Il 23 dicembre 2021, è stata firmata l’ipotesi di accordo del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria .
Il contratto interessa i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore,rappresentate da Confindustria Federorafi, – federazione nazionale orafi, argentieri e gioiellieri.
Ii contratto era scaduto nel 2020. Il nuovo testo ha vigenza dal 1.1 2021 al 31.12..2024
Di seguito vediamo le principali novità contrattuali , le nuove tabelle retributive e gli specifici aumenti previsti
Rinnovo CCNL Orafi 2022
AUMENTI PREVISTI DAL 1.6.2022
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI INDUSTRIA
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno degli anni 2022, 2023 e 2024 per definire la quota di TEM relativa alla dinamica dell'IPCA al netto degli energetici importati.
Elemento perequativo
L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.
Previdenza complementare - COMETA
A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.
I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale. Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.
Welfare
Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Altri aspetti contrattuali
Classificazione dei lavoratori
A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.
Orario di lavoro
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie
Lavoro straordinario
A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente
La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue. Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità
Retribuzione straordinaria
a) Lavoro Straordinario - prime due ore: 25% - ore successive: 30%
b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 - turni avvicendati 20% - non a turni 30%
c) Lavoro Festivo 45%
d) Lavoro straordinario festivo 55%
Banca ore Solidale
Al fine di valorizzare l'istituto della Banca ore Solidale prevista dall’articolo 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, i lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi che si trovano nelle condizioni di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili. La banca ore sarà egolata da un accordo o regolamento aziendale
Contratto a tempo determinato
E' stata definita la seguente specifica esigenza: - Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per la stipula del contratto di apprendistato;
Inoltre:
- le Parti, in sede di stesura definitiva individueranno ulteriori specifiche esigenze ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 comma 1 lettera b-bis) e dell’art.19 comma 1.1) del D. Lgs 81/2015
- oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU
A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato e a tempo determinato laddove la durata del contratto sia compatibile e non inferiore a dodici mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .La formazione in materia di sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 non è computabile
Apprendistato
NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria.
I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
- L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
- A) per i percorsi di durata superiore all’anno: - per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento; - per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento.
- B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: - per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento.
CCNL Orafi: retribuzioni in vigore
Dal 1 giugno 2021 sono in vigore gli attuali minimi tabellari per le retribuzioni (in allegato il verbale di accordo con gli incrementi e i minimi 2019), e il raddoppio dell'importo di welfare
Riportiamo nella tabella seguente i minimi tabellari mensili in vigore:
livelli | Minimi retributivi dal 1.6.2020 |
1 | 1217,13 |
2 | 1336,77 |
3 | 1472,79 |
4 | 1532,46 |
5 | 1637,18 |
5 super | 1747,43 |
6 | 1878,48 |
7 | 2042,49 |