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CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER L'ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI AGRICOLI

1 minuto, 13/11/2012

Riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli

Chiarimenti dell'Inail in merito alle modalità e termini per la presentazione dell'istanza per usufruire del beneficio di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti; Circolare Inail del 09.11.2012 n. 61

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 61 del 09/11/2012
Fonte: Inail
Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Circolare del 9 novembre 2012 n. 61, l'Inail fornisce chiarimenti in merito alla riduzione, in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro (prevista con effetto 1° gennaio 2008, dalla Legge n. 247/2007).
La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza delle condizioni di seguito individuate.

La riduzione è concessa alle imprese:

  1. in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
  2. che abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
  3. che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 1233.

L'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione come da modello allegato.

A regime l'istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
Per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo.

Al fine della presentazione della domanda, il titolare non presente nella Banca dati in quanto non assicurato Inail - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:

  1. collegarsi al sito www.inail.it;
  2. selezionare Registrazione;
  3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;
  4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" avendo cura di scegliere il gruppo "Azienda non soggetta all'assicurazione Inail" e, infine, cliccare su "salva".

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Allegati

Circolare Inail del 9/11/2012 n. 61
Modello per la presentazione on line dell'istanza di riduzione dei contributi lavoratori agricoli
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