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SUL REINTEGRO IN CASO DI FALLIMENTO DECIDE IL GIUDICE DEL LAVORO

Sul reintegro in caso di fallimento decide il giudice del lavoro

Ordinanza n. 16264/2013 della Cassazione sulla tutela dei diritti non patrimoniali e previdenziali del lavoratore per licenziamento in caso di fallimento del datore di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo
La Cassazione civile, sez. VI Lavoro nell'ordinanza del 27 giugno 2013, n. 16264 ha precisato che ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum".

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