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MANOVRA 2017: NOVITÀ SUL LAVORO APE - DURC - PREMI PRODUTTIVITÀ

1 minuto, Redazione , 27/04/2017

Manovra 2017: novità sul lavoro Ape - Durc - Premi produttività

Nella manovra 2017 novità su APE per i lavoratori con mansioni usuranti, DURC in caso di rottamazione delle cartelle, ulteriori sgravi per premi di produttività

Ascolta la versione audio dell'articolo

 Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, cd Manovra 2017  contiene molti  provvedimenti urgenti in materia finanziaria fiscale per il lavoro e lo sviluppo ,  per gli Enti territoriali, e le aree colpite dai terremoti . Il testo è in vigore dal 24 aprile 2017 e  agli articoli n. 53,54,55 prevede anche alcune importanti novità in materia di lavoro e previdenza. In particolare : 

APE -   All'art. 53  viene specificato il requisito della continuità delle attività gravose o usuranti  elencate negli allegati C ed E, della Legge di stabilità 2017 ( L. 232/2016).: tali mansioni  " si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello di interruzione"; Ciò significa che ai fini dell'accesso al regime si prendono  di fatto in considerazione 7 e non solo 6 anni  di lavoro immediatamente precedenti la pensione;

DURC -  All' articolo 54 si prevede che il documento di regolarità contributiva DURC puo essere ottenuto al momento in cui è presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle) utilizzando  il modulo DA1, sempre che siano presenti gli altri requisiti di regolarità richiesti; vengono inoltre elencati i casi di mancato rispetto della rateazione per cui il Durc è immediatamente annullato.

PREMI PRODUTTIVITA' . - L'art. 55 del decreto modifica  l’articolo 1, comma 189, L. 208/2015,  per cui  le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro , non godono piu di un ampliamento dello sgravio fiscale da 3 a 4 mila euro ma hanno diritto ad uno sgravio contributivo (IVS)  su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota , sgravio totale per i singoli lavoratori interessati. Anche l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene  ridotta nella stessa misura . La nuova disposizione  non è retroattiva quindi si applica solo agli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017.

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