L'INAIL ha informato con una nota sul sito che dal 9 ottobre sara disponibile sulla piattaforma la possibilità di richiedere la sospensione per rateizzazione dei premi non versati per l'emergenza COVID. Con la nuova versione aggiornata del servizio gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di pagamento previste dall’art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 per i premi sospesi e, se non già provveduto, possono comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti.
L’art. 97 ha previsto infatti che i beneficiari possono versare:
- il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021
oppure
- versare il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.
Ricordiamo che la circolare INAIL n. 35 sulla ripresa dei versamenti tributari previdenziali e dei premi assicurativi sospesi per il COVID 19 in scadenza il 16 settembre 2020 era giunta solo un giorno prima della scadenza e aveva aggiunto 16 nuovi codici per il versamento (che si aggiungono ai 16 precedenti già forniti nella circolare 23-2020 mese di maggio) per identificare i versamenti relativi ai vari casi di sospensione previsti dai decreti n. 34-2020 Rilancio e Decreto Agosto n. 104-2020 .
Con una nota ulteriore a fronte delle perplessità sorte per il ritardo INAIL ha rassicurato sulla validità dei versamenti eventualmente effettuati prima dell'emanazione della circolare. Questo il testo:
In merito alle richieste di chiarimento pervenute e alle notizie apparse sulla stampa riguardanti le istruzioni fornite con la circolare 35/2020, si precisa che l’eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti.
L’attribuzione dei pagamenti alle somme sospese avviene, infatti, con procedure centralizzate indipendentemente dai numeri di riferimento indicati.
Come per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali INPS, anche per i premi INAIL si affiancano due normative che producono la possibilità di scegliere tra 4 diverse modalità di versamento :
- versamento unico oggi;
- rateizzazione in massimo quattro rate ;
- 50% in un’unica soluzione, il 16.9 e rateizzazione in massimo 24 rate (con prima scadenza dal 16 gennaio 2021, che slitta al 18 per il giorno festivo);
- rateizzazione in due tranches: 50% in massimo quattro rate e il restante 50% in massimo 24 rate (con scadenza dal 18 gennaio 2021) .
Riportiamo di seguiti i nuovi codici relativi alla procedura introdotta dal Decreto Agosto, rimandando anche all'allegato 2 della circolare che riepiloga e schematizza tutte le diverse possibilità di rateazione :
1) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:
- 999226 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
- 999228 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le 6 Articolo 18, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 7 Articolo 18, comma 3, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 8 Articolo 18, comma 5, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 9 Articolo 5, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 5 associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;
- 999230 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; 999232 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
- 999234 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- 999236 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; 999238 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019; 999240 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
2) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021:
- 999227 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
- 999229 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;
- 999231 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; 999233 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
- 999235 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 6 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- 999237 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; 999239 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019; 999241 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.