Decreto Terra dei fuochi 116 2025 convertito: nuove regole sui rifiuti
Il decreto-legge n. 116/2025 recepisce la sentenza CEDU e introduce pene più dure per abbandono e traffico illecito di rifiuti, con misure straordinarie per la Terra dei Fuochi
Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 116 del
08/08/2025
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 nasce dall’urgenza di rafforzare il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025
La Corte aveva condannato l’Italia per non aver tutelato adeguatamente i cittadini della cosiddetta Terra dei Fuochi, esposti per anni ai roghi tossici e all’inquinamento derivante dallo smaltimento illegale di rifiuti.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025, si colloca in un quadro di emergenza sanitaria e ambientale che coinvolge non solo la Campania, ma anche altre aree del Paese. Il legislatore rafforza le norme esistenti, aumenta le pene per i reati più gravi e introdce strumenti di prevenzione e repressione più rapidi ed efficaci.
In particolare gli obiettivi erano:
- la necessità di colpire in maniera mirata l’abbandono di rifiuti, soprattutto tramite l’uso di veicoli;
- l’esigenza di disciplinare con chiarezza i casi di gestione non autorizzata e spedizione illegale di rifiuti, anche pericolosi;
- l’urgenza di finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale, in particolare nella Terra dei Fuochi.
La legge di conversione è tata pubblicata in GU il 7 ottobre 2025. In fondo all'articolo una tabella con le modifiche
1) Pene e sanzioni: le modifiche al Testo Unico ambientale
Il cuore del decreto riguarda le modifiche al Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) e ad altre norme collegate. Le pene per abbandono, deposito incontrollato e traffico illecito di rifiuti sono state inasprite, con l’introduzione di fattispecie autonome dedicate sia ai rifiuti non pericolosi che a quelli pericolosi . Ecco una tabella di sintesi delle novità:
| Fattispecie | Sanzione principale | Pene accessorie / Note per imprese |
|---|
| Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255) | Ammenda da 1.500 a 18.000 € | Sospensione patente da 1 a 4 mesi se con veicolo; competenza sanzionatoria del Sindaco con supporto di videosorveglianza |
| Abbandono di rifiuti non pericolosi con pericolo per salute/ambiente (art. 255-bis) | Reclusione da 6 mesi a 5 anni | Per titolari di imprese/responsabili enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi; sospensione patente da 2 a 6 mesi |
| Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter) | Reclusione da 1 a 5 anni | Aggravata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di pericolo grave o siti contaminati; per titolari/responsabili: da 1 a 5 anni e 6 mesi |
| Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni (non pericolosi) / da 1 a 5 anni (pericolosi) | Sospensione patente da 3 a 9 mesi; confisca del mezzo utilizzato; pena aumentata se in siti contaminati |
| Discarica non autorizzata (art. 256, commi 3 e 3-bis) | Reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) / fino a 7 anni (pericolosi o siti contaminati) | Confisca dell’area; obblighi di bonifica a carico del responsabile |
| Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) | Reclusione da 3 a 6 anni (non pericolosi); da 3 anni e 6 mesi a 7 anni (pericolosi) | Aumento pena fino alla metà in caso di incendio; aggravante se commesso in siti contaminati |
| Spedizione illegale di rifiuti (art. 259) | Reclusione da 1 a 5 anni | Aumento pena per rifiuti pericolosi; aggravante se commesso da impresa (aumento di 1/3) – art. 259-bis |
| Aggravante per attività di impresa (art. 259-bis) | Aumento di 1/3 delle pene per reati ambientali commessi nell’esercizio d’impresa | Responsabilità per omessa vigilanza; applicazione responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 con sanzioni pecuniarie e interdittive |
| Falsità documentale nei formulari rifiuti (art. 258) | Reclusione da 1 a 3 anni | Confisca del mezzo; sospensione patente da 1 a 8 mesi; sospensione Albo gestori ambientali da 2 a 12 mesi |
| Autotrasporto senza iscrizione all’Albo gestori (art. 212, co. 19-ter) | Sanzioni previste per la violazione + sospensione dall’Albo autotrasportatori da 15 giorni a 2 mesi | In caso di recidiva: cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni |
Da evidenziare come, accanto alle pene principali, sono previste sanzioni accessorie:
- sospensione o cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori,
- sospensione della patente,
- confisca del mezzo utilizzato e, in caso di discariche abusive,
- confisca dell’area interessata.
