA e dall’imposta di bollo.

 


3) I problemi operativi delle spese di viaggio e trasporto

Se il viaggio è fatto con mezzo proprio, l’automezzo è di proprietà per cui non essendo un mezzo di trasporto pubblico, non è dimostrata l’anticipazione della spesa. Se viene addebitato un rimborso forfetario o considerando il coefficiente stabilito dall’ACI, l’importo costituisce compenso.

Per le spese di trasferta, l’obbligo di tracciabilità non sussiste né per le spese sostenute fuori dal territorio dello Stato nè per l’utilizzazione di un mezzo pubblico. 

Se viene indicato un importo forfetario, questo concorre a formare il reddito del professionista non essendo un rimborso analitico. L’IVA sui trasporti di persone non è detraibile né per il professionista né per il committente relativamente a quelle indicate nella parcella.

Va prestata attenzione alla natura dei rimborsi: il rapporto tra il professionista (soggetto attivo) e il committente (soggetto passivo) va qualificato come mandato senza rappresentanza (r.m. 11.2.1998, n. 6/E) per cui ai fini dell’IVA le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nel rapporto tra il mandante e il mandatario (art. 3, 3° comma, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633).

Invece, per escludere la rilevanza impositiva e la deduzione limitata al 75%  entro al soglia del 2% dei compensi rilevati alla fine dell’anno, il professionista deve espressamente indicare nella parcella emessa l’avvenuto rispetto della regola di tracciabilità.

Inoltre, il professionista-committente può dedurre tali spese soltanto se il professionista-emittente ha sostenuto la spesa che non è deducibile se non vi è indicato che il pagamento è stato fatto secondo la suddetta regola ovvero non è allegata la prova richiesta.

4) L’IVA

La normativa in materia di spese sostenute dal professionista non è semplice poiché:

  • ai fini delle imposte sui redditi (d.p.r. 22.12.1986, n. 917):
    • costituiscono reddito le spese addebitate in  maniera forfettaria o non anticipate in nome e per conto del cliente (art. 54, comma 1);
    • non concorrono a formare il reddito le spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico a condizione che siano addebitate in maniera analitica al committente; se il rimborso è eccedente la spesa sostenuta costituisce reddito (art. 54, comma 2, lett, b);
  • non concorre a formare il reddito il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi (art. 54, comma 2, lett. c);
  • le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 3);
  • le spese addebitate analiticamente al committente e da questi non rimborsate sono deducibili se il diritto alla riscossione del credito si è prescritto o se la procedura individuale nei confronti del committente si è rivelata infruttuosa o, da ultimo, se il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato ad uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al d.lg. 12.1.2019, n. 14, (art. 54-ter, comma 2);
  • non sono deducibili le spese indicate all’art. 54, comma 2, lett. b) e c), non essendo imponibili (art. 54-ter, comma 1);
  • ai fini dell’IVA (d.p.r. 26.10.1972, n. 633):
    • la base imponibile è costituita, come regola generale, dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al prestatore, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e le integrazioni direttamente connesse (art. 13, 1° comma);
  • non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate (art. 15, n.3).

L’esclusione dall’applicazione dell’IVA richiede sia la presenza di un documento oggetto del rimborso sia l'evidenza del titolo della spesa sia l’indicazione del cliente per conto del quale il professionista ha fatto il pagamento trattandosi di un’anticipazione (r.m. 11.4.1980, n. 381443, parere 6.4.1993, n. 40168, e circolare 18.6.2001, n. 58).

L’addebito di spese per imborso chilometrico” evidenziate separatamente dal corrispettivo non rappresenta un addebito rimborsato in maniera analitica mancando l’idonea documentazione per tale importo va assoggettato all’IVA e alla ritenuta d’acconto in quanto rappresenta “una “forma” di compenso” (risposta 23.0.2025, n. 270). In sostanza, non si è in  presenza di un costo che è stato effettivamente sostenuto.

Qualora le spese sono sostenute in proprio dal professionista, cioè venendo meno la condizione di spesa anticipata in nome e per conto del cliente, si è in presenza di:

  • spese per alberghi e ristoranti non rilevano nella misura del 25% e il restante 75% è deducibile soltanto in regione del 2% dei compensi annui;
  • spese per taxi e viaggi sono deducibili nella misura del 100%;
  • spese per carburante e pedaggi sono deducibili nella misura del 20%;
  • ai fini dell’IVA:
    • le spese per alberghi e ristoranti, l’IVA è detraibile, se documentata con la fattura, nella misura prevista dall’art. 19 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633;
    • le spese per trasporto di persone non sono detraibili ai sensi del successivo art. 19-bis 1, comma 1, lett. e);
  • l’addebito al cliente è soggetto all’aliquota del 22%.

Le spese sostenute per carburante, pedaggi autostradali e posteggi possono essere considerate come anticipazioni in nome e per conto del cliente soltanto se sono comprovate dalla fattura ma non da ricevute che sono anonime.

Fonte immagine: chat gpt
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