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OPERATORI ECOLOGICI: NO AL BRACCIALETTO ELETTRONICO DAL GARANTE

1 minuto, Redazione , 02/04/2019

Operatori ecologici: no al braccialetto elettronico dal Garante

Il Garante per la privacy da parere negativo sull'utilizzo del braccialetto elettronico al polso degli operatori ecologici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere negativo sull'utilizzo del braccialetto elettronico al polso degli operatori ecologici ed ha chiesto ad una società  comunale  di "utilizzare dispositivi elettronici alternativi che non ledano la dignità della persona". Ne dà notizia la newsletter del Garante per la privacy del 25 marzo 2019  su un caso verificatosi lo scorso anno . (La pronuncia  integrale è allegata in fondo all'articolo).

Una azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti aveva consegnato  a 70 dipendenti addetti alla pulizia delle strade dei   dispositivi  indossabili dotati di gps , con i quali andava effettuata  la lettura delle etichette elettroniche  dei cestini getta rifiuti  per rendicontare il lavoro svolto . Solo dopo l’avvio dell’istruttoria dell’Autorità la società aveva stipulato un accordo sindacale nel  quale si stabiliva, tra l’altro, la lettura quotidiana dei tag per ogni turno di lavoro  collegata alla zona di lavoro e non a ciascun dipendente  e si limitava l’attivazione del gps al massimo ad un turno di lavoro a settimana, previa comunicazione al lavoratore.

Il garante non ha giudicato l'accordo  in contrasto con il Regolamento Ue rispetto alle finalità perseguite dalla società,  ma ha ritenuto necessario individuare misure maggiormente rispettose della dignità dei lavoratori, che non consentano  la schedatura della prestazioni di ciascun dipendente .

Il Garante ha quindi prescritto alla società di:

  • individuare tempi di conservazione dei registri, cartacei e digitali, strettamente necessari a gestire le eventuali contestazioni
  •  adottare misure tecnologiche e organizzative per mantenere separate le basi di dati,  se risulta  necessaria la conservazione a fini amministrativi.
  •  l’adozione di un dispositivo che per le sue caratteristiche esteriori non sia lesivo della dignità e comunque non sia percepito come tale dal dipendente,

L’Autorità ha ricordato, infine,  alla società di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, come previsto dal Regolamento Ue,  sulla base delle concrete caratteristiche del sistema tecnologico.

Allegato

Garante privacy parere braccialetto elettronico

Tag: PRIVACY 2025 PRIVACY 2025 LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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