Importante anche l’introduzione di aggravanti specifiche se il reato è commesso nell’ambito di un’attività d’impresa o in siti contaminati.
Infine, il decreto interviene anche sul codice penale, sul codice antimafia e sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), ampliando il novero dei reati ambientali per i quali si applicano sanzioni interdittive e pecuniarie più elevate.
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2) Altre novità
Oltre alla parte penale, il decreto prevede risorse economiche e strumenti operativi per affrontare le emergenze ambientali e sociali. Per il 2025 è stata autorizzata una spesa di 15 milioni di euro destinata al Commissario unico per la Terra dei Fuochi, che potrà procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e avviare azioni di bonifica e ripristino
l decreto introduce anche:
- l’uso della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’AGEA per monitorare i cambiamenti morfologici e chimico-fisici dei terreni;
- la proroga dello stato di emergenza nelle Marche fino al 31 dicembre 2025, dopo gli eventi meteorologici eccezionali iniziati nel settembre 2022;
- la possibilità di continuare ad erogare contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie sfollate in caso di calamità.
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3) Le modifiche della legge di conversione
Sintesi delle novità
Di seguito una tabella comparativa che evidenzia le novità introdotte in sede di conversione . QUI IL TESTO COORDINATO
Le principali innovazioni riguardano nuove fattispecie di reato, aggravanti, confische obbligatorie, sanzioni 231, misure antimafia e capitoli extra (Terra dei Fuochi e Dipartimento per il Sud). Fonti normative: Testo coordinato in G.U. 7 ottobre 2025 (vigente dal 7/10/2025):contentReference[oaicite:0]{index=0}.
| Tema | Decreto originario (nell’articolo) | Novità introdotte con la legge di conversione | Riferimenti |
|---|
| Abbandono rifiuti (art. 255) | Aumento ammende e sospensione patente se con veicolo. | Nuovi commi: 1.1 (arresto 6–24 mesi o ammenda 3.000–27.000 € per titolari d’impresa/enti); 1.2 (1.000–3.000 € per abbandono accanto ai cassonetti + fermo veicolo 1 mese); 1-ter (accertamento tramite videosorveglianza; sindaco competente). | Art. 255, commi 1, 1.1, 1.2, 1-ter:contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Nuove fattispecie: 255-bis e 255-ter | Non presenti nell’articolo (non ancora introdotte). | 255-bis: abbandono non pericolosi in casi con pericolo per ambiente/vita → reclusione 6 mesi–5 anni. 255-ter: abbandono pericolosi → reclusione 1–5 anni (aggravanti pericolo/siti contaminati). | Art. 255-bis, 255-ter:contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Gestione illecita (art. 256) | Inasprimento pene in generale. | Riscrittura comma 1; nuove aggravanti 1-bis (pericolo ambientale) con pene più alte; 1-ter sospensione patente 3–9 mesi; 1-quater confisca del mezzo; 3-bis aggravanti per discarica abusiva; 3-ter confisca area. | Art. 256, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 3, 3-bis, 3-ter:contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Combustione illecita (art. 256-bis) | Rafforzamento sanzioni. | Nuovi 3-bis e 3-ter: combustione non pericolosi 3–6 anni (pericolosi 3 anni e 6 mesi–7 anni); pene aumentate fino alla metà se segue incendio. | Art. 256-bis, commi 3-bis, 3-ter:contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Spedizioni illegali (art. 259) | Pene rafforzate. | Riscrittura allineata al Reg. (UE) 2024/1157; reclusione 1–5 anni, aumentata per rifiuti pericolosi. | Art. 259 (rubrica e testo); rinvio Reg. UE 2024/1157:contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Aggravante impresa & colpa | Non menzionate. | 259-bis: +1/3 se nell’ambito di impresa/attività organizzata. 259-ter: fatti colposi → diminuzione 1/3–2/3. | Art. 259-bis, 259-ter:contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Codice penale | Indicazioni generiche su aggravanti ambientali. | Estensione esclusione particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) a nuovi reati; nuove aggravanti in 452-sexies |
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Decreto legge 116 dell'08.08.2025 | Testo coordinato