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OMESSA ISCRIZIONE ALL'AIRE: VALE LA CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1 minuto, Redazione , 03/09/2018

Omessa iscrizione all'AIRE: vale la convenzione contro la doppia imposizione

Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi: possibile sanare la mancata cancellazione dall'ANPR

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosa succede se un emigrato si dimentica di cancellarsi dall'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)? Il rischio è la doppia residenza fiscale, tanto in Italia quanto nel Paese in cui è emigrato. Ma occorre ricordare che i conflitti di residenza sono in linea di massima, superabili grazie alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

In generale, per verificare lo stato o meno di residenza in Italia occorre fare riferimento all'articolo 2,c.2 del TUIR che pone i seguenti requisiti:

  • iscrizione all'anagrafe della popolazione residente
  • residenza o domicilio nel territorio dello Stato.

Il successivo comma, chiarisce che si considerano residenti i cittadini italiani cancellati dall'ANPR e trasferiti in Stati o territorio individuati dal DM 4.5.99 (black list). Tali requisiti sono alternativi tra di loro, pertanto la mancata cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente (e l'eventuale iscrizione all'AIRE l'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) fa scattare la residenza in Italia.

Possibile così che un soggetto risulti fiscalmente residente in due Stati, ma a salvarlo dalla doppia tassazione intervengono le "Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni" stipulati tra i singoli Stati. L'Amministrazione finanziaria italiana deve rispettare questi vincoli in quanto l'articolo 75 del DPR 600/73 prevede la supremazia dei trattati rispetto alla legislazione nazionale

In generale, come chiarito anche dal Sole24ore del 28 agosto 2018, le tie break rules, cioè i requisiti previsti dalle singole convenzioni, poggiano su controlli della situazione di fatto in cui si trova il contribuente e prevedono la residenza:

  • nello Stato in cui si dispone di un'abitazione permanente, se l'abitazione permanente è presente in entrambi gli stati, si guardano le relazioni personali ed economiche,
  • se non ci riesce a stabilire l'abitazione permanente si guarda lo Stato in cui soggiorna abitualmente, se soggiorna in entrambi gli Stati, si guarda quello di cittadinanza;
  • in caso di doppia cittadinanza ci si rimette agli accordi tra le autorità competenti.

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023

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