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IL NO DEL MEF AL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO DEL 9% SUL FOTOVOLTAICO

1 minuto, Redazione , 26/09/2016

Il NO del Mef al coefficiente di ammortamento del 9% sul fotovoltaico

Per gli impianti fotovoltaici ed eolici non è possibile applicare la percentuale di ammortamento del 9% come interpretato dall'Aidc, per motivi di gettito, questa la risposta del MEF al question time

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Per ragioni di gettito il MEF ha affermato la non applicabilità della percentuale di ammortamento del 9% agli impianti fotovoltaici ed eolici come invece aveva interpretato in tal senso l’Associazione italiana dottori commercialisti, questo quanto emerge nella risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al question time (che qui alleghiamo) con cui si chiedeva di adottare un provvedimento volto a disporre, in linea con quanto sostenuto dall'Aidc nella norma di comportamento n. 197 del 18.07.2016, che l’aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi fosse pari al 9%, anche qualora questi si qualifichino come fabbricati in quanto ancorati al suolo.

Nella risposta viene precisato che l'Agenzia delle Entrate nella circolare 36/2013 ha evidenziato che la definizione di bene mobile o immobile non si presta ad una interpretazione univoca ai fini fiscali e, pertanto, ha ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. Inoltre poichè il dm del 31.12.1988 non contempla uno specifico coefficiente di ammortamento per la categoria di beni in parola, si rende applicabile il principio secondo cui occorre fare riferimento ai coefficienti previsti per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile.

In tale ottica è stato attribuito il coefficiente di ammortamento del 9% ai soli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre è stato attribuito il coefficiente del 4%, previsto per i fabbricati destinati all'industria, agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.

L'eventuale riconoscimento di un'aliquota indifferenziata del 9 per cento comporterebbe effetti negativi di gettito, sia perchè in alcuni casi viene incrementata, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del super ammortamento.

Per la costruzione del piano di ammortamento fiscale con l’agevolazione del “super ammortamento” prevista dalla Legge di Stabilità 2016, abbiamo elaborato un pratico foglio di calcolo in excel "Super ammortamento (excel)" in vendita sul Business Center.
Per approfondire l'argomento consulta il nostro Dossier sul sull'agevolazione del Super Ammortamento.

Allegato

Risposta del MEf coefficiente di ammortamento impianti fotovoltaici

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