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DICHIARAZIONI INTEGRATIVA: NON È POSSIBILE PER LE RAVVEDUTE

Dichiarazioni integrativa: non è possibile per le ravvedute

Dichiarazione fiscale integrativa: quando è possibile secondo le Entrate. I chiarimenti in Telefisco 2022 del 15 giugno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante la recente edizione di Telefisco 2022 del 15 giugno scorso, l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione fiscale integrativa. 

In particolare, alla luce delle discordanti sentenze della Cassazione, l’Agenzia ha fornito una risposta a quesito secondo la quale la possibilità di integrare la dichiarazione tributaria riguarda solo le dichiarazioni originariamente presentate, e non quelle ravvedute.

Si chiedeva se è possibile rettificare i comportamenti adottati dal contribuente in sede di ravvedimento operoso. 

Nella sentenza 6108/2016, la Corte di cassazione ha affermato che il ravvedimento rappresenta il riconoscimento della violazione da parte del contribuente, con la conseguenza che non possono essere chieste a rimborso le relative sanzioni ridotte pagate.  

Nella ordinanza 28844/2020 la stessa Corte ha affermato che, in caso di mancanza del presupposto d’imposta e con riferimento a violazioni meramente formali, possono essere chieste a rimborso tutte le somme versate a titolo di ravvedimento.

Nella medesima pronuncia si aggiunge anche che non può farsi applicazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza 6108/2016, poiché in quest’ultimo caso si era di fronte a violazioni sostanziali. 

Pertanto, dalla lettura delle suddette pronunce, la Cassazione non si stabilisce con precisione il limite entro il quale il contribuente può rettificare le dichiarazioni ravvedute

D’altro canto le Entrate con la risposta fornita in Telefisco 2022 da un lato sembrano escludere qualsiasi facoltà di correzione delle denunce diverse da quelle originarie, dall’ altro richiamano «limiti generali all’emendabilità delle dichiarazioni».

Come specificato dall’articolo de Il Sole 24 ore di oggi a firma di Luigi Lovecchio “se con questa espressione si intendesse solo ribadire che non possono essere comunque modificate le scelte e le opzioni fatte nella dichiarazione  in quanto si tratta di manifestazioni di volontà, allora la risposta sarebbe di totale chiusura”.

Sono auspicabili ulteriori chiarimenti.

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