HOME

/

FISCO

/

RIMBORSO IVA 2022

/

RIMBORSO CREDITO IVA 2° TRIMESTRE 2018: ENTRO IL 31.07 INVIO DEL MODELLO IVA TR

5 minuti, Redazione , 24/07/2018

Rimborso credito Iva 2° trimestre 2018: entro il 31.07 invio del Modello Iva TR

Entro il 31 luglio i contribuenti che nel 2° trimestre 2018 hanno realizzato un credito Iva, devono presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione, attraverso il Modello Iva TR

Ascolta la versione audio dell'articolo

Maertedì 31 luglio 2018 ultimo giorno utile per l'invio dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre 2018.

I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28, che rispettano determinati requisiti, e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, devono presentare esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio 2018 (ultimo giorno del mese successivo trimestre di riferimento), il Modello Iva TR.

L'ammontare del credito Iva è ripartito tra quanto richiesto a rimborso e quanto utilizzato in compensazione compilando i righi TD6 e TD7 del Modello Iva TR.

Compilazione del Rigo TD6 per la richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi l’articolo 38-bis comma 2 e seguenti, DPR n. 633/72 prevede:

  • l’innalzamento a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
  • l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
    • a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
    • b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
      1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
      2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
      3) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
    • c) da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
    • d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Compilazione del Rigo TD7 per la richiesta di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale

In questo rigo deve essere indicato l’ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge n. 35 del 2013), il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro
nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Ricordiamo che l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge, e che il D.l. 50/2017 (poi convertito in Legge 96/2017), ha abbassato da 15.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione.

Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione
del visto di conformità
o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

Riepilogando la compensazione è possibile:

per importi > € 5.000 su base annuale
(elevato a 50.000 euro per le start-up innovative)

  • previa apposizione del visto di conformità
  • va effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza (esclusivamente in via telematica)

per importi < €. 5.000 su base annuale

  • l'utilizzo è libero previa presentazione del mod. IVA TR

Si ricorda che la somma degli importi indicati nei righi TD6 e TD7 non deve essere superiore all’imposta a credito risultante al rigo TC7 ovvero all’imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili in presenza del presupposto previsto dall’art. 30, terzo comma, lettera c).

Rigo TD8 La compilazione del rigo è prevista ai fini dell’erogazione prioritaria del rimborso, ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia, nonché ai fini del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

Modalità e termini di presentazione del Modello IVA TR

Abbiamo detto che per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modello IVA TR, indicando gli importi in centesimi di euro, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Ad oggi le scadenze per la presentazione del modello sono le seguenti:

  • il 31.07.2018, per il 2° trimestre 2018;
  • il 31.10.2018, per il 3° trimestre 2018.

Il termine per presentare la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativa al 2° trimestre 2018 scade, quindi, martedì 31 luglio.

Si rammenta che, ai fini della compensazione nel modello F24 di crediti Iva trimestrali, si devono utilizzare i seguenti codici-tributo, per i quali è necessario utilizzare obbligatoriamente i servizi tematici dell'Agenzia delle Entrate (come previsto con la Risoluzione 68/E del 09.06.2017):

CREDITO IVA INFRANNUALE COMPENSAZIONE MODELLO F24
CODICE TRIBUTO TRIMESTRE DI RIFERIMENTO
6037 2° TRIMESTRE 2018
6038 3° TRIMESTRE 2018

Può esserti utile il foglio di calcolo per il rilascio del Visto di conformità IVA e altri crediti  - (excel)

Potrebbero interessarti i seguenti prodotti:

Tag: RIMBORSO IVA 2022 RIMBORSO IVA 2022

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIMBORSO IVA 2022 · 10/04/2024 Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla casa madre inglese

Le Entrate chiariscono perchè non spetta il rimborso IVA ad una azienda che opera in Italia come stabile organizzazione di una casa madre inglese

Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla casa madre inglese

Le Entrate chiariscono perchè non spetta il rimborso IVA ad una azienda che opera in Italia come stabile organizzazione di una casa madre inglese

Rimborsi iva infra-annuali a maglie troppo strette

La digitalizzazione e le operazioni non soggette a Iva per l'assenza del cd. presupposto territoriale. Il rimborso iva va eseguito entro termini ragionevoli

Rimborso IVA del cessionario: le condizioni per richiederlo

Le Entrate forniscono chiarimenti sulle condizioni per richiedere il rimborso dell'IVA versata in eccesso dal cessionario, rispetto ad un cedente che non abbia restituito l'imposta

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.