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DETRAZIONE IVA AUTO DEL 40%: CONCESSA DALLA UE LA PROROGA FINO AL 31.12.2019

1 minuto, 14/03/2018

Detrazione Iva auto del 40%: concessa dalla UE la proroga fino al 31.12.2019

Il Consiglio dell'Unione Europea ha concesso all'Italia la proroga, fino al 31 dicembre 2019, della detrazione IVA del 40% sull'acquisto di alcune tipologie di mezzi di trasporto e spese connesse

Forma Giuridica: Normativa - Direttiva Comunitaria
Numero 1982 del 08/11/2016
Fonte: Consiglio Unione Europea
Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Italia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, a limitare il diritto di detrarre l'IVA che grava sulle spese relative a taluni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, artistica o professionale al 40 %.

Nel caso in cui l'Italia dovesse chiedere un'ulteriore proroga oltre il 2019, la richiesta dovrebbe essere presentata alla Commissione unitamente alla richiesta di proroga entro il 1° aprile 2019.

La misura di deroga è stata concessa a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12.11.2016 la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Nel 2018 quindi restano in vigore le attuali regole, l'Iva sull'acquisto dei seguenti veicoli stradali a motore:

  • autovetture destinate al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8;
  • autoveicoli per trasporto di cose e persone la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8;
  • autocarri;
  • motocicli con cilindrata non superiore a 350 cc.;
  • ciclomotori (cilindrata fino a 50 cc.)

è detraibile al 40%, salvo alcune eccezioni, ed essendo una percentuale forfetaria, non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore del bene al fine di godere di una percentuale superiore.

La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonchè per gli agenti e rappresentanti di commercio.

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Tag: DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegato

Decisione di esecuzione UE 2016/1982 del Consiglio Europeo dell' 08.11.2016
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