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PER IL CONTRATTO A TERMINE RICONVERTITO L'INDENNITÀ NON BASTA

1 minuto, Redazione , 19/12/2017

Per il contratto a termine riconvertito l'indennità non basta

I contratti a termine riconvertiti in tempo indeterminato richiedono il pagamento sia di una indennità che delle retribuzioni. Ordinanza cassazione n. 27944 del 23 .11.2017

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La Corte di Cassazione civile sezione lavoro ha emesso l'ordinanza del  23 novembre 2017, n. 27944  con una importante precisazione in materia di  risarcimento del  danno causato ad un lavoratore assunto con contratto a termine senza causale , poi riconvertito in rapporto a tempo indeterminato . Il caso riguardava  una inferimera professionista assunta con  contratto di lavoro per sostituzione di una  maternità  poi prorogato.

Come noto, il contratto a termine  che sia stato stipulato privo di una  qualsivoglia specificazione della ragione tecnica, produttiva o sostitutiva giustificativa dell'apposizione del termine  è inefficace e va convertito in un rapporto a tempo indeterminato.

A cio  consegue, ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. a), della l. 183/2010, ratione temporis applicabile, l'obbligo a carico del datore di lavoro ,  di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.

Il risarcimento del  danno  così forfetizzato, tuttavia, copre soltanto il periodo intermedio, intercorrente tra la scadenza del termine e la sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. Invece, in coerenza con il principio della ricostituzione del rapporto di lavoro realizzata tramite la sentenza,  è necessario che il datore di lavoro versi in favore del prestatore delle retribuzioni  anche per il periodo successivo, ossia sino alla data di effettiva riammissione in servizio. 

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